I fatti e gli atti giuridici

Dott.ssa Alessandra Concas      

In questa rubrica parliamo dei fatti e degli atti giuridici.

Si definiscono fatti giuridici quegli accadimenti, naturali oppure umani, ai quali l'ordinamento ricollega la produzione di effetti giuridici, cioè la costituzione, la modificazione o l'estinzione dei rapporti giuridici, cioè dai rapporti rilevanti per il diritto.

Distinguiamo pertanto fatti giuridici in senso stretto e atti giuridici o atti umani.

Effetti giuridici in senso stretto sono quei fatti nei quali manca del tutto la volontà umana (esempio: fulmine) oppure questa volontà, secondo la considerazione fatta dell'ordinamento giuridico, non viene presa in considerazione (ad esempio: la seminagione).

Gli atti giuridici o atti umani sono invece i fatti caratterizzati da un'attività umana consapevole voluta, posta in essere da un soggetto capace di intendere di volere, non è, pertanto, rilevante lato di un demente, agli atti giuridici l'ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna.

Gli atti giuridici o atti umani a loro volta si possono suddividere, in relazione alla conformità oppure no a norme giuridiche, in atti leciti e atti illeciti.

Gli atti illeciti si hanno se non contrastano con ordinamento.

Gli atti illeciti si hanno, invece, se contrastano con ordinamento.

Il rapporto che intercorre tra volontà dei soggetti agenti e conseguenze giuridiche che lato produce, gli atti giuridici si possono ancora suddividere in atti giuridici in senso stretto negozi giuridici.

Gli atti giuridici in senso stretto mediati giuridici sono quei comportamenti consapevoli volontari i quali effetti sono determinati dalla legge, anche se il loro autore non li abbia voluti.

Pertanto la volontà dei soggetti ha ad oggetto solo il compimento dell'atto e talvolta la generica determinazione del contenuto e non la determinazione degli effetti.

Di solito gli atti giuridici in senso stretto si suddividono in:

atti materiali e dichiarazioni di scienze di verità.

Gli atti materiali consistono in una diretta modificazione materiale del mondo esterno, ad esempio la scoperta di un tesoro ex articolo 932 del codice civile.

Le dichiarazioni di scienza e di verità hanno ad oggetto la circostanza che il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico.

I negozi giuridici sono, invece, quegli atti consapevoli volontari, le quali conseguenze giuridiche sono volute determinate, nei limiti del rispetto delle norme imperative, dei soggetti agenti, ad esempio la compravendita.

In questi atti, cioè, la volontà del soggetto ed è rivolta non solo al compimento dell'atto ma anche la determinazione dei suoi effetti.

Il ruolo il fatto giuridico, quindi, consiste in un accadimento umano naturale capace di incidere su un rapporto giuridico.

A questo punto bisogna distinguere tra l'ipotesi astratta del verificarsi di un fatto giuridico che il legislatore prevede disciplina e il concreto verificarsi del fatto nella realtà fenomenica.

L'ipotesi astratta costituisce la cosiddetta fattispecie astratta, che non è altro che la situazione oppure ipotesi-tipo alla quale il legislatore si riferisce quando detta precetti e divieti.

Il concreto verificarsi del fatto, invece, rappresenta il fatto singolo specifico che viene preso in considerazione per confrontarlo con la fattispecie astratta e viene detta fattispecie concreta.

Il tempo e lo spazio, dei quali ci serviamo per individuare, rapportandole tra loro, tutte le vicende umane, hanno rilievo anche per il diritto.

Il tempo lo spazio, più che fatti giuridici veri e propri, vanno considerate come modi di essere dei fatti giuridici.

Più precisamente il luogo costituisce la dimensione spaziale nella quale si colloca il fatto.

Il tempo rappresenta, invece, la dimensione temporale nella quale si realizzi fatto giuridico.

In particolare, il tempo può rilevare come periodo che intercorre tra due momenti, durata, o come momento nel quale una situazione giuridica nasce, si modifica o si estingue, data. Riguardo al computo del tempo ricordiamo che esso avviene sulla base del calendario comune.

A questo proposito bisogna ricordare che l'hanno decorre da un determinato giorno al corrispondente dell'anno successivo, indipendentemente da eventuali bisestili.

I mezzi sono calcolati da un determinato giorno al giorno che corrisponde del mese successivo, indipendentemente dal numero di giorni di ogni mese.

Nel computo non si calcola il giorno iniziale, ma si calcola il giorno finale.

Si distinguono, inoltre, il tempo utile e il tempo continuo.

Il tempo utile quello fuori del quale non è possibile esercitare un diritto soggettivo oppure compiere un atto giuridico.

In esso non si computano i giorni festivi.

Se il giorno di scadenza è festivo, il termine si proroga al giorno seguente non festivo.

Il tempo continuo si computa per intero comprendendo anche i giorni festivi.

La disciplina fondamentale degli istituti che si fondano sul decorso del tempo è contenuta negli articoli che vanno dal 2934 al 2969 del codice civile.

Il decorso di un determinato periodo di tempo, insieme con altri elementi, può dare luogo all'acquisto di un diritto, oppure, all'estinzione di un diritto oppure la perdita di un potere.

L'acquisto di un diritto l'istituto che viene in considerazione e l'usucapione o prescrizione acquisitiva.

Nel caso dell'estinzione di un diritto o della perdita di un potere, invece, si distinguono due diversi istituti che sono:

la prescrizione, cosiddetta "estintiva" e la decadenza.

LA PRESCRIZIONE.

La prescrizione può essere definita come la perdita del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia o del non uso da parte del titolare di esso che si è protratto per un periodo di tempo determinato dalla legge.

I presupposti della prescrizione sono:

-un diritto soggettivo che può essere esercitato

-il mancato esercizio di questo diritto

-decorso del tempo previsto dalla legge.

Il fondamento della prescrizione è molto importante e di conseguenza la prescrizione un istituto di ordine pubblico la sua disciplina è inderogabile.

Di conseguenza è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (ex articolo 2936 del codice civile).

Le parti non possono rinunciare alla prescrizione prima della prescrizione stessa si compia (ex articolo 2937 del codice civile).

La rinuncia dopo il compimento della prescrizione è, invece, ammissibile.

Questa rinuncia potrà essere sia espressa sia tacita, cioè potrà risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, ad esempio il pagamento di un acconto, oppure, la promessa di pagare.

La prescrizione non agisce automaticamente, ma agisce solo perché sia opposta dalla parte interessata.

Pertanto, il giudice non potrà rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta (ex articolo 2938 del codice civile).

In ogni caso non è ammessa la ripetizione di quello che è stato spontaneamente pagato inadempimento di un debito prescritto (ex articolo 2940 del codice civile).

Ogni diritto si estingue per prescrizione con esclusione dei diritti indisponibili e degli altri indicati dalla legge (ex articolo 2934 del codice civile).

L'imprescrittibili tra di alcuni diritti deriva, quindi, dalla circostanza che sono sottratti alla sfera di disponibilità del privato rispondono anche di un interesse collettivo.

Sono diritti imprescrittibili:

il diritto di proprietà, il diritto di rivendica, il diritto di agire per fare dichiarare la nullità di un atto, il diritto di esercitare l'azione di ripetizione dell'eredità.

Diritti della personalità, ad esempio il diritto al nome.

Diritti di Stato, ad esempio il diritto alla cittadinanza.

Le potestà di diritto familiare, ad esempio la potestà genitori.

Altri particolari diritti indicati dalla legge.

Le facoltà.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno nel quale il diritto può essere fatto valere (ex articolo 2935 del codice civile).

Questa norma a riguardo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto.

Pertanto, ad esempio, se il diritto nasce da un negozio sottoposto a condizione sospensiva oppure a termine iniziale, la prescrizione inizia a decorrere dal verificarsi della condizione oppure dalla scadenza del termine.

Riguardo la durata, cioè il termine necessario perché la prescrizione si realizzi, bisogna distinguere tra:

prescrizione ordinaria, prescrizioni brevi e prescrizioni presuntive.

Ordinaria, si realizza con il decorso di 10 anni, ed è applicabile in tutti i casi nei quali la legge non dispone diversamente (ex articolo 2946 del codice civile).

La prescrizione dei diritti reali su cosa altrui si realizzò con il decorso di 20 anni (ex articoli 954, comma quattro, 1014 numero 1,970, 1073 del codice civile).

Le prescrizioni brevi, si realizzano con il decorso di un periodo di tempo più breve di 10 anni, ad esempio il diritto al risarcimento danni prodotti dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni, ex articolo 2947 comma due del codice civile.

Le prescrizioni presuntive, hanno riguardo al decorso del tempo che determina la nascita, a favore del debitore, di una presunzione legale di pagamento è, quindi, di estinzione dell'obbligazione.

Le prescrizioni presuntive, quindi, si sostanziano in una presunzione che ammette come unica prova contraria il giuramento decisorio.

A questo punto una domanda.

La prescrizione può essere sospeso oppure interrotta?

La prescrizione presuppone un in un'inerzia ingiustificata del titolare del diritto.

Pertanto, dell'inerzia ingiustificata sia sospensione della prescrizione, se, invece, l'inerzia manca si ha la interruzione della prescrizione.

La sospensione della prescrizione presuppone il verificarsi di una particolare situazione che, secondo la legge e impeditivo dell'esercizio del diritto e, quindi, di giustificare il mancato esercizio.

Il periodo nel quale sussiste la causa di sospensione non si calcola ai fini del periodo prescrizionale.

C'è stata la causa di sospensione, per questo, la prescrizione riprende il suo corso e di nuovo periodo si somma con quello maturato prima del fatto sospensivo.

L'interruzione della prescrizione si ha quando l'inerzia del titolare del diritto manca.

Questa può mancare o perché egli compì un atto con il quale esercita il suo diritto, ad esempio la messa in mora del debitore, la domanda giudiziale, l'esercizio del diritto di passaggio della relativa servitù, ex articolo 2943 del codice civile, oppure, perché il diritto stesso viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto, ad esempio atto di ricognizione di debito, pagamento parziale del debito, ex articolo 2944 del codice civile.

Riguardo gli effetti, l'interruzione toglie ogni valore al periodo di prescrizione eventualmente già trascorso.

C'è stata la causa di interruzione, è necessario, perché maturi la prescrizione, che decorra, per intero, un nuovo periodo prescrizionale.

Gli interrogativi si possono distinguere in:

atti interrogativi ad effetto istantaneo, ad esempio la costituzione in mora, atti interrogativi ad effetto prolungato, ad esempio la domanda giudiziale, cause civili di interruzione, cause naturali di interruzione.

LA DECADENZA.

Anche la decadenza, come la prescrizione, e un istituto collegato al decorso del tempo.

La decadenza, per questo, si sostanziano nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di una determinata attività, oppure, di un dato atto, nel termine perentorio previsto dalla legge.

Il presupposto della decadenza, differenza della prescrizione, non risiede nel fatto soggettivo dell'inerzia del titolare, ma nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito.

Da questo derivano determinate conseguenze.

Non trovano applicazione, le materie di decadenza, la sospensione la interruzione, alla quale base stanno situazioni di carattere soggettivo.

A volte, però, le leggi prevedono forme di proroga di termini per l'esercizio di arti civili o processuali, in occasione di disastri, inondazioni, scioperi.

L'unico modo per evitare la decadenza e il compimento dell'atto previsto dalla legge nel termine stabilito.

La decadenza può essere legale oppure convenzionale.

La decadenza legale e prevista dalla legge di sempre istituto eccezionale perché deroga al principio secondo il quale l'esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto limiti di tempo.

La decadenza convenzionale o negoziale riguarda la circostanza che anche la volontà privata, il contrario che per la prescrizione, può stabilire cavie termini di decadenza.

Sono condizioni indispensabili a questo scopo:

che la decadenza si prevista per l'esercizio di diritti disponibili.

Il termine stabilito non renda troppo gravoso l'esercizio del diritto stesso (ex articolo 2965 del codice civile).

Quali sono le distinzioni in materia di decadenza?

A riguardo parliamo delle differenze tra decadenza in senso stretto e decadenza titolo di pena e delle differenze tra decadenza prescrizione.

Riguardo le differenze tra decadenza in senso stretto e decadenza titolo di pena, dalla decadenza in senso stretto bisogna tenere distinta la cosiddetta decadenza titolo di pena, che ha alla sua base un intento sanzionatorio.

E se è comminata per l'inosservanza di norme imperative, ad esempio la decadenza della potestà sui figli per abuso di potere, nonché per violazione oppure omissione ed in osservanza dei doveri ad essa inerenti.

Riguardo le differenze tra decadenze prescrizione, dobbiamo dire che le principali differenze tra decadenze prescrizione sono:

nella prescrizione si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del diritto, mentre nella decadenza sia riguardo solo al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto.

La prescrizione alla sua unica fonte nella legge, le quali norme sono inderogabili, mentre la decadenza può anche essere stabilita dalla volontà delle parti.

Nella prescrizione il tempo considerato come durata, si parla, cioè, di mancato esercizio del diritto per un certo periodo di tempo, mentre nella decadenza il tempo considerato come distanza, mancato esercito del diritto entro un certo periodo.

Dalla diversità degli si tutti deriva che uno stesso diritto è esposto a decadenza può essere, in un secondo momento, soggetto a prescrizione (ex articolo 1495, comma uno e comma tre del codice civile).

Dott.ssa Alessandra Concas