Il negozio giuridico: concetto elementi e classificazione

Dott.ssa Alessandra Concas      

Il negozio giuridico e quella particolare figura di atto giuridico illecito, inteso come manifestazione di volontà, liberamente determinata dalle parti, diretto ad uno scopo ben preciso che si sostanziano nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante.

Questa definizione emergono i caratteri del negozio giuridico, esso è, per questo:

-Un atto giuridico, cioè una to umano consapevole e volontario.

-Lecito perché conforme alle prescrizioni dell'ordinamento (questo non toglie che possano esistere     negozi illeciti, cioè contrari a norme imperative, ordine pubblico o buon costume).

-Consistente in una dichiarazione di volontà, perché diretto a comunicare ad altri una certa volontà.

-Produttivo di effetti giuridici volontariamente determinati dagli autori del negozio riconosciute garantiti dall'ordinamento (che possono consistere nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante).

Il negozio giuridico costituisce la manifestazione più importante dell'autonomia privata, e cioè del potere riconosciuto ai soggetti privati di regolare da sé i propri interessi.

Gli elementi del negozio giuridico per tradizione si distinguono in elementi essenziali, elementi naturali, elementi accidentali.

Sono elementi essenziali quegli elementi senza i quali il negozio non si può formare validamente.

Essi sono:

1) uno o più soggetti, rispetto ai quali andranno verificati cosiddetti requisiti soggettivi del negozio e cioè la capacità giuridica, la capacità di agire e la legittimazione.

La legittimazione e il potere di un soggetto di disporre di una determinata situazione giuridica.

Di solito, ciascuno è legittimato a disporre delle sole situazioni giuridiche delle quali titolare, ma vi sono casi nei quali si è legittimati a disporre di situazioni che rientrano nella sfera giuridica altrui (esempio: rappresentanza, azione surrogatoria).

Di solito alla mancanza di legittimazione consegue l'inefficacia del negozio.

2) La volontà.

3) la forma.

4) la causa.

Insieme a questi elementi, comuni a tutti i negozi, ce ne sono altri che sono richiesti solo per alcuni casi, così ad esempio l'oggetto richiesto solo nei negozi "patrimoniali", per l'assicurazione richiesto un rischio).

Sono elementi naturali quegli elementi previsti dalla legge per i singoli negozi allo scopo di completarne la disciplina (per esempio: nella compravendita sono naturali la garanzia per i vizi della cosa è la garanzia per l'edizione altrui).

Per la loro produzione non è necessario un esplicito richiamo da parte degli autori del negozio, anche se rileva una volontà contraria.

Sono elementi accidentali quegli elementi che non fanno parte del tipo astratto, ma che in concreto possono essere, in conformità al principio dell'autonomia negoziale, liberamente apposti dalle parti.

Essi, a differenza degli elementi essenziali, non incidono sul piano della completezza del negozio ma ne condizionano solo l'efficacia, anche se possono comportare la nullità del negozio al quale sono posti (come ad esempio nel, nel caso di condizioni illecita).

I principali elementi accidentali, comuni a tutti i negozi, sono il termine, la condizione e il modo.

La distinzione dei negozi in relazione alla loro struttura soggettiva non si fonda sul numero delle persone che concorrono a formare, ma sul numero delle parti.

Per parte del negozio giuridico si intende ciascun centro di interessi, che a sua volta può essere formato da uno oppure più soggetti.

Bisogna, poi, distinguere tra: parte in senso formale, con la quale si indica l'autore del negozio, e parte in senso sostanziale, che designa il destinatario degli effetti, oppure il titolare dell'interesse.

Secondo il numero delle parti si distinguono:

Negozi unilaterali, composti da una sola parte.

Negozi bilaterali, nei quali si incontrano le volontà di due parti.

Negozi bilaterali, nei quali si incontrano le volontà di più di due parti.

Secondo la natura dei rapporti oggetto del negozio si distinguono: negozi patrimoniali e negozi non patrimoniali.

Negozi patrimoniali, che riguardano rapporti economicamente valutabili (esempio: i contratti).

I negozi patrimoniali si distinguono in:

Negozi è titolo oneroso: all'attribuzione a favore di un soggetto corrisponde un corrispettivo a suo carico.

Negozi è titolo gratuito: il negozio è diretto all'accrescimento del patrimonio altrui senza corrispettivo (esempio: donazione, remissione del debito).

In relazione alla causa si distinguono: negozi tipici, misti, Negozi causali, astratti.

In relazione alla forma si distinguono:

negozi solenni, negozi non solenni.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL NEGOZIO: VOLONTÀ.

Il primo e fondamentale elemento del negozio e la volontà, che passa attraverso un processo di formazione e un aumento di interiorizzazione.

Durante queste fasi che possono essere dei fattori di disturbo che cagionano il formarsi di una volontà viziata o di una divergenza tra la volontà dichiarata la volontà che si vuole mettere in atto.

Può accadere, in particolare che:

-La dichiarazione sia stata emessa senza che esista, come substrato nessuna volontà del soggetto (mancanza della volontà).

-Vi sia una volontà, ma non corrisponda quella dichiarata (divergenza tra volontà e dichiarazione).

-La dichiarazione corrisponde alla volontà, ma questa si è formata in maniera anormale per effetto di elementi perturbatori (vizi della volontà).

Sono casi di mancanza di volontà:

Le dichiarazioni non serie ("docendi causa"), la violenza fisica (o assoluta).

Le dichiarazioni non serie ("docendi causa") sono tutte le dichiarazioni che hanno un contenuto solo apparentemente giuridico.

Esse non hanno nessun valore perché mancano di quei caratteri di riconoscibilità necessari per attribuire ad una condotta umana il valore di un impegno, e che recepisce è perfettamente in grado di rendersi conto di una mancanza della volontà dell'atto.

Si tratta delle dichiarazioni fatte durante una rappresentazione (esempio teatrale) o pure messi a scopo didattico (docenti causa: basti pensare alla stipulazione di un contratto a titolo di esempio), oppure per scherzo (ioci causa).

La violenza fisica (o assoluta) ricorre quando un soggetto emette una manifestazione di volontà negoziale perché costretto a viva forza da un altro soggetto.

Nel caso di chi firma una cambiale perché un'altra persona gli ha preso la mano e l'ha costretto ad apporre la firma.

Un negozio concluso in queste condizioni e assolutamente nullo (o addirittura inesistente) perché manca del tutto la volontà.

Sono casi di divergenza tra volontà e dichiarazione:

la riserva mentale, l'errore ostativo, il dissenso, la simulazione.

Riserva mentale.

Si ha riserva mentale quando il soggetto intenzionalmente dichiara cosa diversa da quella che vuole, senza nessuna intesa con il destinatario della dichiarazione stessa e senza che il destinatario sia in grado di accorgersi della divergenza: è evidente, in questo caso, che la riserva, rimanendo esclusivamente nella sfera del dichiarante, non ha nessuna conseguenze di negozio perfettamente valido ed efficace.

Errore ostativo.

È l'errore del dichiarante che cade:

a) sulla dichiarazione (ad esempio di cocente volevo dire 1000),

b) sulla trasmissione della dichiarazione stessa (ad esempio volevo telegrafare "10" ma per errore l'ha detto al telegrafo trasmette "100").

Anche se in questo caso manca una volontà che corrisponde alla dichiarazione, il negozio colpito da errore ostativo è annullabile, in applicazione del principio secondo il quale la nullità colpisce il negozio soltanto per le cause che appaiono anche all'esterno.

Dissenso.

Il dissenso di un caso di divergenza tra volontà manifestazione, tipico dei soli contratti.

Ricorre quando, in seguito ad errore sulla natura o identità dell'oggetto del contratto oppure a causa di fraintendimento delle dichiarazioni di una parte, la controparte aderisce apparentemente, ma senza che in realtà si sia effettivamente avuto un incontro di volontà.

Il dissenso può portare:

a) All'annullabilità del contratto, se è dipeso da errore ostativo.

b) Alla nullità, degli altri casi, nei quali non vi è fraintendimento, ma oggettivamente non vi è corrispondenza tra proposta ed accettazione.

Simulazione.

La simulazione costituisce il caso più rilevante frequente di divergenza tra volontà dichiarazione e si sostanza in una divergenza voluta dalle stesse parti.

Si ha simulazione quando le parti, d'accordo, pongono in essere dichiarazioni difformi dal volere.

Secondo una diffusa concezione gli elementi della simulazione sono tre: divergenza voluta, accordo simulatore un, intenzione di ingannare i terzi.

Divergenza voluta:

cioè un consapevole contrasto tra la dichiarazione e l'effettiva intenzione di chi la pone in essere.

Accordo simulatore:

cioè un'intesa, in precedente oppure contemporanea alla dichiarazione, reciproca delle parti sulla divergenza tra il negozio stipulato il loro effettivo rapporto.

Intenzione di ingannare terzi:

il fine di ingannare è immanente nella situazione è, come tale, di per sé non illecito.

La simulazione può essere assoluta oppure relativa.

La simulazione assoluta quando le parti pongono in essere un dato negozio, ma in realtà non vogliono nessun negozio, è il caso di chi simula di vendere i suoi beni per sottrarli a una esecuzione forzata.

Si ha simulazione relativa, invece, quando le parti pongono in essere un dato negozio, cosiddetto simulato, ma in realtà vogliono negozio diverso, cosiddetto dissimulato.

La simulazione relativa può essere soggettiva oppure oggettiva.

Si ha simulazione oggettiva (cosiddetta interposizione fittizia), quando la parte sostanziale del contratto e diversa da quella formale che appare presta il proprio nome.

Interposizione fittizia presuppone l'accordo simulatore tra i tre soggetti che vi partecipano.

Le oggettiva (o di negozio), invece, riguarda la natura del negozio e un suo elemento.

La natura del negozio:

ad esempio si fa apparire vendita quello che è donazione.

Un suo elemento:

come l'oggetto, il prezzo oppure anche un elemento accidentale, come nel caso nel quale si faccia apparire condizionato negozio puro oppure viceversa.

In che consiste la accordo simulatore io?

L'accordo simulatore io e un'intesa, precedente oppure contemporanea alla dichiarazione simulata, reciproca delle parti sulla divergenza tra il negozio stipulato e loro effettivo rapporto.

Questo elemento serve distinguere la simulazione della riserva mentale, nella quale manca un'intesa tre soggetti.

Questo accordo non richiede una forma determinata, anche se di solito essere trasfuso in separate controdichiarazioni dalle quali emerge il vero intento dei contraenti.

L'atto che documenta queste controdichiarazioni aprì parentesi cosidetta contro scrittura) non è un elemento essenziale della simulazione, ma rileva per le parti ai fini della prova stessa.

Dott.ssa Alessandra Concas