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Militari: carabiniere in congedo forzato per scarso rendimento-(Consiglio di Stato, Sentenza 10.1.2012 n. 15)

 

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Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierno appellante Gabriele C. l’annullamento del provvedimento notificatogli il 5 novembre 2009, con cui i competenti organi dell’Arma dei Carabinieri lo avevano definitivamente posto in congedo. L’originario ricorrente, l’ex carabiniere “in ferma volontaria” aveva prospettato motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il Tribunale amministrativo regionale, in sede di delibazione sulla domanda cautelare di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato ha definito la causa nel merito respingendo il ricorso. In particolare, il primo giudice ha rilevato che la “ferma volontaria” (rapporto d’impiego di natura prettamente temporanea) costituiva una sorta di “tirocinio” volto a sperimentare le doti del militare ed a valutarne le attitudini al successivo sviluppo di carriera. Il Gabriele Cosenza nel corso della sua quadriennale permanenza nell’Arma, (oggetto, tra l’altro, di ben cinque sanzioni disciplinari)aveva riportato – più volte – delle note caratteristiche oltremodo negative. Posto che il provvedimento impugnato era stato adottato nel pieno rispetto delle garanzie “partecipative” dell’interessato, su proposta dell’Ufficiale (che aveva mai avuto, nei confronti dell’odierno appellante, alcun motivo di inimicizia) dal quale il Cosenza direttamente dipendeva e che la detta proposta era stata approvata dalla scala gerarchica e condivisa dall’autorevole “Commissione di Valutazione e Avanzamento” (secondo cui il Cosenza aveva manifestato “mediocri requisiti complessivi…:con evidenti carenze di qualità militari, professionali e di condotta”) non sussisteva alcuno dei denunciati vizi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3543 del 2010, proposto da:

Gabriele C., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, con domicilio eletto presso Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;

nei confronti di

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA- SEZIONE I BIS n. 03199/2010, resa tra le parti concernente COLLOCAMENTO IN CONGEDO PER " NON AMMISSIONE IN SERVIZIO PERMANENTE".

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli l’Avvocato Francesco A. Caputo e l’ Avvocato dello Stato Luca Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierno appellante Gabriele C. l’annullamento del provvedimento notificatogli il 5 novembre 2009, con cui i competenti organi dell’Arma dei Carabinieri lo avevano definitivamente posto in congedo.

L’originario ricorrente, l’ex carabiniere “in ferma volontaria” aveva prospettato motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Tribunale amministrativo regionale, in sede di delibazione sulla domanda cautelare di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato ha definito la causa nel merito respingendo il ricorso.

In particolare, il primo giudice ha rilevato che la “ferma volontaria” (rapporto d’impiego di natura prettamente temporanea) costituiva una sorta di “tirocinio” volto a sperimentare le doti del militare ed a valutarne le attitudini al successivo sviluppo di carriera.

Il Gabriele Cosenza nel corso della sua quadriennale permanenza nell’Arma, (oggetto, tra l’altro, di ben cinque sanzioni disciplinari)aveva riportato – più volte – delle note caratteristiche oltremodo negative.

Posto che il provvedimento impugnato era stato adottato nel pieno rispetto delle garanzie “partecipative” dell’interessato, su proposta dell’Ufficiale (che aveva mai avuto, nei confronti dell’odierno appellante, alcun motivo di inimicizia) dal quale il Cosenza direttamente dipendeva e che la detta proposta era stata approvata dalla scala gerarchica e condivisa dall’autorevole “Commissione di Valutazione e Avanzamento” (secondo cui il Cosenza aveva manifestato “mediocri requisiti complessivi…:con evidenti carenze di qualità militari, professionali e di condotta”) non sussisteva alcuno dei denunciati vizi.

Avverso la sentenza in epigrafe l’ originario ricorrente in primo grado ha proposto appello evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica e non teneva conto dell’intero periodo di servizio da questi prestato nell’arma dei Carabinieri (a far data dal 2004) mentre si era unicamente soffermata sull’esperienza professionale da questi svolta in provincia di Grosseto.

Erroneamente era stato evidenziato il coinvolgimento dello stesso in un procedimento penale per un reato bagatellare (art. 726 c.p.) in ordine al quale non aveva assunto la qualità di imputato.

L’appellante ha poi puntualizzato le dette doglianze depositando una articolata memoria ed ha altresì depositato una sentenza resa dal Tribunale militare di Roma di proscioglimento (per difetto di querela) dal reato di insubordinazione aggravata con ingiuria contestatogli in danno del proprio superiore previa riqualificazione del fatto quale semplice ingiuria.

Ciò dimostrava, ad avviso dell’appellante, il fumus persecutionis di cui era stato vittima, contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dal primo giudice.

Allorchè l’appellante era stato posto in condizione di esplicare la propria attività senza subire condizionamenti negativi – come nel periodo di servizio presso la stazione dei carabinieri di Arcidosso- questi aveva svolto la propria attività in modo impeccabile.

All’adunanza camerale del 18 maggio 2010 fissata per la trattazione dell’incidente cautelare la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione della esecutività dell’appellata decisione in considerazione “della particolare gravità degli addebiti, come risultanti dal verbale n. 391/2009 della Commissione di valutazione e avanzamento, con specifico riguardo alle delicate funzioni demandate ai militari dell’Arma dei Carabinieri”.

Alla odierna pubblica udienza del 13 dicembre 2011 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1.L’appello è infondato e va respinto.

2.Deve premettersi in punto di fatto che risulta incontestato che l’odierno appellante nel corso del periodo trascorso in ferma “volontaria” ha riportato ben cinque sanzioni disciplinari ed è stato destinatario di note non positive (rectius: assai sfavorevoli).

2.1. La Sezione ha in passato manifestato, in casi analoghi, il condivisibile convincimento, dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, secondo cui è legittimo il provvedimento che dispone il collocamento in congedo del militare in ferma volontaria per scarso rendimento e condotta disciplinare manchevole, quando esso si fonda sull'esame della condotta del militare negli anni precedenti e sul giudizio espresso da superiori gerarchici (ex multis Consiglio Stato , sez. IV, 03 giugno 2010 , n. 3541).

2.2. Nel caso in esame censure di difetto di istruttoria e di omessa valutazione dell’intero periodo di servizio svolto dall’appellante contenute nel gravame, seppur abilmente formulate, non appaiono persuasive.

2.3. L’impugnato provvedimento che ha disposto il collocamento in congedo del carabiniere in ferma volontaria per scarso rendimento (e condotta disciplinare manchevole) si è infatti fondato sull'esame della condotta del militare negli anni precedenti e sul giudizio espresso da superiori gerarchici (sulla legittimità di tale approccio valutativo si veda, tra le tante, Consiglio di Stato, IV, 3.11.1998, n. 1418).

2.3.1. D'altronde per pacifica giurisprudenza, ai fini della emanazione del provvedimento di ammissione in servizio permanente del militare la legge demanda alla Autorità militare competente una valutazione globale del rendimento della personalità del militare, ivi compresi gli aspetti relativi alla buona condotta, alla attitudine e al rendimento; pertanto, è legittimo il giudizio negativo circa la meritevolezza di detta ammissione, che abbia tenuto conto dei non buoni precedenti disciplinari del militare e di sfavorevoli rapporti informativi compilato sul suo conto.

Ciò perchè, la non ammissione al servizio permanente:

1) non costituisce un provvedimento di carattere disciplinare sicché in tale procedimento non trovano applicazione le disposizioni concernenti le sanzioni disciplinari;

2) il provvedimento (e giudizio) di non ammissione è assimilabile in tutto e per tutto a quello di dispensa dal servizio militare per non idoneità a ricoprire gli uffici del grado oltre che per scarso rendimento;

3) il proscioglimento dalla ferma volontaria per inidoneità o per scarso rendimento, così come il giudizio di non ammissione al servizio permanente comportano un giudizio ampiamente discrezionale sulle prestazioni e sul comportamento del militare, giudizio finalizzato ad accertare se il soggetto sia o meno idoneo a disimpegnare col normale rendimento le relative attribuzioni (così, Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2006, n. 210);

4) gli episodi della vita professionale presi in considerazione ai fini del proscioglimento non sono esclusivamente apprezzabili nell'ottica disciplinare, ben potendo esprimere il disvalore morale, attitudinale e la scarsa qualità delle prestazioni lavorative rese durante l'espletamento del servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2006, n. 610)

2.4. Né, d'altronde, può ritenersi degna di positiva considerazione la censura consistente nell'avere sovrapposto le ragioni di inadeguatezza e scarso rendimento con i possibili profili di tipo disciplinare proprio a cagione della circostanza che il provvedimento di collocamento in congedo per scarso rendimento, non costituisce misura di carattere disciplinare, tanto che non trovano applicazione nel relativo procedimento le disposizioni concernenti le sanzioni disciplinari (Consiglio di Stato, IV, 3.11.1998, n. 1418).

2.5.Fermo quanto sopra, con riferimento alla valutazione contenuta nel giudizio sotteso al provvedimento impugnato, va ricordato il costante orientamento del giudice amministrativo che, pur consapevole dell'ampia discrezionalità che supporta i giudizi valutativi riguardanti il personale militare, ritiene che tale valutazione non esula dal sindacato giurisdizionale di legittimità, essendo rimesso al giudice amministrativo il compito di ricercare la coerenza generale del metro valutativo adoperato per il candidato, anche con riferimento alle valutazioni espresse nei confronti degli altri scrutinati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 1997 n. 239 e 18 marzo 1997 n. 256), nonché di censurare l'operato dell’amministrazione se tale coerenza manca, non potendo mai l'agire della pubblica amministrazione essere considerato illimitato o comunque insindacabile in sede di legittimità (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 1996 n. 1127).

2.6.Ricostruito nei termini di cui sopra il quadro interpretativo della giurisprudenza in materia, il Collegio, confermando l'avviso già espresso in sede cautelare, non raccoglie dall'esame della documentazione presente in atti l'esistenza di alcuna spia o elemento dai quali far discendere il non imparziale, abnorme, o semplicemente erroneo comportamento dell’amministrazione, posto che l’appellante fu sottoposto a numerose sanzioni disciplinari e sottoposto ad un procedimento penale per il reato di cui all’art. 726 del codice penale (circostanza questa, che seppur non equiparabile ad una sentenza di condanna, non depone certo positivamente in riferimento ai delicati compiti demandati all’appellante ed al necessario prestigio da cui lo stesso dovrebbe essere circondato per svolgerli).

2.7. La pretesa, infine, di vedere valutato in via esclusiva un periodo ben preciso di servizio prestato dall’appellante, si scontra con la necessità di una valutazione omnicomprensiva, né la supposta e non dimostrata “inimicizia” con taluno dei superiori può chiarire in senso favorevole allo stesso la uniformità di rilievi negativi mossigli nel corso della sua esperienza professionale.

3. Neppure il deposito della sentenza di proscioglimento resa dal Tribunale militare di Roma può costituire smentita a quanto finora rilevato: si rammenta infatti che la valutazione negativa proveniente dal superiore fu condivisa dall’intera scala gerarchica; l’episodio preso in esame dal Tribunale militare (che è pervenuto al proscioglimento dell’appellante esclusivamente per motivi procedurali) semmai costituisce ulteriore comprova della circostanza che l’appellante non aveva tenuto un comportamento consono ai propri doveri, e corrobora le valutazioni dell’amministrazione che devono ritenersi pienamente legittime.

4.Conclusivamente, l’appello è infondato e, conseguentemente, deve essere respinto.

5.Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto l’appellante deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore dell’appellata amministrazione nella misura che appare congruo determinare in Euro tremila (€ 3000//00) oltre accessori di legge, se dovuti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull'appello, numero di registro generale 3543 del 2010 come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata amministrazione nella misura di Euro tremila (€ 3000//00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta,    Presidente

Raffaele Greco,    Consigliere

Fabio Taormina,    Consigliere, Estensore

Diego Sabatino,    Consigliere

Guido Romano,    Consigliere

L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE

      DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

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