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Pagamento straordinario- CDS sentenza n. 607 del 02.02.2012-commento e testo-Publika.it

 

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Il Consiglio di Stato Sezione IV, con la sentenza n. 607 deposita il 02.02.2012 si occupa di: pagamento dello straordinario prestato in misura eccedente il monte ore annuo, autorizzazione al suo espletamento, connessione con le cause di servizio, richiesta di pagamento, proposta di recupero, riconoscimento delle somme dovute, termine prescrizionale del diritto.

 

CDS sentenza n. 607 del 02.02.2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7991 del 2011, proposto dal:

sig. Silvio Di Casmirro, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Cacciotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in Roma, via del Mascherino, n. 72;

contro

il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per l’Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso la sede di detta Avvocatura;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Lazio – Roma – Sezione I^ Quater - n. 6038 del 7 luglio 2011, resa tra le parti, concernente pagamento di ore di lavoro straordinario;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la memoria difensiva dell’Amministrazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Cacciotti e Luca Vetrella dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. - Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. Silvio Di Casmirro, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, chiedeva l’accertamento del diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario, non retribuite e non recuperate mediante riposo compensativo, accumulate nel periodo compreso tra il giugno 2001 ed il maggio 2010 per un totale di ore 2.939, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

2. - Con sentenza resa in forma semplificata ex art. 60 del c.p.a il Giudice di prime cure accoglieva in parte la domanda del ricorrente riconoscendo il diritto di quest’ultimo al pagamento delle ore straordinarie eccedenti il monte ore annuo di 660, soltanto a decorrere dal maggio 2006 al 31 maggio 2010, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo, avendo preliminarmente accolto l’eccezione di prescrizione proposta dall’Amministrazione resistente sul presupposto che, “…al pari di ogni credito avente causa in un rapporto di pubblico impiego, anche il compenso per lo straordinario è soggetto alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, c.c., attenendo a somme suscettibili di essere pagate in ratei mensili, come qualsiasi altro emolumento retributivo del pubblico dipendente…”.

3. - Con l’appello in epigrafe il sig. Silvio Di Casmirro ha chiesto la riforma di detta sentenza, con conseguente accoglimento integrale del ricorso di primo grado, ritenendo errata la decisione di fondatezza dell’eccezione di prescrizione (quinquennale del credito) sollevata dall’Amministrazione.

Ha proposto, al riguardo, un unico ed articolato motivo di impugnazione con il quale ha dedotto l’omessa applicazione degli artt. 1943, comma quattro, e 2944 del codice civile ed omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

4. - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Giustizia con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato che con memoria, depositata il 10 dicembre 2011, ha argomentato in ordine all’infondatezza delle tesi avverse chiedendo che questo Consiglio “…voglia respingere l’istanza di sospensiva perché carente dei presupposti di legge…”.

5. - Nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2011, previo avviso alle parti della possibilità di decisione dell’appello in forma semplificata, il ricorso in epigrafe è stato introitato per la sua definitiva decisione.

DIRITTO

1. - Preliminarmente deve rilevare il Collegio che la sentenza in epigrafe è stata impugnata dal sig. Di Casmirro, ovviamente, soltanto nella parte a lui sfavorevole, in cui il Giudice di prima istanza ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione (quinquennale) sollevata dall’Amministrazione resistente su parte del credito retributivo rivendicato dal predetto suo dipendente, così restando, invece, ferma la restante parte della stessa sentenza che ha espressamente riconosciuto a quest’ultimo “…il diritto al pagamento delle ore straordinarie eccedenti il monte ore annuo di 660, a decorrere dal maggio 2006 al 31 maggio 2010, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo…”.

Di conseguenza, sulla predetta parte di decisione che ha accolto, ancorché parzialmente, la pretesa azionata dal sig. Di Casmirro può ritenersi che si sia formato il giudicato in quanto non contestata dall’interessato e non risultando, allo stato, che l’Amministrazione, per la stessa parte di sentenza che, viceversa, l’ha vista espressamente soccombente in prime cure, abbia interposto autonomo appello.

Né ad infrangere detto giudicato può essere utile l’atto (memoria) difensivo in questa sede depositato dall’Amministrazione, nel quale pur è contestato il fondamento giuridico del diritto riconosciuto all’appellante sulla base di sentenza del medesimo Tribunale (n. 6162 del 2009) di segno esattamente contrario, non essendo stato esso proposto nei modi e nei termini di rito previsti dal codice del processo amministrativo per le impugnazioni principali od incidentali.

Va , dunque, ribadito che la sentenza in parte qua è ormai definitiva ed intangibile e che pertanto sono inammissibili le doglianze sollevate al riguardo dall’Amministrazione con la propria memoria difensiva.

2. – Ciò pregiudizialmente accertato, il Collegio può dare ingresso all’esame delle critiche mosse dall’appellante alla parte della sentenza in esame che, accogliendo l’eccezione di prescrizione (quinquennale) sollevata dall’Amministrazione, ha ridotto, rispetto alla domanda formulata con il ricorso di prime cure, l’arco temporale di efficacia del riconosciuto diritto patrimoniale.

Dette critiche sono fondate per le seguenti considerazioni.

2.1 - L’appellante afferma di avere depositato in primo grado documento idoneo a dimostrare di avere interrotto il corso della prescrizione e cita a tal riguardo la richiesta scritta datata 27 aprile 2007 di liquidazione dello straordinario effettuato oltre le 660 ore annue consentite a partire dal 2001 e fino al 2006, indicando anno per anno le ore eccedenti per le quali chiedeva il pagamento delle relative somme.

L’affermazione trova esatto riscontro nel documento n. 1 allegato al ricorso di primo grado (nota datata 27 aprile 2007 indirizzata al Centro Amministrativo G. Altavista, via del Gonfalone n. 9, recante timbro a calendario di accettazione prot. n. 011250 del 27 aprile 2007) nel quale è stato precisato dal Di Casmirro che la sua richiesta era presentata “…anche ai fini di interruzione del periodo di prescrizione…” e che lo straordinario in ciascuno degli anni indicati, per le ore parimenti indicate, ammontanti dal 2001 al 2006 ad un totale di 2436 ore, “…è stato eseguito per improrogabili ed emergenti esigenze di servizio e comunque autorizzato…”.

Dunque, v’è prova in atti che, certamente, è stata interrotto dall’interessato il decorso della prescrizione per il periodo quinquennale antecedente al 27 aprile 2007, con la conseguenza che la stessa prescrizione, sulla scorta del documento anzidetto, era ed è semmai opponibile soltanto per il periodo precedente al 27 aprile 2002.

Consegue che la sentenza impugnata già può essere riformata nei sensi e nei modi testé individuati, risultando documentalmente provato che il sig. Silvio Di Casmirro ha interrotto il decorso della prescrizione certamente a far data dal 27 aprile 2002.

2.2 - Lo stesso appellante afferma, inoltre, che il Giudice di prime cure avrebbe ulteriormente errato a non considerare che per il residuo periodo dal 2001 al 26 aprile 2002 soccorrerebbe la propria pretesa la norma dell’art. 2944 del codice civile alla stregua del quale “…La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere…”.

A tal riguardo richiama altro documento pure esibito (sub 2) in primo grado, datato 23 giugno 2008 e proveniente dall’Amministrazione, che compendierebbe sostanzialmente l’ipotesi di cui al citato art. 2944 c.c. tenuto conto che, “…pur riconoscendo che il sig. Suilvio Di Casmirro sin dall’anno 2001 ha effettuato ore per lavoro straordinario eccedenti il monte ore annuo di n. 660, gli ha proposto il recupero dello straordinario, mediante il riposo compensativo, a decorrere dal 2001 senza limitazioni temporali e, quindi, prescrizionali…”.

In breve, sostiene l’appellante che la provenienza del documento “…da chi ha il potere dispositivo del relativo diritto…” e la manifestazione, quanto meno implicita, “…della consapevolezza dell’esistenza del relativo diritto dal parte del sig. Di Casmirro…” costituirebbe espressione certa della “…volontarietà di voler riconoscere…” il diritto patrimoniale rivendicato da detto dipendente anche tenuto conto della insostituibilità del dipendente nelle sue mansioni di “caposcorta del Ministro della Giustizia”, come risultante dall’annotazione del Dirigente dell’Ufficio per la Sicurezza Personale del Ministero della Giustizia sul doc. 3 esibito in primo grado.

La tesi può essere condivisa poiché, a ben vedere, l’Amministrazione, nel comunicare all’Ufficio di appartenenza del Di Casmirro (nota del Centro Amministrativo “G.Altavista” n. 15737 del 23 giugno 2008) che la richiesta di quest’ultimo di ottenere il pagamento delle ore di straordinario prestate in esubero per gli anni 2011/2007 era stata rigettata ha, di fatto riconosciuto che tali ore in esubero erano state effettivamente effettuate per motivi di servizio e, dunque, che le stesse erano astrattamente retribuibili, come lo dimostra l’affermazione contenuta nella stessa nota che “…le ore eccedenti le 660 ore relative a ciascun anno possono essere poste in recupero mediante la concessione dei riposi compensativi…”.

Alla stregua, infatti, dell’avviso espresso in materia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza 24 settembre 2004, n. 19253 secondo la quale il riconoscimento del debito che, a norma dell’art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione non solo non deve necessariamente coincidere con quello di cui all’art. 1988 c.c., ma può anche estrinsecarsi o in una dichiarazione esplicita od anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi comunque l’ammissione dell’esistenza del diritto della controparte) tale riconoscimento di debito, interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c., è ragionevolmente desumibile dal fatto che l’Amministrazione, nel riconoscere all’interessato il diritto (astratto, come si vedrà) ai “riposi compensativi” , ha altrettanto astrattamente riconosciuto anche la retribuibilità del lavoro straordinario eccedente prestato dal dipendente.

Peraltro, dalla documentazione di causa (cfr. doc. 3 della produzione di primo grado del ricorrente), risulta che l’Amministrazione non solo ha formalmente negato la retribuzione, ma sostanzialmente ha negato anche il riposo compensativo,come risulta dal dispositivo posto in calce all’istanza del Di Casmirro del 30 aprile 2009 di usufruire almeno di detti riposi, vergato di pugno dal Direttore dell’Ufficio sicurezza personale e vigilanza del Ministero, di rigetto dell’istanza perché “…al momento non è possibile in quanto non ci sono unità disponibili da poterla sostituire in qualità di caposcorta…”.

Né può essere utile ad escludere l’intervenuto riconoscimento del debito ex art 2944 c.c. neppure la norma dell’art. 11 dell’Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione del 24 marzo 2004, invocata dalla difesa erariale nella propria memoria, non essendosi verificato nel caso in esame l’effetto della norma e cioè che il dipendente abbia usufruito (almeno) dei riposi compensativi.

Quindi anche ragioni di giustizia sostanziale inducono il Collegio ad escludere, in conclusione, che l’Amministrazione possa legittimamente opporre alla pretesa del sig. Di Casmirro l’intervenuta prescrizione dei crediti di lavoro dal 2001 al 26 aprile 2002, così come, in ragione dell’accertamento già effettuato con il capo di decisione che precede, per il periodo dal 27 aprile 2002 al maggio 2006.

3. - In conclusione, l’appello va integralmente accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto integralmente anche il ricorso di primo grado con accertamento del diritto del sig. Silvio Di Casmirro al pagamento delle ore straordinarie eccedenti il monte ore annuo di 660 ore, a decorrere dal maggio 2001 al 31 maggio 2010, e condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del predetto dipendente, delle relative somme a lui spettanti, maggiorate di interessi legali e rivalutazione, come per legge, dalla data di spettanza e fino al soddisfo.

4. - Quanto alle spese del doppio grado di giudizio ritiene il Collegio che l’onere delle stesse debba essere posto a carico dell’Amministrazione soccombente, in applicazione dei principi ricavabili dall’art. 26 del c.p.a, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 7991 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie interamente il ricorso di primo grado.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del sig. Silvio Di Casmirro, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre competenze di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere, Estensore

                              

                              

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                              

                              

                              

                              

                              

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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