Con sentenza n. 778 depositata il 19 gennaio 2012,
la seconda sezione della Corte di Cassazione ha
stabilito che la proprietà dei tubi di scarico dei
singoli condomini è limitata fino al punto del loro
raccordo con l'innesto nella colonna verticale. Pertanto
in caso di infiltrazioni, la proprietà della braga di
racccordo è del condominio data la sua funzione
prevalente di raccordo senza cui il funzionamento della
colonna verticale sarebbe venuto meno. Se è rotta la
braga, dunque, il condominio deve quindi risarcire i
danni derivanti dalle infiltrazioni. Rigettando il
ricorso di un condominio che veniva condannato, sia in
primo che in secondo grado a risarcire di danni
derivanti dalle infiltrazioni, la Suprema Corte è stata
chiamata, in sostanza a risolvere il problema relativo
alla qualificazione o meno di bene condominiale della
parte della colonna di scarico che, all'altezza dei
singoli piani dell'edificio condominiale, funge da
raccordo tra la colonna di scarico e lo scarico
individuale dei singoli appartamenti. Confermando quanto
deciso in secondo grado dal Tribunale, la Corte ha così
spiegato che "può considerarsi circostanza pacifica che
la fessurazione che ha dato origine all'infiltrazione di
cui è causa sia collocata nella braga che funge da
collegamento tra la colonna verticale di scarico
(pacificamente condominiale) e gli scarichi collegati
agli appartamenti dei resistenti e dell'intimato non
costituito (...).Il Tribunale ha ritenuto di considerare
condominiale la braga in questione in relazione alla sua
funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le
singole parti e la conduttura verticale di scarico. E'
appena il caso di osservare che, in assenza della braga
in questione, non vi sarebbe raccordo tra le tubazioni
di scarico verticale poste in corrispondenza dei singoli
piani dell'edificio condominiale. Occorre anche
considerare che l'intervento su detto raccordo deve
essere operato sulla condotta verticale, mentre
qualsiasi intervento sui tubi di scarico delle singole
unità immobiliari fino al raccordo in questione può
essere effettuato senza sostanzialmente impegnare lo
scarico condominiale. In definitiva quindi il Tribunale
ha fondato la sua decisione con un'argomentazione con la
quale ha dato prevalenza alla specifica conformazione
della colonna verticale di scarico, della quale fa parte
proprio la braga di collegamento (e senza la quale il
funzionamento della colonna verticale verrebbe meno)
rispetto alla funzione di collegamento con gli scarichi
delle singole unità immobiliari. Il ragionamento
compiuto dal giudice non appare affetto dai vizi
denunciati, né appare violato l'articolo 1117, 3° comma
del codice civile, posto che correttamente quest'ultimo
può essere interpretato nel senso che la proprietà dei
tubi di scarico dei singoli condomini sulla colonna
verticale è limitata fino al punto del loro raccordo con
l'innesto nella stessa".
- Autore: Luisa Foti)
Il ricorrente Condominio impugna la
sentenza del Tribunale di Brescia n. 4046 del 2007 con
la quale, in parziale riforma della sentenza di primo
grado del Giudice di Pace di Brescia n. 458 del 2004,
accogliendo in parte l'appello, il condominio veniva
condannato al pagamento nei confronti degli odierni
intimati della somma di Euro 1.116 oltre interessi,
spese del giudizio e rimborso spese consulenza tecnica
d'ufficio.
In fatto esponeva che gli odierni resistenti,
proprietari di un appartamento sito nel condominio, lo
citavano in giudizio per il risarcimento dei danni
subiti a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti
dalla condotta di scarico condominiale. All'esito del
giudizio il Giudice di Pace rilevava che la perdita (e
conseguente infiltrazione) d'acqua era da attribuire
alla colonna di scarico condominiale ed accoglieva la
domanda. L'appello proposto dal condominio veniva
respinto in punto responsabilità ed accolto in parte in
ordine all'importo riconosciuto per danni.
Il Tribunale, nell'affermare la responsabilità del
condominio, rilevava che era stato accertato dalle
disposte CTU che: "Le infiltrazioni non derivano da
condotte delle unità immobiliari bensì dalla braga nella
quale si innestano detti condotti;... la perdita d'acqua
doveva localizzarsi sulla braga della colonna di scarico
verticale del condominio e precisamente nel punto
d'innesto tra la braga e lo scagno nel quale s'inserisce
lo scarico del lavello della cucina dell'appartamento di
proprietà [...]". Il CTU inoltre aveva accertato che
"anche l'innesto dello scarico del lavello
dell'appartamento di proprietà della condomina [...] è
realizzato correttamente, che la perdita d'acqua
nell'appartamento dei signori [...] si verifica anche
quando era fatta scorrere l'acqua di appartamenti
sovrastanti, che la perdita riguarda un punto della
colonna condominiale verticale". Osservava ancora il
giudice che il consulente tecnico, nella descrizione
della colonna condominiale, aveva affermato che la
stessa "non è costituita da un'unica tubazione continua
bensì da una serie di tratti di tubo, che in
corrispondenza dei piani ove sono poste le unità
immobiliari, sono tra loro legate mediante un pezzo
speciale denominato "braga ghis/smu doppia scaglio 45"
nel quale s'innestano i vari scarichi privati dei
lavelli delle unità immobiliari poste ai vari piani. La
perdita... non è sull'innesto dello scarico privato e la
colonna verticale nè nel raccordo di collegamento che si
dirama verso le proprietà dei singoli condomini, ma
nella braga a doppio scagno, alla base dello scagno
medesimo che in base alla descrizione fatta dal CTU
costituisce parte integrante della colonna di scarico
verticale condominiale in quanto funge da collegamento
tra i vari tratti di tubo di cui la colonna verticale
stessa è composta".
Il ricorrente denuncia "omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del
giudizio. Violazione falsa applicazione dell'art. 1117
c.c., comma 3". Rileva che il giudice erroneamente aveva
ritenuto condominiale una braga che "non serve alla
collettività condominiale, che è invece servita dalla
colonna di scarico verticale, ma che serve unicamente
gli scarichi dei condomini [...] e [...]". La braga con
il suo doppio scagno funge da raccordo di collegamento
tra la colonna verticale e le condutture di proprietà.
"Trattandosi di raccordo di collegamento tratto in linea
orizzontale/obliqua e destinato a ricevere i singoli
tratti di conduttura esclusiva dei condomini [...] e
[...] di cui ne rappresenta un prolungamento fino
all'innesto con la colonna verticale, lo stesso è di
esclusiva proprietà dei medesimi e non costituisce
proprietà comune del Condominio ai sensi dell'art. 1117
c.c., comma 3", che stabilisce che sono parti comuni
dell'edificio i canali di scarico fino al punto di
diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini. Ancora erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto condominiale la braga in
questione per la sua funzione di collegamento tra i vari
tratti del tubo della colonna verticale senza
considerare la funzione di raccordo e di collegamento
con le condutture dell'unità di proprietà esclusiva.
Inoltre il Tribunale aveva omesso di considerare che la
fessurazione si trova proprio nel punto di diramazione
del raccordo che va a servire gli scarichi dei condomini
[...] e [...]. Al riguardo parte ricorrente formula il
seguente quesito "dica la Corte se il Tribunale di
Brescia abbia omesso, insufficientemente o
contraddittoriamente motivato circa la qualificazione di
bene condominiale della braga a doppio scagno dalla
quale si è verificata la perdita o essa braga dovesse
invece essere qualificata di proprietà esclusiva dei
condomini ai quali serve.
Dica inoltre se il Tribunale abbia o meno applicato
correttamente l'art. 1117 c.c., comma 3, in
considerazione del fatto che la fessurazione è stata
accertata nel punto d'innesto tra la braga e lo scagno e
cioè sul raccordo di collegamento e diramazione della
colonna verticale con le condutture orizzontali".
Resistono con controricorso gli intimati.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere
relatore delegato ha depositato relazione con la quale
ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La
relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e
notificata ai difensori delle parti. Parte ricorrente ha
depositato memoria.
Il ricorso è infondato. In termini di fatto può
considerarsi circostanza pacifica che la fessurazione
che ha dato origine alla infiltrazione di cui è causa
sia collocata nella braga che funge da collegamento tra
la colonna verticale di scarico (pacificamente
condominiale) e gli scarichi collegati agli appartamenti
dei resistenti e dell'intimato non costituito. La
questione riguarda nella sostanza la qualificazione o
meno di bene condominiale della parte della colonna di
scarico che, all'altezza dei singoli piani dell'edificio
condominiale, funge da raccordo tra la colonna di
scarico e lo scarico individuale dei singoli
appartamenti. Al riguardo appare opportuno evidenziare
che il Tribunale ha ritenuto di considerare condominiale
la braga in questione in relazione alla sua funzione,
ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e
la conduttura verticale di scarico. E' appena il caso di
osservare che, in assenza della braga in questione, non
vi sarebbe raccordo tra le tubazioni di scarico
verticale poste in corrispondenza dei singoli piani
dell'edificio condominiale. Occorre anche considerare
che l'intervento su detto raccordo deve essere operato
sulla condotta verticale, mentre qualsiasi intervento
sui tubi di scarico delle singole unità immobiliari fino
al raccordo in questione può essere effettuato senza
sostanzialmente impegnare lo scarico condominiale.
In definitiva quindi il Tribunale ha fondato la sua
decisione con un'argomentazione con la quale ha dato
prevalenza alla specifica conformazione della colonna
verticale di scarico, della quale fa parte proprio la
braga di collegamento (e senza la quale il funzionamento
della colonna verticale verrebbe meno) rispetto alla
funzione di collegamento con gli scarichi delle singole
unità immobiliari. Il ragionamento compiuto dal giudice
non appare affetto dai vizi denunciati, nè appare
violato l'art. 1117 c.c., comma 3, posto che
correttamente quest'ultimo può essere interpretato nel
senso che la proprietà dei tubi di scarico dei singoli
condomini sulla colonna verticale è limitata fino al
punto del loro raccordo con l'innesto nella stessa. La
memoria depositata non fornisce elementi di valutazione
ulteriori rispetto a quelli già esaminati, che
consentano di giungere ad una diversa conclusione. I
precedenti citati non appaiono in contrasto con tali
conclusioni, ove si consideri che nel caso in questione,
in fatto, il punto di rottura della braga non aveva
alcun riguardo al tratto di tubi a servizio dei singoli
appartamenti, ma si trovava nella sua parte bassa nel
punto cioè in cui tale braga è strutturalmente collegata
al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce
parte essenziale, senza la quale lo scarico verticale
non sarebbe in grado di svolgere la sua funzione. E del
resto con argomentazione in fatto del tutto persuasiva,
occorre tener conto che, come accertato dal CTU, le
lamentate infiltrazioni si verificavano
indipendentemente dall'uso degli scarichi degli
appartamenti dei resistenti, essendo, quindi, la perdita
riferibile ad un guasto di tenuta dello scarico
verticale nel suo complesso considerato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte
ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 800,00
Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di
legge.
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