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In materia di misure cautelari
interdittive la valutazione dell’esigenza cautelare ex
art. 274 lett. c) c.p.p. (pericolo di reiterazione di
delitti analoghi) deve essere pervasa dall’esame delle
concrete modalità di commissione del fatto-reato e dai
parametri idonei a valutare la personalità del soggetto
autore di reato
La sentenza in commento si segnala
perché il giudice di legittimità interviene all’esito di
un’impugnativa cautelare che aveva visto il Pubblico
Ministero presso la Procura di Pescara insistere
ripetutamente per l’applicazione della misura
interdittiva della sospensione temporanea dall’esercizio
dell’attività professionale di medico-ginecologo in capo
ad un sanitario su cui gravava un’imputazione
provvisoria di omicidio colposo.
Il sanitario era accusato di aver
provocato il decesso della paziente a causa della
violazione delle regole della leges artis, perché
effettuava un tipo di intervento in presenza di
circostanze che suggerivano l’adozione di altre
tecniche, eseguiva “in modo gravemente non corretto
l’operazione”, non apportando i necessari trattamenti
delle lesioni provocate dall’intervento “nonostante
egli, nel corso dell’intervento, si fosse reso conto
dell’accaduto”, nonché per non aver diagnosticato,
neppure successivamente all’operazione, “le ragioni del
quadro gravemente precario delle condizioni di salute
della donna”.
Prima GIP di Pescara e poi il
Tribunale del Riesame di L’Aquila avevano ritenuto non
sussistere esigenze cautelari, in particolare si erano
soffermati sul fatto che si procedeva per reato di
natura colposa e che il soggetto indagato non risultava
avere precedenti per fatti analoghi. Malgrado i “chiari
indizi di reità” rispetto ai fatti contestati, secondo
il Riesame, non emergevano “ragioni sufficienti per la
reiterazione di reati della stessa specie”.
Al di là dei profili di dolo
eventuale idonei a configurare il più grave reato di
omicidio volontario (così come evidenziati dal Pubblico
Ministero ricorrente), la Cassazione ha accolto il
ricorso del magistrato chiarendo i parametri che i
Giudici del Riesame (del rinvio) dovranno considerare
nell’esprimersi circa la sussistenza dell’esigenza
cautelare ex art. 274 lett. c) c.p.p. nel caso sub
judice.
Richiamando la lettera della norma
(che in verità è piuttosto chiara), la Cassazione
precisa che devono essere esaminate ed apprezzate
compiutamente le concrete modalità di commissione del
fatto-reato, nonché i parametri indicati dall’art. 133
c.p. idonei ad evidenziare la personalità del soggetto.
Tra questi ultimi – aggiunge la Corte – particolare
rilevanza assume il grado della colpa, vale a dire la
“valutazione del grado di difformità della condotta
dell’autore rispetto alle regole cautelari violate, al
livello di evitabilità dell’evento ed al quantum di
esigibilità dell’osservanza della condotta doverosa
pretermessa”. Nel calderone degli elementi sulla cui
base compiere le valutazioni attinenti la personalità
dell’indagato potranno confluire anche altri elementi,
ulteriori ed esterni al procedimento, che si
caratterizzino per descrivere le modalità di svolgimento
dell’attività professionale del sanitario coinvolto, da
cui poter articolare un’eventuale prognosi di
reiterazione di quei comportamenti che hanno (già)
provocato la lesione dei beni salute/vita. |