Persona e danno.it
Se il lavoratore si licenzia dal
posto di lavoro presso il quale sta attualmente
prestando la propria attività lavorativa, perché ha
avuto la rassicurazione di essere assunto da parte di un
nuovo datore di lavoro, ma, poi, una volta licenziatosi,
egli viene inquadrato unicamente come collaboratore,
ebbene, egli ha diritto ad essere risarcito secondo i
principi propri della responsabilità precontrattuale.
Così ha deciso la sezione lavoro
della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1051 del
25 gennaio 2012
Corte di Cassazione, sez. Lavoro,
sentenza 30 novembre 2011 – 25 gennaio 2012, n. 1051
Presidente Vidiri – Relatore
Balestrieri
Svolgimento del processo
A..M.D. esponeva al Tribunale di
Roma di essere già stato dipendente del Banco di Napoli,
da ultimo come direttore della sede del (omissis), e di
aver ricevuto in costanza di tale rapporto, nell'aprile
1996, una proposta di incarico di amministratore
delegato da parte della BNL International di
Lussemburgo. Di essersi conseguentemente dimesso dal
rapporto lavorativo col Banco di Napoli e di essersi
immediatamente adoperato, nell'interesse della BNL, per
l'attivazione di rapporti connessi ad operazioni
finanziarie con Paesi asiatici.
Lamentava che, nonostante le
rassicurazioni circa l’imminente formalizzazione
dell'incarico, gli veniva proposto un rapporto di
collaborazione come consulente; che veniva allo scopo
redatto uno schema di contratto che egli accettava ed
iniziava ad eseguire, indirizzando alla BNL gruppi
industriali italiani intenzionati ad operare nei mercati
asiatici.
Chiedeva pertanto la condanna della
BNL al risarcimento dei danni da responsabilità
precontrattuale per la mancata assunzione nonché, previo
accertamento del rapporto di consulenza tra le parti, la
condanna della banca al pagamento dei compensi pattuiti
(L. 204.750.000), al rimborso delle spese
(£.35.000.000), oltre al risarcimento dei danni per
l'illegittimo recesso dal contratto di consulenza e per
danno all'immagine ed alla professionalità.
Si costituiva la BNL negando di
essersi mai impegnata alla conclusione di alcun tipo di
contratto, né di lavoro subordinato né di consulenza. Il
Tribunale respingeva la domanda.
La Corte d'appello di Roma, con
sentenza depositata il 21 dicembre 2009, respingeva il
gravame compensando le spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza
propone ricorso il M.D., affidato a due motivi. Resiste
la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. con controricorso,
poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. -Con il primo motivo il
ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
dell'art. 1337 c.c., avendo la corte di merito
erroneamente ritenuto che perché possa sussistere una
responsabilità connessa alla ingiustificata interruzione
delle trattative sia necessario che le parti abbiano
discusso e concordato gli elementi essenziali del
contratto.
2- Con il secondo motivo il
ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
dell'art. 2223 c.c. in tema di perfezionamento del
contratto di lavoro autonomo, nonché degli artt. 1326,
1327, 1388 e 1754 c.c., oltre ad insufficiente e
contraddittoria motivazione circa fatti controversi e
decisivi per il giudizio inerenti la conclusione di un
contratto di lavoro autonomo e/o subordinato, omettendo
la corte territoriale di valutare, o valutando
illogicamente, le risultanze probatorie sia documentali
che testimoniali.
Lamentava in particolare che la
corte capitolina ritenne il contratto di consulenza in
questione non riferibile alla BNL in quanto proposto e
determinato da una mera iniziativa personale del dr. V.,
non riferibile alla Banca, laddove emergeva chiaramente
dagli atti di causa che questi, quale dirigente della
BNL ed amministratore delegato di BNL International
agiva in rappresentanza di quest'ultima, come del resto
emergeva dalla bozza di contratto ove leggevasi tra
l'altro che il consulente si impegnava "ad eseguire le
obbligazioni scaturenti nei confronti della Banca in
virtù della presente convenzione..".
3. - I motivi, che stante la loro
connessione possono essere congiuntamente esaminati,
risultano fondati. La corte di merito ha ritenuto che
per aversi responsabilità precontrattuale è necessario
che le parti abbiano discusso e concordato gli elementi
essenziali del contratto, potendo solo in questo caso
configurarsi un ragionevole affidamento sulla
conclusione del contratto medesimo.
Richiama, a conforto dell'assunto,
talune sentenze di questa Corte (7 maggio 2004 n. 8723 e
29 marzo 2007 n. 7768) che, come riportato nella
medesima sentenza impugnata, hanno diversamente
affermato che la responsabilità precontrattuale per
violazione dell'art. 1337 cod. civ., che costituisce una
forma di responsabilità extracontrattuale, la quale si
collega alla violazione della regola di condotta
stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'"iter"
formativo del contratto, presuppone che tra le parti
siano intercorse trattative per la conclusione di un
contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare
oggettivamente l'affidamento nella conclusione del
contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto
le trattative così eludendo le ragionevoli aspettative
dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione
finale del contratto, sia stata indotta a sostenere
spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, e
infine che il comportamento della parte inadempiente sia
stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa,
e non sia quindi assistito da un giusto motivo.
La corte di merito, dunque, nel
valutare le emergenze di causa, muove da un presupposto
erroneo che fosse cioè necessario l’avere le parti
discusso e concordato gli elementi essenziali del
contratto, effettuando così un viziato apprezzamento dei
fatti di causa.
In tale ottica sono state ritenute
infatti irrilevanti sia l'indiscussa trattativa con
l'amministratore delegato della BNL, V., riguardanti le
modalità di utilizzazione del ricorrente presso la
Banca, sia l'interessamento del dirigente L., vice
direttore generale della BNL, fornito dei poteri
necessari all'assunzione presso la BNL e che, sempre in
base agli accertamenti compiuti dal giudice di merito,
ebbe un colloquio con il M.D. al fine di effettuare una
verifica più concreta delle possibilità di assunzione.
Ed ancora le lettere inviate dal V. al ricorrente
inerenti l'interesse della Banca all'assunzione di
quest'ultimo, anche per le determinazioni del L. in tal
senso. Ed ancora le risultanze testimoniali che
confermavano tali circostanze e l'interesse della BNL ad
una figura professionale esperta nei rapporti con i
mercati asiatici. Le dimissioni, in tale contesto, da
parte del M.D. da direttore della sede di Lussemburgo
del Banco di Napoli; la sua partecipazione a taluni
incontri e missioni estere aventi ad oggetto possibili
finanziamenti, da parte della BNL, di aziende che
operavano in Cina; l'organizzazione di diverse missioni
in Cina nell'interesse della BNL, effettivamente
avvenute, così come accertato dalla corte di merito.
Quest'ultima quindi, partendo
dall'erroneo presupposto sopra evidenziato, non ha
valutato se le indubbie trattative intercorse tra le
parti fossero giunte ad uno stadio tale da giustificare
oggettivamente l'affidamento nella conclusione del
contratto, e infine se questo sia stato, anche per fatti
concludenti, effettivamente concluso.
4. - La sentenza impugnata deve
essere dunque cassata, con rinvio, anche per le spese,
ad altro giudice in dispositivo indicato, per
l'ulteriore esame della controversia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa
composizione.
|