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Svolgimento del processo
Con citazione del 15/5/2000 G..G.
conveniva in giudizio i 22 proprietari di un edificio
antistante la villa di sua proprietà; assumeva che
l'edificio era stato costruito alla distanza di metri
16,80 e, quindi, in violazione della distanza minima
stabilita dall'art. 38 della legge della Provincia di
Bolzano 11/8/1997 n. 13 e dall'art. 9 D.M. 1444/1968 che
prescrivono una distanza minima dagli edifici esistenti
ubicati fuori dalla zona di espansione pari all'altezza
del più alto dei nuovi fabbricati (nel caso concreto mt.
21,14), salvo il caso di strada pubblica intermedia e
(secondo l'attore) preesistente.
Ciò premesso chiedeva
l'abbattimento della porzione illegittimamente edificata
e la condanna al risarcimento dei danni.
I convenuti costituendosi
eccepivano che l'edificio era stato costruito in
conformità al piano di attuazione e all'art. 38 L.P. n.
13/1997 cit. che prevede una deroga alle distanze
suddette in caso di presenza di strade pubbliche tra
proprietà confinanti.
Il Tribunale di Bolzano con
sentenza del 15/7/2003 rigettava la domanda attrice e il
G. proponeva appello al quale resistevano i 22
convenuti.
La Corte di Appello di Trento con
sentenza del 10/1/2005 rigettava l'appello rilevando:
- che il D.M. 1444/1968 (art. 9),
invocato dall'appellante, non trovava applicazione
perché la materia delle distanze era regolata dalla
legge provinciale emanata in forza di potestà
legislativa riservata e perché, comunque, l'art. 9 del
citato D.M. non trovava applicazione nei rapporti tra
privati;
- che il piano di attuazione della
zona di espansione, approvato dalla Giunta Provinciale,
sulla cui base era stata rilasciata la concessione
edilizia era conforme alla legislazione provinciale e,
in particolare all'art. 38 L.P. n. 13/1987 (che ribadiva
precedente normativa) per il quale per le costruzioni in
fregio a strade o piazze pubbliche le distanze dal
confine di zona e dagli edifici prospicienti sono
stabiliti nel piano di attuazione;
- che l'edificio era stato eretto
in fregio a strada pubblica a confine di zona e che il
piano di attuazione, in deroga alla norma che faceva
corrispondere la distanza all'altezza, prevedeva una
distanza di mt. 11,90 della nuova costruzione dal
confine di zona, così che la nuova costruzione, distante
mt. 16,80 dalla villa dell'attore, non violava le norme
in materia di distanze, tenuto conto che la distanza
superava ampiamente quella di dieci metri prevista in
via generale dalle norme di attuazione;
- che la disposizione derogatoria
rispetto al criterio della corrispondenza della distanza
minima con l'altezza, era correttamente applicata perché
non occorreva la preesistenza della strada rispetto alla
costruzione;
G..G. propone ricorso fondato su
tre motivi e deposita memoria.
Resistono con controricorso i
condomini convenuti e depositano memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso
il ricorrente deduce la violazione dell'art. 9 D.M.
1444/1968 con riferimento all'art. 8 DPR 670/1972
censurando la sentenza di appello nella parte in cui
esclude l'applicazione del predetto D.M. ritenendo che
la materia delle distanze sarebbe disciplinata dalla
legge provinciale.
2. Con il secondo motivo il
ricorrente deduce nuovamente la violazione dell'articolo
9 citato quanto alla ritenuta non immediata
applicabilità della norma ai rapporti tra privati.
3. Con il terzo motivo il
ricorrente deduce l'errata interpretazione dell'art.38
della legge provinciale n. 13 del 1997 da parte del
giudice di appello perché ha ritenuto che la
disposizione derogatoria (per la quale per le
costruzioni in fregio a strade o piazze pubbliche le
distanze dal confine di zona e dagli edifici
prospicienti sono stabiliti nel piano di attuazione) non
avrebbe potuto applicarsi in quanto la norma si
riferirebbe solo all'ipotesi di strada già esistente e
non semplicemente prevista nel piano di attuazione e
sostiene che la norma derogatoria di cui alla legge
provinciale, la porrebbe in contrasto con l'art. 41
quinquies L. 1150/1942.
4. I tre motivi, complessivamente
considerati, si risolvono nell'unitaria censura in
merito alla normativa applicabile e, individuata la
normativa, nella censura (oggetto del terzo motivo)
dell'interpretazione, sostenuta dal giudice di appello
secondo la quale il piano di attuazione (che ha permesso
il rilascio della concessione edilizia ad esso conforme)
può derogare al criterio del rapporto tra distanza e
altezza per costruzioni in fregio a strade o piazze
pubbliche, anche se le piazze o strade pubbliche (in
fregio alle quali dovrebbero trovarsi le nuove
costruzioni) non sono già esistenti, ma ancora da
costruire.
5. È preliminarmente opportuna una
ricognizione del quadro normativo di riferimento.
In tema di distanze tra
costruzioni, l'art. 9, secondo comma, del d.m. 2 aprile
1968 essendo stato emanato su delega dell'art.
41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d.
legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765, ha efficacia di logge dello Stato,
sicché le sue disposizioni in tema di limiti
inderogabili di densità, altezza e anche di distanza tra
i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni
dei regolamenti locali successivi ai quali si
sostituiscono per inserzione automatica; ne consegue che
norme regolamentari contrastanti non possono essere
applicate (Cass. S.U. 7/7/2011 n. 14953; Cass. S.U.
i/7/1997 n. 5889). La legge provinciale non può porsi in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento e la
disciplina sulle distanze tra fabbricati è materia
inerente all'ordinamento civile e pertanto in ipotesi di
contrasto la legge provinciale dovrebbe essere rimessa
alla valutazione della Corte Costituzionale.
L'art.38 della legge provinciale di
Bolzano n. 13 del 1997 disciplina il contenuto del piano
di attuazione e al primo comma stabilisce che Le
distanze degli edifici dai confini della zona e dagli
edifici esistenti al di fuori della zona sono stabilite
con piano di attuazione (cosi sostituito dall'art. art.
10 L.P. 2/7/2007 n. 3). Nel testo vigente all'epoca
della sentenza impugnata (al quale quindi, ratione
temporis doveva conformarsi il piano di attuazione)
stabiliva che Le distanze dagli edifici esistenti al di
fuori della zona non possono essere inferiori
all'altezza dell'edificio più alto, salvo costruzioni in
aderenza. Per costruzioni in fregio a strade o piazze
pubbliche le distanze dal confine di zona e dagli
edifici prospicienti o l'allineamento sono stabiliti nel
piano di attuazione. L'ultimo comma dell'art. 9 del D.M.
1444/1968 prevede che qualora le distanze tra
fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori
all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse
sono maggiorate fino a raggiungere la misura
corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze
inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel
caso di gruppi di che formino oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con
previsioni planovolumetriche.
Appare dunque evidente che la
stessa norma statale consente una deroga in riduzione
rispetto alla regola che impone il rispetto di una
distanza non inferiore all'altezza dell'edificio
prospiciente; tale deroga è consentita se prevista in
strumenti urbanistici funzionali ad un assetto
complessivo e unitario di una data zona del territorio
in ciò ravvisandosi un interesse pubblico prevalente.
Al riguardo, infatti, questa Corte
ha già avuto occasione di affermare il principio secondo
il quale in tema di distanze nelle costruzioni, stante
la sostanziale identità tra piano regolatore e programma
di fabbricazione, già affermata dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 23 del 1978, anche nei
comuni dotati di regolamento edilizio con annesso
programma di fabbricazione é legittimo adottare, in
attuazione di quest'ultimo, strumenti più dettagliati
volti a disciplinare l'attività urbanistico-edilizia in
particolari zone del territorio comunale, secondo
uniformi criteri planovolumetrici, organici e
funzionali, adeguati alla specificità di singoli settori
urbani; in tali casi, siffatti strumenti attuativi
possono legittimamente derogare alle prescrizioni
generali sulle distanze contenute nell'art. 9 del d.m. 2
aprile 1968, n. 1444 (Cass. sez 2 7/1/2010 n. 56).
Norma derogatoria identica e con
identica finalità è contenuta nella legge provinciale di
Bolzano aggiornata nel 2007 che rinvia, per la distanza,
alla disciplina contenuta nello strumento urbanistico
attuativo e tale deve considerarsi il piano di
attuazione che, ai sensi dell'art. 38 L.P., deve
contenere, tra l'altro, la rappresentazione in scala non
inferiore a 1:500 della situazione preesistente
comprendente: la delimitazione della zona,
l'utilizzazione preesistente, la planivolumetria degli
edifici esistenti all'interno della zona e di quelli
circostanti la zona. L'art. 38 L.P. nella previgente
formulazione, per la quale si delegava al piano di
attuazione la disciplina delle distanze solo per il caso
di costruzioni in fregio a strade o piazze pubbliche,
era ancor più restrittivo della più recente versione
delimitando le ipotesi di derogabilità e, quindi,
neppure tale norma entrava in conflitto con la norma
statale.
6. Nella fattispecie e con
riferimento alla censura di cui al terzo motivo di
ricorso si verifica il caso di una strada pubblica
prevista in un piano di attuazione; la mera previsione
dell'apertura di una strada pubblica non sarebbe
sufficiente a produrre una modificazione immediata del
regime dei diritti immobiliari privati e ad esimere il
proprietario dal rispetto delle distanze legali dovendo
il regime derogatorio trovare giustificazione in un
interesse pubblico prevalente, concreto e attuale e
pertanto occorre la concreta destinazione del suolo a
strada pubblica, (cfr. Cass. 25/11/1993 n. 11673).
Nella sentenza impugnata si afferma
che la strada pubblica non deve preesistere alla
costruzione dell'edificio perché sia applicabile il
regime derogatorio quanto alle altezze. Tale conclusione
merita parziale censura.
È pur vero che la preesistenza
rispetto alla costruzione che si avvantaggia del regime
derogatorio quanto alle altezze non risulta dalla
normativa e non sarebbe neppure logica e coerente con la
finalità pubblica una interpretazione nel senso
sostenuto dal ricorrente, posto che, dovendosi procedere
all'urbanizzazione di un territorio da edificare, non si
vede per quale ragione si dovrebbero prendere in
considerazione solo le strade pubbliche già esistenti.
Tuttavia, per il principio sopra
richiamato (ossia la necessità della concreta
destinazione del suolo a strada pubblica perché il
regime derogatorio possa giustificarsi per un interesse
pubblico) solo la concreta realizzazione della strada
pubblica o, quanto meno l'inizio della sua realizzazione
determinano la modifica del regime giuridico in tema di
distanze sul territorio percorso dalla strada e pertanto
non è sufficiente, per applicare il regime derogatorio
quanto alle distanze, affermare che la strada non debba
essere preesistente essendo invece necessario che la
disciplina dell'attività urbanistico edilizia per la
singola zona di intervento di cui al piano di
attuazione, sia in concreto realizzata o in corso di
realizzazione.
La normativa come sopra
interpretata, deve essere applicata, quindi, non solo
sulla base del principio della non necessità della
preesistenza della strada rispetto alla costruzione, ma
nel senso che la legittimità dell'edificazione, con
riferimento all'altezza e al rispetto delle distanze
stabilite del piano di attuazione è condizionata
all'accertamento che la strada pubblica prevista dal
piano di attuazione sia già stata realizzata o sia in
corso di realizzazione al momento in cui il fabbricato è
ultimato nelle sue componenti strutturali essenziali e
tale principio di diritto è chiamato ad applicare il
giudice del rinvio. Entro questi limiti e in
applicazione dei suddetti principi il terzo motivo di
ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli
altri motivi. La sentenza impugnata deve quindi essere
cassata con rinvio alla Corte di Appello di Trento che
provvederà anche sulle spese di questo giudizio di
Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei limiti di cui
in motivazione il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri e rinvia, anche per le spese, alla Corte di
Appello di Trento |