"In altri termini, la richiesta del
difensore di differimento dell'udienza, motivata
dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze,
quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il
riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce,
impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da
un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività
difensiva."
Osserva
1. Provvedimento impugnato e motivi
del ricorso. La sentenza qui impugnata, dopo aver
dichiarato la estinzione per prescrizione del solo capo
D), ha confermato la condanna inflitta all'odierno
ricorrente accusato di varie violazioni edilizie (72
DPR. 380/01).
Avverso tale decisione, l'imputato
ha proposto ricorso, tramite il difensore deducendo
violazione di legge in quanto i giudici avrebbero errato
nel respingere la richiesta di declaratoria di
estinzione di tutti i reati per prescrizione
sull'assunto che il termine non era ancora spirato
essendovi stata una sospensione (dal 20.7.06 al 27.2.07)
per astensione dei difensori dalle udienze. Secondo il
ricorrente, tale periodo non avrebbe ragione di essere
computato perché nessuna norma prevede che la legittima
astensione sia sospensiva dei termini di prescrizione.
Il ricorrente conclude invocando
l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il
ricorso è manifestamente infondato e, come tale,
inammissibile.
Se si eccettua un solo precedente
difforme, (sez. V, 14.1107, Marras. Rv. 237914) è,
infatti ormai pacifico, nella elaborazione
giurisprudenziale di questa S.C., che l'astensione dei
difensori dalle udienze per rivendicazioni di categoria,
va inquadrata tra le ipotesi di impedimento del
difensore stesso (Sez. IV, 5.3.04, Granata, Rv. 228969)
e - sul rilievo che tutte le parti processuali
condividono con il giudice che dispone il rinvio la
responsabilità dell'ordinato andamento del processo - si
è detto anche che un corretto bilanciamento tra garanzia
dei diritti di difesa e funzionalità del processo
penale, impone che alla sospensione che segue a tale
impedimento non si applicano i limiti del legittimo
impedimento di Cui all'art. 159 n. 3 (Sez. I, 17.6.08,
Arena, Rv. 240460, Sez. IV, 24 10.07, Antignani, Rv
239020).
In altri termini, la richiesta del
difensore di differimento dell'udienza, motivata
dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze,
quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il
riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce,
impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da
un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività
difensiva.
Ne consegue che, in tale ipotesi,
il procedimento resta sospeso per tutto il periodo del
differimento.
Nessun vizio, pertanto, affligge la
sentenza impugnata e, dalla presente declaratoria di
inammissibilità del ricorso, segue, per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di 1000€.
P.Q.M.
Dichiara innamissibile il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla cassa
delle ammende della somma di E. 1000,00. |