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Sciopero,avvocati,prescrizione,penale- Cassazione penale 13 gennaio 2012, n. 898Civile.it

 

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"In altri termini, la richiesta del difensore di differimento dell'udienza, motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva."

 

 

               

               

 

Osserva

 

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso. La sentenza qui impugnata, dopo aver dichiarato la estinzione per prescrizione del solo capo D), ha confermato la condanna inflitta all'odierno ricorrente accusato di varie violazioni edilizie (72 DPR. 380/01).

 

Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore deducendo violazione di legge in quanto i giudici avrebbero errato nel respingere la richiesta di declaratoria di estinzione di tutti i reati per prescrizione sull'assunto che il termine non era ancora spirato essendovi stata una sospensione (dal 20.7.06 al 27.2.07) per astensione dei difensori dalle udienze. Secondo il ricorrente, tale periodo non avrebbe ragione di essere computato perché nessuna norma prevede che la legittima astensione sia sospensiva dei termini di prescrizione.

 

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

 

2. Motivi della decisione - Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

 

Se si eccettua un solo precedente difforme, (sez. V, 14.1107, Marras. Rv. 237914) è, infatti ormai pacifico, nella elaborazione giurisprudenziale di questa S.C., che l'astensione dei difensori dalle udienze per rivendicazioni di categoria, va inquadrata tra le ipotesi di impedimento del difensore stesso (Sez. IV, 5.3.04, Granata, Rv. 228969) e - sul rilievo che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell'ordinato andamento del processo - si è detto anche che un corretto bilanciamento tra garanzia dei diritti di difesa e funzionalità del processo penale, impone che alla sospensione che segue a tale impedimento non si applicano i limiti del legittimo impedimento di Cui all'art. 159 n. 3 (Sez. I, 17.6.08, Arena, Rv. 240460, Sez. IV, 24 10.07, Antignani, Rv 239020).

 

In altri termini, la richiesta del difensore di differimento dell'udienza, motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva.

 

Ne consegue che, in tale ipotesi, il procedimento resta sospeso per tutto il periodo del differimento.

 

Nessun vizio, pertanto, affligge la sentenza impugnata e, dalla presente declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000€.

 

P.Q.M.

 

Dichiara innamissibile il ricorso;

 

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di E. 1000,00.

 

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