Diritto.it
N. 00254/2012
REG.PROV.COLL.
N. 01383/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2011,
proposto da***
contro***
nei confronti di
il Comune di Belvedere di Spinello, in persona del
Sindaco p.t., n.c.;
per la riforma***
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1151
dell’11 marzo 2011;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre
2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli
avvocati Raffaele Mirigliani, Piero D'Amelio e
l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante Progedil Group S.p.A. aveva impugnato
davanti al T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro,
l’informativa interdittiva, n. 2303/09/A1/AM del
18.2.2009, emessa dalla Prefettura di Crotone, ai sensi
dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, nonché la
conseguente nota, n. 506 del 24.2.2009, con la quale il
Comune di Belvedere Spinello le aveva comunicato che la
concessione per la realizzazione di un parco eolico nel
territorio del Comune (di cui alla convenzione rep. n.
4/2008 del 10 luglio 2008) era risolta di diritto.
A seguito di attività istruttoria delle forze
dell’ordine era infatti risultato che l’amministratore
unico della società, sig. Iona Francesco, proprietario
di quote nominali pari ad €. 600.000,00, “ è figlio di
Iona Rinaldo… ex capo clan del luogo”, (assassinato a
Strongoli nel 1988 in un agguato mafioso), nonché
fratello non convivente di Iona Massimiliano “arrestato
nell’anno 2003 a seguito dell’operazione di polizia
denominata ‘Ciclone’ condotta dal R.O.S. Carabinieri di
Catanzaro, per associazione a delinquere di stampo
mafioso, tentata estorsione, detenzione di armi da
guerra e omicidio, già agli arresti domiciliari e
successivamente alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di P.S. …”, che risulta anche
essere l’uomo di fiducia del lontano cugino Iona
Guirino, padre di Iona Antonio e capo della cosca
omonima.
Erano stati inoltre segnalati alcuni precedenti penali
riguardanti personalmente il sig. Iona Francesco,
amministratore unico della società.
Il Prefetto di Crotone, sulla base di tali elementi,
aveva quindi concluso che non si poteva escludere la
possibilità di infiltrazioni mafiose nella società
Progedil Group.
2.- Il T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro,
Sezione I, ha respinto l’indicato ricorso con la
sentenza n. 89 del 24 gennaio 2011.
La società Progedil Group ha ora appellato la citata
sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.
In particolare la Progedil ha sostenuto che, nella
fattispecie, non sussistevano i presupposti per
l’adozione della misura interdittiva considerato che i
precedenti penali riguardanti il signor Iona Francesco,
amministratore della società, non erano recenti ed erano
di scarso rilievo; che la morte violenta del padre del
signor Iona Francesco (Iona Rinaldo) risaliva al lontano
1988; che non sussisteva l’affermato rapporto di
parentela fra Iona Francesco e Iona Guirino, padre di
Iona Antonio e capo della cosca omonima; che Iona
Francesco non aveva rapporti economici con il fratello
Iona Massimiliano,
3.- L’appello è tuttavia infondato.
Si deve al riguardo ricordare che, con riferimento alla
cd. interdittiva antimafia "tipica", prevista dall’art.
4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 e dall’art. 10 del D.P.R.
3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg.
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) la
giurisprudenza amministrativa (fra le più recenti:
Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5995 del 12 novembre
2011; n. 5130 del 14 settembre 2011) ha affermato:
- che l'interdittiva prefettizia antimafia costituisce
una misura preventiva volta a colpire l'azione della
criminalità organizzata impedendole di avere rapporti
contrattuali con la pubblica amministrazione;
- che, trattandosi di una misura a carattere preventivo,
l’interdittiva prescinde dall'accertamento di singole
responsabilità penali nei confronti dei soggetti che,
nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno
rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda
sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di
polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto
territorialmente competente;
- che tale valutazione costituisce espressione di ampia
discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato
del giudice amministrativo solo sotto il profilo della
sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti
accertati;
- che, essendo il potere esercitato espressione della
logica di anticipazione della soglia di difesa sociale,
finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo
del contrasto alle attività della criminalità
organizzata, la misura interdittiva non deve
necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede
penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza
della contiguità dell’impresa con organizzazione
malavitose, e quindi del condizionamento in atto
dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da
elementi sintomatici e indiziari da cui emergano
sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi
il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale
della criminalità organizzata;
- che, anche se occorre che siano individuati (ed
indicati) idonei e specifici elementi di fatto,
obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete
connessioni o possibili collegamenti con le
organizzazioni malavitose, che sconsigliano
l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la
pubblica amministrazione, non è necessario un grado di
dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per
dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni
di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva
fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico
e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono
risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di
tempo;
- che di per sé non basta a dare conto del tentativo di
infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti
risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non
potendosi presumere in modo automatico il
condizionamento dell’impresa), ma occorre che
l’informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di
parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano
ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i
soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha
individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro
congiunti;
- che, infine, gli elementi raccolti non vanno
considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire
se sia configurabile un quadro indiziario complessivo,
dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un
condizionamento da parte della criminalità organizzata.
4.- Alla stregua di tali consolidati principi,
l’interdittiva oggetto del presente giudizio, come
affermato dal T.A.R. di Catanzaro, risulta giustificata
dagli elementi indiziari che sono stati indicati nel
relativo provvedimento dalla Prefettura di Crotone.
Nella fattispecie, sono state infatti indicate le
circostanze che fanno ritenere possibile che l’attività
della società appellante possa, anche in maniera
indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in
qualche modo condizionata. E la valutazione prefettizia
sulla rilevanza di tali circostanze non appare affetta
da manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento
dei fatti.
Pur non risultando infatti che il sig. Iona Francesco,
amministratore della società, sia stato condannato o
abbia procedimenti penali pendenti per reati di stampo
mafioso, tuttavia, come è stato affermato dal giudice di
primo grado, “il quadro fattuale rappresentato non
consente di escludere … un eventuale intreccio di
interessi economici e familiari, dai quali sia possibile
desumere la sussistenza dell’oggettivo pericolo di
infiltrazione nella società, avuto riguardo ad elementi
che, nel loro coacervo, possono essere tali da fondare
un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa
possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività
criminali o esserne in qualche modo condizionata”.
5.- Né si può giungere a diversa conclusione sulla base
delle osservazioni contenute nel ricorso in merito alla
modesta rilevanza dei precedenti penali riguardanti il
signor Iona Francesco, amministratore della società,
alla risalenza nel tempo della morte violenta del padre
del signor Iona Francesco (Iona Rinaldo), nonché alla
mancanza di un vero rapporto di parentela fra Iona
Francesco e Iona Guirino, padre di Iona Antonio e capo
della cosca omonima, tenuto conto della rilevanza
complessiva delle informazioni assunte dalle forze
dell’ordine (che si sono sinteticamente ricordate) sulla
base delle quali il Prefetto ha compiuto le sue
valutazioni che, come si è già detto, non possono
ritenersi viziate per irragionevolezza.
6.- Sulla scorta di tali considerazioni l’appello si
rileva infondato.
Si deve aggiungere che non può incidere sulla
valutazione della legittimità della interdittiva in
questione la circostanza, evidenziata dall’appellante
nella memoria del 6 ottobre 2011, delle avvenute
dimissioni dalla carica di amministratore unico della
società del signor Francesco Iona, trattandosi di un
fatto sopravvenuto alla interdittiva impugnata che può
eventualmente influire sulle successive valutazioni che
l’amministrazione potrà compiere sulla attività della
società appellante anche ai sensi del comma 5 dell’art.
91 del citato D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.
7.- In conclusione l’appello deve essere respinto.
Si ritiene di disporre la compensazione integrale fra le
parti delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle
spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 11 novembre 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Lanfranco Balucani, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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