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L'annullamento di un atto in
autotutela deve essere sorretto da adeguata motivazione.
Nella fattispecie il Comune aveva disposto con ordinanza
l'annullamento di una concessione edilizia con
ingiunzione della demolizione delle opere realizzate.
Tale motivazione deve comparare l'interesse pubblico
attuale e concreto con l'interesse dei destinatari
dell'atto.
Tar Campania Sez. Prima - Sent. del
03.01.2012, n. 3
"Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del
giorno 15 dicembre 2011 il dott. Ezio Fedullo e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
Fatto e Diritto
La ricorrente lamenta, con il
ricorso in esame, che l’amministrazione comunale
intimata, dopo averla autorizzata a ristrutturare il
fabbricato di sua proprietà e dopo che i lavori
assentiti si trovavano in un avanzato stato di
esecuzione (essendo stati realizzati il consolidamento
strutturale dell’immobile, i muri di contenimento, il
completamento del piano terra e del corpo centrale del
fabbricato), ha disposto, mediante i provvedimenti
impugnati, l’annullamento dei relativi titoli edilizi e
la conseguente demolizione delle opere realizzate.
La domanda di annullamento proposta
con il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.
Per costante giurisprudenza,
infatti, “l’annullamento di ufficio presuppone una
congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e
concreto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei
poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione
comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei
destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni,
che su di esso si sono consolidate e del conseguente
affidamento derivante dal comportamento seguito
dall’Amministrazione” (cfr., ex multis, Consiglio di
Stato, Sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178);
Ebbene, deve rilevarsi che
nell’impugnato provvedimento di autotutela non vi è
traccia della richiesta motivazione, tesa a comparare
l’interesse pubblico all’annullamento dell’atto
ampliativo con l’affidamento maturato dal destinatario
in ordine all’esercizio (già peraltro, nella specie,
ampiamente avvenuto) delle facoltà con lo stesso
attribuite.
Può dichiararsi l’assorbimento
delle doglianze non esaminate.
Sussistono giuste ragioni per
disporre la compensazione delle spese di giudizio
sostenute dalle parti della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno,
Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso
n. 2734/1994, lo accoglie ed annulla per l’effetto i
provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il
03.01.2011" |