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SERVE CONGRUA MOTIVAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO - Tar Campania 3/2012 - Andrea BELOTTI

 

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L'annullamento di un atto in autotutela deve essere sorretto da adeguata motivazione. Nella fattispecie il Comune aveva disposto con ordinanza l'annullamento di una concessione edilizia con ingiunzione della demolizione delle opere realizzate. Tale motivazione deve comparare l'interesse pubblico attuale e concreto con l'interesse dei destinatari dell'atto.

 

 

 

Tar Campania Sez. Prima - Sent. del 03.01.2012, n. 3

 

 

 

"Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

 

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

Fatto e Diritto

 

La ricorrente lamenta, con il ricorso in esame, che l’amministrazione comunale intimata, dopo averla autorizzata a ristrutturare il fabbricato di sua proprietà e dopo che i lavori assentiti si trovavano in un avanzato stato di esecuzione (essendo stati realizzati il consolidamento strutturale dell’immobile, i muri di contenimento, il completamento del piano terra e del corpo centrale del fabbricato), ha disposto, mediante i provvedimenti impugnati, l’annullamento dei relativi titoli edilizi e la conseguente demolizione delle opere realizzate.

 

La domanda di annullamento proposta con il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.

 

Per costante giurisprudenza, infatti, “l’annullamento di ufficio presuppone una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178);

 

Ebbene, deve rilevarsi che nell’impugnato provvedimento di autotutela non vi è traccia della richiesta motivazione, tesa a comparare l’interesse pubblico all’annullamento dell’atto ampliativo con l’affidamento maturato dal destinatario in ordine all’esercizio (già peraltro, nella specie, ampiamente avvenuto) delle facoltà con lo stesso attribuite.

 

Può dichiararsi l’assorbimento delle doglianze non esaminate.

 

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2734/1994, lo accoglie ed annulla per l’effetto i provvedimenti impugnati.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Depositata in Segreteria il 03.01.2011"

 

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