REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
Il Giudice, dott. Gianluigi
MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha
pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
ATTORE: Albiati Lara (avv.
Braghieri)
Conclusioni: Allegato udienza
17/1/2012
CONVENUTO: Croce Rossa Italiana
(avv. Desi)
Conclusioni: Comparsa di risposta
TERZO CHIAMATO: INA Assitalia
s.p.a. (avv. Brega)
Conclusioni: Comparsa di
risposta Sentenza assunta ex art. 281 c.p.c. il
FATTO
Promuovendo la presente
controversia, l’attrice espone che, mentre prestava
servizio volontario a favore della Croce Rossa Italiana
su un’autoambulanza dello stesso ente, nell’atto di
scendere dalla scaletta d’estrazione meccanica montata
sull’auto veicolo, inciampava e scivolava riportando la
frattura della tibia del perone (pag. 1 citazione).
Sulla base di tale narrativa e dato atto di avere
ricevuto dall’assicurazione della Croce Rossa Italiana €
40.175, ritenendo tale somma non esaustiva rispetto al
danno patrimoniale e non patrimoniale subito, domanda il
saldo del risarcimento del danno ritenuto spettante,
quantificando tale differenza in € 51.819,48; ed indica
la causa petendi della domanda nella pretesa
responsabilità della Croce Rossa ex art. 2048 c.c. (pag.
5-6 citazione).
Costituendosi in giudizio, resiste
la Croce Rossa, sul presupposto dell’inapplicabilità
alla fattispecie concreta dell’articolo 2048 c.c. e
comunque dell’inconfigurabilità di un danno maggiore di
quello già liquidato dall’assicurazione; in ogni caso,
chiede e ottiene la chiamata in giudizio
dell’assicurazione stessa, per ottenere manleva in
denegata ipotesi di condanna.
Ritualmente evocata in giudizio,
anche l’assicurazione INA Assitalia si costituisce,
sostanzialmente aderendo alle difese della Croce Rossa
in ordine all’inapplicabilità dell’art. 2048 c.c.
DIRITTO
a) La domanda attorea, come detto
espressamente qualificata ex art. 2048 c.c., è
infondata, e pertanto va rigettata.
Sul punto, va evidenziato che in
nessun modo il rapporto tra la Croce Rossa ed i suoi
volontari può essere parificato a quello cui la norma si
riferisce, cioè tra genitori e figli ovvero tra
precettori ed alunni.
In ogni caso e comunque, anche a
volere in mera ipotesi diversamente opinare, dirimente
sarebbe comunque il rilievo per il quale, secondo la
giurisprudenza da anni consolidata pur se del tutto
ignorata dalla difesa attorea, la presunzione di
responsabilità del precettore ex art. 2048 c.c. opera
solo nei casi in cui l’alunno cagiona un danno ingiusto
ad altri, non anche se il danno ingiusto è a sé stesso
cagionato (Cass. Sez. Un. n. 9346/2002, Cass. n.
15321/2003, Cass. n. 16090/2003, Cass. n. 16947/2003,
Cass. n. 12966/2005, Cass. n. 24456/2005, Cass. n.
10030/2006, Cass. n. 8067/2007, Cass. n. 9325/2010). Ne
discende che, in nessun caso, la Albiati potrebbe
ottenere l’applicazione a suo favore dell’invocata
disposizione di legge, trattandosi di danni a sé stessa
cagionati.
Ciò impone il rigetto della domanda
attorea, rimanendo assorbita l’ulteriore questione
sollevata dalla difesa di parte convenuta e della terza
chiamata, in ordine all’inconfigurabilità di un danno
maggiore di quello comunque già indennizzato
dal’assicurazione ante causam.
Né potrebbe ritenersi sussistente
una responsabilità della convenuta ex artt. 2051 per
violazione dei doveri custodiali o ex art. 2043 c.c. per
violazione del generale principio del neminem laedere,
norme e fattispecie invero neppure invocate dalla difesa
attorea.
In proposito, va infatti
evidenziato che solo nella terza memoria ex art. 183
comma 6 c.p.c., e quindi dopo lo spirare delle
preclusioni assertive e perdippiù in forma dubitativa
(“forse a causa di un malfunzionamento della pedana”),
la difesa attorea ha tardivamente e quindi
inammissibilmente dedotto un diverso profilo di
responsabilità della Croce Rossa; e comunque, nessun
riscontro probatorio conforta tale tardiva deduzione.
Deriva, conclusivamente,
l’infondatezza della domanda.
b) Le spese di lite, liquidate coma
da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Pertanto, la soccombente parte
attrice deve essere condannata a rifondere non solo le
spese della convenuta, ma anche le spese della terza
chiamata.
Infatti, laddove l’attore risulti
soccombente nei confronti del convenuto in ordine a
quella pretesa che ha provocato e giustificato la
chiamata in garanzia, è l’attore stesso a dovere
rifondere le spese del terzo (Cass. n. 8363/2010, Cass.
n. 21933/2006, Cass. n. 12301/2005, Cass. n. 7168/2004,
Cass. n. 6514/2004, Cass. n. 19181/2003, Cass. n.
5262/2001, Cass. n. 8166/1997, Cass. n. 3835/1989, Cass.
n. 13126/1988, Cass. n. 3740/1987, Cass. n. 3770/1981),
laddove, come nel caso che qui occupa, vi sia regolarità
causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo
logico e normale della lite, e astratta fondatezza della
chiamata in manleva.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in
composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel
contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza
disattesa
- rigetta la domanda;
- condanna Albiati Lara a
rifondere a Croce Rossa Italiana le spese di lite del
presente giudizio, che liquida in € 1.100 per diritti, €
2.500 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- condanna Albiati Lara a
rifondere a INA Assitalia s.p.a. le spese di lite del
presente giudizio, che liquida in € 1.100 per diritti, €
2.500 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.
Piacenza, 24/1/2012
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI |