Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

LA VOLONTARIA DELLA CROCE ROSSA E L'ART. 2048 C.C.- Trib. Piacenza, 24 gennaio 2012-testo

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE  DI PIACENZA

 

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

ATTORE: Albiati Lara (avv. Braghieri)

Conclusioni: Allegato udienza 17/1/2012

 

CONVENUTO: Croce Rossa Italiana (avv. Desi)

Conclusioni: Comparsa di risposta

 

TERZO CHIAMATO: INA Assitalia s.p.a. (avv. Brega)

Conclusioni: Comparsa di risposta    Sentenza assunta ex art. 281 c.p.c. il

 

FATTO

Promuovendo la presente controversia, l’attrice espone che, mentre prestava servizio volontario a favore della Croce Rossa Italiana su un’autoambulanza dello stesso ente, nell’atto di scendere dalla scaletta d’estrazione meccanica montata sull’auto veicolo, inciampava e scivolava riportando la frattura della tibia del perone (pag. 1 citazione). Sulla base di tale narrativa e dato atto di avere ricevuto dall’assicurazione della Croce Rossa Italiana € 40.175, ritenendo tale somma non esaustiva rispetto al danno patrimoniale e non patrimoniale subito, domanda il saldo del risarcimento del danno ritenuto spettante, quantificando tale differenza in € 51.819,48; ed indica la causa petendi della domanda nella pretesa responsabilità della Croce Rossa ex art. 2048 c.c. (pag. 5-6 citazione).

Costituendosi in giudizio, resiste la Croce Rossa, sul presupposto dell’inapplicabilità alla fattispecie concreta dell’articolo 2048 c.c. e comunque dell’inconfigurabilità di un danno maggiore di quello già liquidato dall’assicurazione; in ogni caso, chiede e ottiene la chiamata in giudizio dell’assicurazione stessa, per ottenere manleva in denegata ipotesi di condanna.

Ritualmente evocata in giudizio, anche l’assicurazione INA Assitalia si costituisce, sostanzialmente aderendo alle difese della Croce Rossa in ordine all’inapplicabilità dell’art. 2048 c.c.

 

DIRITTO

a) La domanda attorea, come detto espressamente qualificata ex art. 2048 c.c., è infondata, e pertanto va rigettata.

Sul punto, va evidenziato che in nessun modo il rapporto tra la Croce Rossa ed i suoi volontari può essere parificato a quello cui la norma si riferisce, cioè tra genitori e figli ovvero tra precettori ed alunni.

In ogni caso e comunque, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, dirimente sarebbe comunque il rilievo per il quale, secondo la giurisprudenza da anni consolidata pur se del tutto ignorata dalla difesa attorea, la presunzione di responsabilità del precettore ex art. 2048 c.c. opera solo nei casi in cui l’alunno cagiona un danno ingiusto ad altri, non anche se il danno ingiusto è a sé stesso cagionato (Cass. Sez. Un. n. 9346/2002, Cass. n. 15321/2003, Cass. n. 16090/2003, Cass. n. 16947/2003, Cass. n. 12966/2005, Cass. n. 24456/2005, Cass. n. 10030/2006, Cass. n. 8067/2007, Cass. n. 9325/2010). Ne discende che, in nessun caso, la Albiati potrebbe ottenere l’applicazione a suo favore dell’invocata disposizione di legge, trattandosi di danni a sé stessa cagionati.

Ciò impone il rigetto della domanda attorea, rimanendo assorbita l’ulteriore questione sollevata dalla difesa di parte convenuta e della terza chiamata, in ordine all’inconfigurabilità di un danno maggiore di quello comunque già indennizzato dal’assicurazione ante causam. 

Né potrebbe ritenersi sussistente una responsabilità della convenuta ex artt. 2051 per violazione dei doveri custodiali o ex art. 2043 c.c. per violazione del generale principio del neminem laedere, norme e fattispecie invero neppure invocate dalla difesa attorea.

In proposito, va infatti evidenziato che solo nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e quindi dopo lo spirare delle preclusioni assertive e perdippiù in forma dubitativa (“forse a causa di un malfunzionamento della pedana”), la difesa attorea ha tardivamente e quindi inammissibilmente dedotto un diverso profilo di responsabilità della Croce Rossa; e comunque, nessun riscontro probatorio conforta tale tardiva deduzione. 

Deriva, conclusivamente, l’infondatezza della domanda.

b) Le spese di lite, liquidate coma da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Pertanto, la soccombente parte attrice deve essere condannata a rifondere non solo le spese della convenuta, ma anche le spese della terza chiamata.  

Infatti, laddove l’attore risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è l’attore stesso a dovere rifondere le spese del terzo (Cass. n. 8363/2010, Cass. n. 21933/2006, Cass. n. 12301/2005, Cass. n. 7168/2004, Cass. n. 6514/2004, Cass. n. 19181/2003, Cass. n. 5262/2001, Cass. n. 8166/1997, Cass. n. 3835/1989, Cass. n. 13126/1988, Cass. n. 3740/1987, Cass. n. 3770/1981), laddove, come nel caso che qui occupa, vi sia regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, e astratta fondatezza della chiamata in manleva.

 

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

-    rigetta la domanda;

-    condanna Albiati Lara a rifondere a Croce Rossa Italiana le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.100 per diritti, € 2.500 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;

-    condanna Albiati Lara a rifondere a INA Assitalia s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.100 per diritti, € 2.500 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Piacenza, 24/1/2012

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici