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La giurisprudenza di questa Corte è pacifica e costante
(e non vi sono ragioni per disattenderla) nel senso che
- oltre che personalmente - l'azione civile può essere
esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato
a costituirsi in nome e per conto del rappresentato,
secondo le prescrizioni modali degli artt. 76, 78 e 122
cod. proc. pen., e non anche dal suo sostituto
processuale (privo di procura speciale), il quale opera
in maniera vicaria rispetto al difensore e non al
procuratore speciale. Sono invero delegabili le attività
defensionali e non i poteri di natura sostanziale.
L'atto contenente la manifestazione di volontà del
procuratore speciale di costituirsi parte civile poteva
anche essere presentato prima dell'udienza ai sensi
dell'art. 78, comma 2, cod. proc. pen., ma in tal caso
avrebbe dovuto essere notificato all'imputato, il che
nella specie non risulta essere stato fatto. In udienza,
la manifestazione di volontà poteva essere resa solo
dalle parti personalmente o da un loro procuratore
speciale, mentre nella specie è stata fatta (sia pur
depositando un atto a firma del procuratore speciale) da
un soggetto che era semplice delegato del difensore e
non aveva una procura speciale per il compimento della
attività di natura sostanziale e non processuale.
Cassazione, sez. III, 24 gennaio 2012, n. 2848
(Pres. Teresi – Rel. Franco)
Svolgimento del processo
Con sentenza 24.3.2004 il tribunale di Taranto dichiarò
T.A. colpevole del reato di violenza sessuale per avere
durante una visita medica palpeggiato la minore M.C. e
lo condannò alla pena di anni 6 di reclusione, oltre
pene accessorie ed al risarcimento del danno in favore
della parte civile liquidato in Euro 50.000,00.
La corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, con la sentenza in epigrafe, riconobbe
l'ipotesi lieve di cui all'art. 609 bis, ult. comma,
cod. pen., rideterminò la pena in anni 2 e mesi 8 di
reclusione, eliminò le pene accessorie e confermò le
statuizioni civili.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla sussistenza del fatto. Ricorda che con l'atto di
appello aveva eccepito la mancanza di prova sulla
sussistenza del fatto ed in particolare
l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona
offesa sotto diversi profili. La corte d'appello ha
rigettato l'eccezione con una motivazione carente e
manifestamente illogica. In particolare, illogicamente è
stato sminuito l'episodio, riferito anche dal teste Mi.
, della richiesta di Euro 100,00 da parte della ragazza
al medico. Illogicamente è stata ritenuta irrilevante la
censura relativa alla inverosimiglianza del luogo in cui
sarebbero accaduti i fatti, ossia in uno studio
confinante con l'abitazione e col porticato, dove si
trovavano la moglie dell'imputato ed altre persone, fra
cui il Mi. . Erroneamente non sono state prese in
considerazione le contraddizioni tra quanto dichiarato
dalla ragazza in dibattimento e quanto riferito con la
querela e con le informazioni rese alla polizia
giudiziaria per la sola ragione che la querela non era
stata acquisita e non erano state fatte formali
contestazioni, mentre le contestazioni erano state fatte
correttamente e comunque la teste aveva riconosciuto
l'inesattezza delle sue precedenti dichiarazioni e
quindi non era necessario acquisirle.
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla mancata concessione delle attenuanti generiche,
perché la relativa richiesta è stata rigettata con una
motivazione meramente apparente e di stile e quindi
inesistente nonché senza tener conto della riconosciuta
sussistenza della ipotesi lieve.
3) violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di
motivazione in ordine alla determinazione della pena che
è stata quantificata in una misura discostante non poco
dal minimo, senza la benché minima motivazione,
consistente in una mera frase di stile, e in modo
manifestamente illogico.
4) violazione degli artt. 76 e 102 cod. proc. pen. e
vizio di motivazione in ordine alla ammissione della
costituzione di parte civile. Rileva che i genitori
della ragazza avevano a tal fine rilasciato procura
speciale all'avv. G. C., ma la costituzione è stata
fatta in udienza dall'avv. G. M., in base ad una delega
dell'avv. C. che non aveva poteri processuali. La
sostituzione opera soltanto rispetto al difensore e non
anche rispetto al procuratore speciale, il quale
soltanto è abilitato a costituirsi parte civile in nome
e per conto del rappresentato. Del resto l'avv. C. aveva
espressamente rilasciato la delega a sostituirlo quale
difensore di M.C. e non quale procuratore speciale dei
genitori della ragazza.
5) violazione dell'art. 538 cod. proc. pen. e vizio di
motivazione in relazione alla condanna al risarcimento
del danno nella misura di Euro 50.000,00 mentre la
domanda risarcitoria riguardava i danni da liquidarsi in
separata sede. La liquidazione dei danni è comunque
erronea e manifestamente illogica perché si basa su
elementi estranei al danno, quale la condizione
economica sociale dell'imputato.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato
perché, sia pure stringatamente e con una poco consona
modalità di scrittura, la corte d'appello ha fornito
congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni
per le quali ha rigettato i motivi di appello ed ha
ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per il
fatto contestatogli, soprattutto sulla base delle
dichiarazioni della ragazza, ritenute plausibilmente
attendibili, perché credibili, logiche, lineari e non
contraddittorie. In particolare, quanto alla presunta
richiesta di denaro, ha ritenuto l'episodio irrilevante
e comunque incredibile, nonché privo di connotazioni
logiche o narrative idonee ad attribuirgli un qualche
significato, se non quello di una inutilizzabile
allusione. Quanto alla ubicazione dello studio, la corte
d'appello la ha parimenti ritenuta, con plausibile
motivazione, irrilevante perché lo studio era chiuso,
staccato ed autonomo rispetto all'abitazione del medico;
nonché perché il gesto dell'imputato aveva avuto natura
impulsiva ed indipendente da possibili inibizioni.
Quanto alle dedotte contraddizioni del racconto fatto in
dibattimento dalla ragazza con quanto riferito nella
querela ed alla polizia giudiziaria - a parte l'accenno
(effettivamente manifestamente illogico ed inesatto)
alla mancanza di contestazioni in senso tecnico ed alla
assenza degli atti - la corte d'appello ha poi, con un
apprezzamento di fatto, escluso l'esistenza di
contraddizioni perché la giovane aveva spiegato, con
accenti di assoluta credibilità, per la semplicità del
resoconto, le precedenti perplessità sulle attenzioni
dell'imputato che intendeva sottoporla ad una sua visita
ginecologica.
Ritiene anche il Collegio che la corte d'appello abbia
altresì fornito congrua, specifica ed adeguata
motivazione sull'esercizio del proprio potere
discrezionale in ordine alla determinazione della pena,
ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche,
avendo evidenziato che non era stato prospettato neppure
un motivo per concederle e che i precedenti
dell'imputato, anche specifici, inducevano comunque ad
escluderle, mentre la pena era stata fissata in misura
ritenuta equa secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen..
Il Collegio invece, fondato il quarto motivo, ritenendo
erronea l'affermazione della corte d'appello secondo cui
la costituzione di parte civile dei genitori della
ragazza sarebbe stata legittima perché l'avvocato
presente in udienza avrebbe avuto la sua investitura
quale delegato dell'avvocato procuratore. Nella specie è
accaduto che i genitori della persona offesa avevano
nominato loro procuratore speciale per costituirsi parte
civile nel presente giudizio l'avv. G. C.. L'avv. C.
predispose la costituzione di parte civile in nome e per
conto delle parti ma non esercitò l'azione civile prima
dell'udienza, mediante notificazione dell'atto
all'imputato, e non fu presente alla relativa udienza,
nella quale si presentò invece l'avv. G. M. quale sua
sostituta, in forza di una semplice nota dell'avv. C.
che la delegava appunto a sostituirlo nella udienza del
3.12.2003 “quale difensore di M.C. ”, e non dei genitori
legittimati a costituirsi parte civile. In udienza, poi,
l'avv. M. depositò l'atto di costituzioni di parte
civile sottoscritto dall'avv. C..
Deve anche subito osservarsi che dal verbale di udienza
non risulta che fossero presenti i genitori della
ragazza, M.S. e C.T. , che intendevano appunto
costituirsi parte civile.
Orbene, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è
pacifica e costante (e non vi sono ragioni per
disattenderla) nel senso che - oltre che personalmente -
l'azione civile può essere esercitata soltanto da un
procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e
per conto del rappresentato, secondo le prescrizioni
modali degli artt. 76, 78 e 122 cod. proc. pen., e non
anche dal suo sostituto processuale (privo di procura
speciale), il quale opera in maniera vicaria rispetto al
difensore e non al procuratore speciale. Sono invero
delegabili le attività defensionali e non i poteri di
natura sostanziale. L'atto contenente la manifestazione
di volontà del procuratore speciale di costituirsi parte
civile poteva anche essere presentato prima dell'udienza
ai sensi dell'art. 78, comma 2, cod. proc. pen., ma in
tal caso avrebbe dovuto essere notificato all'imputato,
il che nella specie non risulta essere stato fatto. In
udienza, la manifestazione di volontà poteva essere resa
solo dalle parti personalmente o da un loro procuratore
speciale, mentre nella specie è stata fatta (sia pur
depositando un atto a firma del procuratore speciale) da
un soggetto che era semplice delegato del difensore e
non aveva una procura speciale per il compimento della
attività di natura sostanziale e non processuale.
Sulla questione la giurisprudenza ha invero affermato
che: “Al sostituto del difensore compete l'esercizio dei
poteri rientranti nell'ambito del mandato alle liti, e
non spetta l'esercizio di quei poteri, di natura
sostanziale o processuale, che la parte del processo può
attribuire al proprio difensore con procura speciale. In
particolare, al sostituto del difensore della persona
offesa non spetta il potere di costituzione di parte
civile, che la persona offesa o il danneggiato possono
delegare ad un terzo o al difensore con apposita
procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con
cui è rilasciato il mandato alle liti” (Sez. IV,
13.5.2005, n. 22601, Fiorenzano, m. 231793); “La nomina,
da parte del difensore della persona offesa, ai sensi
dell'art. 102 cod. proc. pen., di un proprio sostituto,
non attribuisce a quest'ultimo il potere di costituirsi
parte civile, rimanendo tuttavia salva la validità della
costituzione ove questa avvenga in presenza della stessa
persona offesa, nel qual caso essa deve ritenersi
effettuata direttamente dal titolare del relativo
diritto” (Sez. III, 27.1.2006, n. 13699, Ibrahim, m.
234.742); “Il sostituto processuale del procuratore
speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere
di costituirsi parte civile, considerato che
l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi
parte civile (legitimatio ad causam) costituisce
istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti
(rappresentanza processuale), in quanto solo per
quest'ultimo l'art. 102 cod. proc. pen. prevede la
possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i
diritti e assuma i doveri del difensore, con la
conseguenza che il sostituto processuale non è
legittimato a esercitare l'azione civile nel processo
penale; né tale difetto di legittimazione può essere,
nella specie, sanato mediante la presenza in udienza
della persona offesa, stante l'assenza di quest'ultima”
(Sez. V, 23.10.2009, n. 6680, Capuana, m. 246147); “La
nomina di un sostituto processuale (art. 102 cod. proc.
pen.) attribuisce al sostituto i poteri derivanti al
difensore dal mandato alle liti (rappresentanza
processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o
processuale che la parte può attribuire al difensore,
tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi
parte civile, è delegabile solo dalla persona offesa o
dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale;
tuttavia, l'assenza di legittimazione del sostituto
processuale ad esercitare l'azione civile nel processo
penale può essere sanata mediante la presenza in udienza
della persona offesa, che consente di ritenere la
costituzione diparte civile come avvenuta personalmente”
(Sez. V, 3.2.2010, n. 19548, Schirru, m. 247497).
Dunque, nella specie la costituzione di parte civile va
dichiarata illegittima (insieme alla relativa ordinanza
ammissiva ed agli atti conseguenti) e perciò nulla e va
quindi revocata. Di conseguenza vanno annullate le
statuizioni civili.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio limitatamente alla costituzione
di parte civile, che deve essere esclusa, nonché alle
relative statuizioni civili, che rimangono di
conseguenza caducate. Nel resto il ricorso deve essere
rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la
sentenza impugnata limitatamente alla costituzione di
parte civile, che esclude, nonché alle statuizioni
civili. Rigetta il ricorso nel resto. |