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Nel caso in cui venga lamentato l'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro, debbono essere ritenute indennizzabili le sole prestazioni che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 20 dicembre 2011, n. 27773-commento e testo

 

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In materia di arricchimento senza causa, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che nel caso in cui venga lamentato l'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro, debbono essere ritenute indennizzabili le sole prestazioni che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza (v. da ultimo, Cass. 15 maggio 2009 n. 11330). L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 20 dicembre 2011, n. 27773

 

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