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L'ascensore fa rumore: riconosciuto al condomino il risarcimento danni- ordinanza n. 26898/2011-commento e testro-Avvocati.it

 

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E' pur sempre un "fatto illecito", anche in nel condominio, il superamento delle soglie minime di rumorosità stabilite dalla normativa antirumore del 1997, anche nel caso in cui lo sforamento della soglia massima consentita non superi il decibel. A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26898/2011.

Il caso. Ad una signora, infastidita dall'ascensore installato nel condominio dove abitava che soprattutto di notte la svegliava con l'apertura e chiusura delle porte, dopo la totale vittoria in primo grado, veniva negato in appello sia il diritto al risarcimento dei danni patiti che quello ad ottenere l'esecuzione di lavori "diretti a contenere la rumorosità dell'impianto". Secondo la Corte d'Appello, i limiti di accettabilità erano superati solo per 0,8 decibel e pertanto il lieve sforamento "non era di per sé sufficiente ad integrare l'intollerabilità dei rumori, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano discontinui e rari in periodo notturno e che la signora era risultata essere un soggetto particolarmente sensibile ai rumori". Inoltre, secondo i giudici di seconde cure, la donna avrebbe fatto meglio a "valutare, all'epoca dell'acquisto dell' appartamento, le condizioni acustiche dell'impianto e delle mura dell'immobile". Di diverso avviso è la Cassazione.

 

 

Il giudizio di legittimità. Secondo la Suprema Corte, nemmeno "il contenimento delle emissioni, di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell'interesse della collettività, costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l'intollerabilità dei rumori", pertanto, e a maggior ragione, "deve ritenersi senz'altro illecito, per converso, il superamento di detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza ai fini del giudizio di tollerabilità. La diretta ed immediata esposizione, per motivi di vicinanza, alle fonti di emissione acustica, ove queste siano normativamente fissate, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria".

 

 Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 14 dicembre 2011, n. 26898

Fatto e diritto

A seguito di ricorso proposta da I.O. nei confronti del Condominio Bordon di Aosta, ad oggetto della sentenza n. 1753 della Corte d'Appello di Torino del 4/29-12-2009,il consigliere designato per l'esame preliminare depositava la relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 7.6.11 che di seguito si trascrive.

"Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;

premesso che con la sentenza impugnata fa corte torinese, in totale riforma della decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda ex art. 844 c.c. della condomina O., condannando il condominio all'esecuzione di lavori diretti a contenere la rumorosità dell’impianto dell’ascensore e al risarcimento dei danni, ha invece rigettato la domanda stessa ,ritenendo alla fattispecie non direttamente applicabili i criteri fissati dalle norme contenute di D.P.C.M. del l4.11. 97 e del 5.12. 97,e nel contempo,pur assumendo quale parametro comparativo il livello di rumorosità massima fissato nel secondo dei suddetti decreti, ha tuttavia escluso la sussistenza in concreto dell’intollerabilità dei rumori prodotti dal suddetto impianto, segnatamente nelle fasi di apertura e chiusura delle porte e nelle ore notturne,

ritenuto che il ricorso, deducente nell'unico motivo "violazione dell'art. 844 c. c.,insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione", ove risulti provato il perfezionamento della relativa notificazione, sia da accogliere per palese infondatezza, poichè la corte di merito,pur avendo dato atto, come aveva fatto il primo giudice sulla scorta degli accertamenti tecnici compiuti, che il livello di rumorosità,misurato secondo i criteri tecnici fìssati dalla citata recente normativa per i nuovi impianti, superava i limiti di accettabilità,da una parte ha ritenuto tali norme non direttamente applicabili alla controversia, in quanto sopravvenute alla costruzione del fabbricato ed all'installazione dell'ascensore,e dall'altra,convenendo di dover comunque assumere quali parametri valutativi ai fìni della tollerabilità i livelli in esse contenuti, ha tuttavia concluso che il superamento .di "soli 0,8 Db(A)" di quello massimo fissato nel secondo dei sopra citati D.P. C M.,non fosse di per sé sufficiente ad integrare l'intollerabilità dei rumori lamentati, anche in considerazione delle circostanze che gli stessi erano discontinui e rari in periodo notturno,che l 'attrice era risultata essere un soggetto particolarmente sensibile ai rumori ed avrebbe dovuto valutare, all'epoca dell'acquisto dell’appartamento, le condizioni acustiche dell'impianto e delle mura dell'immobile;

ritenuto che tali argomentazioni si pongano in palese contrasto con i principi, ormai costanti nella giurisprudenza di questa Corte,secondo cui il contenimento delle emissioni,di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell'interesse della collettività, non costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l'intollerabilità delle correlative immissioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 844 c.c.. mentre, per converso,il superamento i detti livelli,da assumersi quali criteri minimali di partenza affini del giudizio di tollerabilità o meno, deve ritenersi senz'altro illecito (tra le altre v. Cass. nn. 939/11.55 64/10.14186/06):

considerato pertanto che la diretta ed immediata esposizione, in ragione della vicinanza, alle fonti di emissione acustica.. ove queste siano superiori a quelle normativamente fissate a tutela indifferenziata della collettività, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria;

rilevato che, nel caso di specie, il giudice di merito,pur avendo dato atto che l 'impianto de qua continuava a funzionare producendo rumori che, seppure alla stregua di normativa sopravvenuta alla costruzione dell'immobile e dell'impianto,erano da presumersi nocivi per la salute umana, alla cui salvaguardia dette norme sono essenzialmente fìnalizzate e la cui tutela, costituzionalmente garantita, costituisce comunque criterio direttivo preminente nel bilanciamento, ai fìni dell'art. 844 c.c.,degli opposti interessi (v.Cass.. nn.5564/10,811/06); sicchè non poteva costringesi la odierna ricorrente. sol perché "particolarmente sensibile ", a continuare a tollerare immissioni che, seppur

discontinue, erano da presumersi dannose (si pensi alle conseguenze di improvvisi risvegli notturni, anche per persone in normali condizioni di salute psico-fisica;

considerato, infine, che la circostanza. secondo cui la ricorrente si sarebbe opposta a composizioni della controversia .comportanti lavori di in sonorizzazione delle pareti dei muri prossimi all'impianto, non sia di per sé sufficiente e far ritenere insussistente la responsabilità ex art. 8.:14 c.c..quanto meno ante causam, del condominio, tanto più che non è chiaro se ed in quale misura dette opere avrebbero riguardato strutture condominiali e/o di proprietà della ricorrente ,potendo al più rilevare ai fini di un'eventuale attenuazione,ex art. 1227 c.c.,della responsabilità risarcitoria;

sulla scorta delle suesposte considerazioni, il relatore propone l 'accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata''.

Tanto premesso,il collegio,vista la memoria adesiva diparte ricorrente e dato atto della documentata regolare instaurazione del contraddittorio;

sentito in camera di consiglio il difensore del resistente condominio,costituitosi con procura autenticata;

viste le conclusioni del P.G. conformi alla relazione;

ritenuto di condividere integralmente le ragioni della proposta del relatore,cui non sono state opposte convincenti argomentazioni dalla difesa del resistente;

considerato,in particolare..che i limiti normativi di rumorosità da osservarsi nella costruzioni degli impianti di ascensore, ancorchè sopravvenuti alla realizzazione dell'edificio ed alla installazione dell'ascensore, in quanto evidentemente finalizzati a contenere l 'impatto acustico nell'ambito di ambienti circoscritti (quali i fabbricati condominiali),a salvaguardia del diritto alla salute delle persone direttamente esposte alle emissioni in questione, ben possono essere assunti quali obiettivi parametri,ai fini del giudizio ex art. 844 c.c. di tollerabilità delle immissioni, valutazione che va compiuta all'attualità;

richiamata e ribadite,per il resto, le argomentazioni esposte nella relazione;

ne recepisce la proposta conclusiva e rimette al merito il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio,ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.

 

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