E' pur sempre un "fatto illecito",
anche in nel condominio, il superamento delle soglie
minime di rumorosità stabilite dalla normativa
antirumore del 1997, anche nel caso in cui lo sforamento
della soglia massima consentita non superi il decibel. A
sottolinearlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 26898/2011.
Il caso. Ad una signora,
infastidita dall'ascensore installato nel condominio
dove abitava che soprattutto di notte la svegliava con
l'apertura e chiusura delle porte, dopo la totale
vittoria in primo grado, veniva negato in appello sia il
diritto al risarcimento dei danni patiti che quello ad
ottenere l'esecuzione di lavori "diretti a contenere la
rumorosità dell'impianto". Secondo la Corte d'Appello, i
limiti di accettabilità erano superati solo per 0,8
decibel e pertanto il lieve sforamento "non era di per
sé sufficiente ad integrare l'intollerabilità dei
rumori, anche in considerazione del fatto che gli stessi
erano discontinui e rari in periodo notturno e che la
signora era risultata essere un soggetto particolarmente
sensibile ai rumori". Inoltre, secondo i giudici di
seconde cure, la donna avrebbe fatto meglio a "valutare,
all'epoca dell'acquisto dell' appartamento, le
condizioni acustiche dell'impianto e delle mura
dell'immobile". Di diverso avviso è la Cassazione.
Il giudizio di legittimità. Secondo
la Suprema Corte, nemmeno "il contenimento delle
emissioni, di qualsiasi genere, entro i livelli massimi
fissati dalle normative di tutela ambientale e
nell'interesse della collettività, costituisce
circostanza sufficiente ad escludere in concreto
l'intollerabilità dei rumori", pertanto, e a maggior
ragione, "deve ritenersi senz'altro illecito, per
converso, il superamento di detti livelli, da assumersi
quali criteri minimali di partenza ai fini del giudizio
di tollerabilità. La diretta ed immediata esposizione,
per motivi di vicinanza, alle fonti di emissione
acustica, ove queste siano normativamente fissate,
giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela
inibitoria e risarcitoria".
Corte
di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 14 dicembre
2011, n. 26898
Fatto e diritto
A
seguito di ricorso proposta da I.O. nei confronti del
Condominio Bordon di Aosta, ad oggetto della sentenza n.
1753 della Corte d'Appello di Torino del 4/29-12-2009,il
consigliere designato per l'esame preliminare depositava
la relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 7.6.11 che di
seguito si trascrive.
"Il
relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui
sopra;
premesso che con la sentenza impugnata fa corte
torinese, in totale riforma della decisione di primo
grado, che aveva accolto la domanda ex art. 844 c.c.
della condomina O., condannando il condominio
all'esecuzione di lavori diretti a contenere la
rumorosità dell’impianto dell’ascensore e al
risarcimento dei danni, ha invece rigettato la domanda
stessa ,ritenendo alla fattispecie non direttamente
applicabili i criteri fissati dalle norme contenute di
D.P.C.M. del l4.11. 97 e del 5.12. 97,e nel contempo,pur
assumendo quale parametro comparativo il livello di
rumorosità massima fissato nel secondo dei suddetti
decreti, ha tuttavia escluso la sussistenza in concreto
dell’intollerabilità dei rumori prodotti dal suddetto
impianto, segnatamente nelle fasi di apertura e chiusura
delle porte e nelle ore notturne,
ritenuto che il ricorso, deducente nell'unico motivo
"violazione dell'art. 844 c. c.,insufficienza e/o
contraddittorietà della motivazione", ove risulti
provato il perfezionamento della relativa notificazione,
sia da accogliere per palese infondatezza, poichè la
corte di merito,pur avendo dato atto, come aveva fatto
il primo giudice sulla scorta degli accertamenti tecnici
compiuti, che il livello di rumorosità,misurato secondo
i criteri tecnici fìssati dalla citata recente normativa
per i nuovi impianti, superava i limiti di
accettabilità,da una parte ha ritenuto tali norme non
direttamente applicabili alla controversia, in quanto
sopravvenute alla costruzione del fabbricato ed
all'installazione dell'ascensore,e dall'altra,convenendo
di dover comunque assumere quali parametri valutativi ai
fìni della tollerabilità i livelli in esse contenuti, ha
tuttavia concluso che il superamento .di "soli 0,8
Db(A)" di quello massimo fissato nel secondo dei sopra
citati D.P. C M.,non fosse di per sé sufficiente ad
integrare l'intollerabilità dei rumori lamentati, anche
in considerazione delle circostanze che gli stessi erano
discontinui e rari in periodo notturno,che l 'attrice
era risultata essere un soggetto particolarmente
sensibile ai rumori ed avrebbe dovuto valutare,
all'epoca dell'acquisto dell’appartamento, le condizioni
acustiche dell'impianto e delle mura dell'immobile;
ritenuto che tali argomentazioni si pongano in palese
contrasto con i principi, ormai costanti nella
giurisprudenza di questa Corte,secondo cui il
contenimento delle emissioni,di qualsiasi genere, entro
i livelli massimi fissati dalle normative di tutela
ambientale e nell'interesse della collettività, non
costituisce circostanza sufficiente ad escludere in
concreto l'intollerabilità delle correlative immissioni
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 844 c.c..
mentre, per converso,il superamento i detti livelli,da
assumersi quali criteri minimali di partenza affini del
giudizio di tollerabilità o meno, deve ritenersi
senz'altro illecito (tra le altre v. Cass. nn. 939/11.55
64/10.14186/06):
considerato pertanto che la diretta ed immediata
esposizione, in ragione della vicinanza, alle fonti di
emissione acustica.. ove queste siano superiori a quelle
normativamente fissate a tutela indifferenziata della
collettività, giustifica in ogni caso il vicino a
chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria;
rilevato che, nel caso di specie, il giudice di
merito,pur avendo dato atto che l 'impianto de qua
continuava a funzionare producendo rumori che, seppure
alla stregua di normativa sopravvenuta alla costruzione
dell'immobile e dell'impianto,erano da presumersi nocivi
per la salute umana, alla cui salvaguardia dette norme
sono essenzialmente fìnalizzate e la cui tutela,
costituzionalmente garantita, costituisce comunque
criterio direttivo preminente nel bilanciamento, ai fìni
dell'art. 844 c.c.,degli opposti interessi (v.Cass.. nn.5564/10,811/06);
sicchè non poteva costringesi la odierna ricorrente. sol
perché "particolarmente sensibile ", a continuare a
tollerare immissioni che, seppur
discontinue, erano da
presumersi dannose (si pensi alle conseguenze di
improvvisi risvegli notturni, anche per persone in
normali condizioni di salute psico-fisica;
considerato, infine, che la circostanza. secondo cui la
ricorrente si sarebbe opposta a composizioni della
controversia .comportanti lavori di in sonorizzazione
delle pareti dei muri prossimi all'impianto, non sia di
per sé sufficiente e far ritenere insussistente la
responsabilità ex art. 8.:14 c.c..quanto meno ante
causam, del condominio, tanto più che non è chiaro se ed
in quale misura dette opere avrebbero riguardato
strutture condominiali e/o di proprietà della ricorrente
,potendo al più rilevare ai fini di un'eventuale
attenuazione,ex art. 1227 c.c.,della responsabilità
risarcitoria;
sulla
scorta delle suesposte considerazioni, il relatore
propone l 'accoglimento del ricorso e la conseguente
cassazione con rinvio della sentenza impugnata''.
Tanto
premesso,il collegio,vista la memoria adesiva diparte
ricorrente e dato atto della documentata regolare
instaurazione del contraddittorio;
sentito in camera di consiglio il difensore del
resistente condominio,costituitosi con procura
autenticata;
viste
le conclusioni del P.G. conformi alla relazione;
ritenuto di condividere integralmente le ragioni della
proposta del relatore,cui non sono state opposte
convincenti argomentazioni dalla difesa del resistente;
considerato,in particolare..che i limiti normativi di
rumorosità da osservarsi nella costruzioni degli
impianti di ascensore, ancorchè sopravvenuti alla
realizzazione dell'edificio ed alla installazione
dell'ascensore, in quanto evidentemente finalizzati a
contenere l 'impatto acustico nell'ambito di ambienti
circoscritti (quali i fabbricati condominiali),a
salvaguardia del diritto alla salute delle persone
direttamente esposte alle emissioni in questione, ben
possono essere assunti quali obiettivi parametri,ai fini
del giudizio ex art. 844 c.c. di tollerabilità delle
immissioni, valutazione che va compiuta all'attualità;
richiamata e ribadite,per il resto, le argomentazioni
esposte nella relazione;
ne
recepisce la proposta conclusiva e rimette al merito il
regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del presente giudizio,ad
altra sezione della Corte d'Appello di Torino. |