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EVADE IL FISCO E FA BANCAROTTA: C'È CONCORSO MATERIALE?Cassazione, sez. V, 17 gennaio 2012, n. 1843

 

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Non vi è completo assorbimento, da parte della bancarotta fraudolenta, del reato fiscale e dunque non può operare la disciplina eccezionale dell’articolo 84, la quale presuppone una verifica di continenza in astratto, avuto riguardo, cioè, alla fattispecie incriminatrice, e non al fatto storico commesso dall’imputato

 

 

 

 

 

Cassazione, sez. V, 17 gennaio 2012, n. 1843

 

(Pres. Ferrua – Rel. Demarchi)

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

M.C. propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa dal tribunale di Roma con cui è stata rigettata l’istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro preventivo ordinario e per equivalente emesso dal gip di Roma il 10 giugno 2011.

 

A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi:

 

1. con il primo motivo deduce errata applicazione della legge penale laddove è stato ritenuto che il reato di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, ed il reato di bancarotta fraudolenta possono concorrere. Sostiene il ricorrente che non viene in considerazione il principio di specialità e che non vi sia da risolvere un concorso apparente di norme, ma piuttosto che vi sia una progressione dell’offesa del bene giuridico protetto che comporta l’applicazione del principio dell’assorbimento, consacrato dall’articolo 84 del codice penale. In particolare, la condotta dichiarativa di cui all’articolo 11 verrebbe aggravata dal fallimento della società, con la conseguenza che la bancarotta, reato complesso, assorbirebbe il reato tributario. Secondo il ricorrente il fisco troverebbe comunque soddisfazione delle proprie pretese creditorie nella bancarotta, che tutela lo stesso bene giuridico, assicurandogli però una tutela più ampia, perché protegge non solo più il singolo, ma tutti quanti i creditori. Non sarebbe preclusivo dell’assorbimento il fatto che i due reati sono diversi sotto il profilo soggettivo (reato proprio la bancarotta, reato comune la sottrazione fraudolenta), dato che anche la sottrazione fraudolenta è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal contribuente che è obbligato a determinate imposte. Il ricorrente pone poi un problema di diritto intertemporale, censurando la decisione del tribunale che avrebbe ritenuto insussistente il concorso di norme perché i reati di cui all’articolo 11 avrebbero tempi di consumazione diversi dalle bancarotte, in considerazione del fatto che queste ultime sono state realizzate in un momento successivo alla modifica normativa che ha eliminato dall’articolo 11 la clausola iniziale ".. Salvo che il fatto costituisca più grave reato..".

 

2. Carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità dell’aggravante di cui all’articolo quatto della legge 146-2006, in quanto incompatibile con il reato di cui all’articolo 416 del codice penale. Il ricorrente richiama una pronuncia di questa sezione numero 1937-2010 (che peraltro non risulta massimata dal CED e che da un esame della motivazione risulta non conferente, né emessa dalla quinta sezione). Inoltre, sostiene il ricorrente che l’aggravante non sia applicabile per il solo fatto che al reato abbia concorso un soggetto straniero, essendo necessario che almeno una parte delle condotte illecite siano state realizzate in altri stati.

 

3. Carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’applicabilità dell’articolo 322 ter del codice penale ai reati tributari. Secondo il ricorrente non sarebbe applicabile la confisca per equivalente al reato tributario, in quanto tale tipo di confisca è prevista solo per il prezzo o per il profitto del reato. Nel caso di specie, secondo la difesa, la realizzazione del reato fiscale non produce un accrescimento del patrimonio dell’agente, limitandosi piuttosto a sottrarre i suoi beni alla pretesa del fisco; inoltre, il risparmio di imposta sarebbe stato conseguito da terzi, e cioè dai clienti del ricorrente, e quindi non avrebbe determinato alcun accrescimento del patrimonio del M. . Non andrebbero comunque computati, nel conteggio del debito tributario, gli interessi e le sanzioni amministrative, che a maggior ragione non potrebbero essere considerate come profitto del reato. Infine, secondo il ricorrente le sanzioni accessorie al debito di imposta non potrebbero essere irrogate per effetto degli articoli 21 e 19, comma secondo, del decreto legislativo 74-2000, in quanto il M. è concorrente nella condotta distrattiva relativa a società di cui sono titolari altri soggetti (sul punto vi sarebbe una totale carenza di motivazione).

 

4. Con un ultimo motivo di ricorso si deduce carenza di motivazione in ordine all’applicabilità dell’articolo 321 del codice penale con riferimento alla sussistenza del pericolo nel ritardo, che il tribunale non avrebbe valutato in concreto e con riferimento al momento attuale, ma solo sulla base di considerazioni astratte sulla personalità dell’indagato.

 

Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso chiedendo il rigetto.

 

L’avv. A., per il ricorrente, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

Si deve premettere da un lato che la funzione di questa Corte non è quella di riesaminare integralmente la vicenda che ha portato al sequestro di beni nella disponibilità del M. , bensì solamente quella di verificare che il provvedimento impugnato sia motivato e che la motivazione non sia meramente apparente. Vertendosi in materia di misure cautelari reali, infatti, il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 40827 del 27/10/2010).

 

Venendo ai singoli motivi di ricorso, si osserva quanto segue: il motivo relativo alla non configurabilità del concorso tra il reato di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, e il reato di bancarotta fraudolenta è infondato. A prescindere dalla salvezza contemplata dal predetto articolo 11, nella formulazione anteriore al 2010, si deve rilevare che nel caso in esame difetta la sovrapponibilità delle due fattispecie, per cui la clausola di sussidiarietà non può trovare applicazione. Il tribunale di Roma ha ritenuto, correttamente, che l’operatività della clausola postula che il medesimo fatto sia riconducibile a due diverse norme incriminatrici e costituisca dunque elemento essenziale del reato previsto da entrambe; è cioè necessario che vi sia una perfetta sovrapponibilità tra le condotte contestate, non potendosi parlare, in caso contrario, di medesimo fatto. Nel caso in esame il tribunale ha proceduto al confronto dei fatti così come descritti nei capi di imputazione ed ha riscontrato la mancanza di identità e perfetta sovrapponibilità delle condotte contestate, fornendo anche uno specifico esempio con riferimento ai reati di cui ai capi 15 e 16 della rubrica. Giova ricordare, a questo proposito, che la valutazione sulla sovrapponibilità o meno delle condotte è una valutazione di merito che, in quanto motivata, sfugge al controllo di legittimità in sede cautelare reale.

 

Quanto al principio di specialità, ritiene questa corte che esso operi non tanto quando due fattispecie sono parzialmente sovrapponibili, piuttosto quando vi è una legge speciale che interviene a regolare una materia già regolata da altra precedente normativa di carattere generale. Il caso oggi in esame esula, all’evidenza, da tale ambito, dal momento che la legislazione fiscale e quella fallimentare sono entrambe speciali e non si pongono quindi in rapporto di specialità l’una con l’altra, né vanno a disciplinare la stessa materia, essendo la seconda diretta a tutelare interessi differenti (la pretesa fiscale ed il buon esito delle procedure di riscossione, da una parte, e la tutela dei creditori, pubblici e privati, in ambito concorsuale, dall’altra); è necessario, inoltre, che la norma speciale contenga tutti gli elementi compresi in quella generale, cosicché se non esistesse la norma speciale la fattispecie in esso rientrerebbe nella norma generale. Perché possa operare l’articolo 15 è, comunque, necessario che i reati abbiano la stessa oggettività giuridica, nel senso che deve trattarsi di reati che devono disciplinare tutti la medesima materia ed avere identità di struttura (cfr. Cass. SSUU 1963/2011). In argomento si veda anche Sez. 4, Sentenza n. 35773 del 06/06/2001, Rv. 219970, secondo cui sussiste concorso materiale quando i reati hanno diversa natura (nel nostro caso di pericolo e di evento), diverso elemento soggettivo (dolo specifico per la sottrazione fraudolenta e dolo generico per la bancarotta distrattiva) e tutelano interessi diversi. E per l’individuazione della "stessa materia" deve farsi riferimento alla fattispecie astratta - ossia come settore, aspetto dell’attività umana che la legge interviene a disciplinare - e non quale episodio in concreto verificatosi sussumibile in più norme, indipendentemente da un astratto rapporto di genere a specie tra queste (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1235 del 28/10/2010).

 

Sostiene il ricorrente che nel caso di specie non viene in considerazione il principio di specialità di cui all’articolo 15, ma piuttosto che vi sia una progressione dell’offesa del bene giuridico protetto che comporta l’applicazione del principio dell’assorbimento, consacrato dall’articolo 84 del codice penale. In particolare, la condotta dichiarativa di cui all’articolo 11 verrebbe aggravata dal fallimento della società, con la conseguenza che la bancarotta, reato complesso, assorbirebbe il reato tributano.

 

L’invocazione dell’articolo 84 del codice penale non è fuori luogo, nel senso che, trattandosi di norme che regolano materie diverse (materia fiscale, la prima, e disciplina della crisi d’impresa, la seconda), si deve verificare se la legge consideri come elementi costitutivi del reato di bancarotta tutti gli elementi della fattispecie che integra la frode fiscale.

 

Per configurare il reato complesso, peraltro, è necessario che sia una norma di legge ad operare la fusione in una unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi. Non basta quindi che i più fatti, i quali, isolatamente considerati, costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune perché sia ravvisabile il reato complesso, essendo questo costituito dalla unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7780 del 15/02/1990). Si veda anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3528 del 27/09/1982, Rv. 158589, secondo cui: "Per aversi reato complesso ai sensi dell’articolo 84 del codice penale non basta che più fatti costituenti reato abbiano qualche elemento in comune, ma occorre che uno di essi converga interamente in un’altra figura criminosa, tanto da perdere la sua autonomia e diventare, quindi, elemento costitutivo o circostanza aggravante dell’altro. In difetto di tali presupposti, sussiste il concorso formale dei reati, a nulla rilevando la parziale coincidenza dei rispettivi momenti consumativi".

 

Ebbene, nel caso di specie manca il completo "assorbimento" della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nel reato di bancarotta fraudolenta, dal momento che vi sono plurimi elementi del primo reato che non sono affatto normativamente contemplati dal secondo; l’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, punisce chiunque (è quantomeno dubbio, pertanto, che si tratti di un reato proprio), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Si tratta di un reato istantaneo di pericolo, a nulla rilevando che in un secondo momento la pretesa tributaria dello Stato sia stata soddisfatta (Cassazione penale, sez. 3, 27 ottobre 2010, n. 40481); già qui si vede una prima differenza con la bancarotta fraudolenta, che richiede invece l’effettiva verificazione del fatto distrattivo, che reca pregiudizio ai creditori (nella bancarotta fraudolenta patrimoniale l’evento del reato coincide con la lesione dell’interesse patrimoniale della massa; così Cassazione penale, sez. 5, 24 marzo 2010, n. 16579). In secondo luogo mentre la bancarotta è un reato proprio (anche se non si esclude il concorso "esterno"), la sottrazione fraudolenta è un reato comune o, comunque, caratterizzato da una soggettività molto più ampia, dal momento che può essere compiuto da qualunque contribuente che abbia un debito d’imposta verso l’erario (si tratta di una categoria amplissima), non essendo necessario che si tratti di imprenditore.

 

Va, poi, rimarcato che si tratta di fattispecie volte alla tutela di interessi diversi (in argomento v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14707 del 14/11/2007, Rv. 239659, nonché Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30120 del 18/05/2011, laddove si ribadisce che vi è concorso quando le norme incriminatrici tutelano beni giuridici diversi). A tal proposito non si deve dimenticare che ogni condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale (cosa che non accade nel caso della bancarotta); Cass. Sez. U, Sentenza n. 1235 del 28/10/2010, Rv. 248865. In definitiva, l’articolo 11 del decreto legislativo 74-2000, tutela l’interesse erariale al buon esito della procedura di riscossione (trattasi di un interesse tanto rilevante che il bene giuridico è tutelato anche attraverso il sequestro per equivalente, che non assiste invece la bancarotta), mentre nel reato di bancarotta fraudolenta il bene tutelato è l’interesse della generalità dei creditori all’integrità dei mezzi di garanzia (Cassazione penale, sez. 5, 06 ottobre 1999, n. 12897).

 

Vi deve poi essere la idoneità (ex ante) delle condotte distrattive a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; anche sotto questo profilo sono evidenti le differenze con la bancarotta, per la quale non solo non basta un’astratta idoneità, ma è altresì sufficiente che vi sia un pregiudizio per uno qualsiasi dei creditori. Ciò significa che può aversi bancarotta fraudolenta senza che sia integrata la frode fiscale, laddove l’atto distrattivo non pregiudichi il pagamento, in sede concorsuale, dei crediti privilegiati dall’erario, ma rechi pregiudizio ai creditori chirografari o con diritti di prelazione di grado inferiore. In definitiva, non vi è completo assorbimento, da parte della bancarotta fraudolenta, del reato fiscale e dunque non può operare la disciplina eccezionale dell’articolo 84, la quale presuppone una verifica di continenza in astratto, avuto riguardo, cioè, alla fattispecie incriminatrice, e non al fatto storico commesso dall’imputato (si veda, in proposito, la già richiamata Sentenza n. 3528 del 27/09/1982, Rv. 158589, secondo cui: "Per aversi reato complesso ai sensi dell’art. 84 cod. pen. non basta che più fatti costituenti reato abbiano qualche elemento in comune (come nel caso di specie; ndr), ma occorre che uno di essi converga interamente in un’altra figura criminosa, tanto da perdere la sua autonomia e diventare, quindi, elemento costitutivo dell’altro". Orbene, il delitto di frode fiscale, così come strutturato dalla norma incriminatrice contenuta nell’articolo 11 del d.lgs. n. 2000/74, non è integralmente riprodotto nella norma di cui all’art. 216 l. fall., così che non può dirsi sussistente un’ipotesi di reato complesso.

 

Sotto un profilo concreto, di analisi del fatto storico, è possibile che i fatti contestati agli imputati integrino entrambi i reati, ma si tratta di una mera eventualità che non consente l’operatività dell’art. 84 e, quindi, legittima l’applicazione delle norme sul concorso. Ad impedire l’operatività del principio di specialità, come si è ampiamente esposto in precedenza, osta il difetto di identità della materia regolata, elemento richiesto dalla norma contenuta nell’articolo 15 del codice penale.

 

Per quanto esposto, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

 

Con un secondo motivo di ricorso, il M. ha dedotto carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità dell’aggravante di cui all’articolo 4 della legge 146-2006, in quanto incompatibile con il reato di cui all’articolo 416 del codice penale. Il ricorrente ha richiamato una pronuncia di questa sezione, la numero 1937-2010, che peraltro non risulta presente con questi numeri nella banca dati del CED. Trattasi probabilmente di un errore di inserimento nella banca dati privata citata dal ricorrente, nella quale in effetti risulta una massima del seguente tenore: "La circostanza aggravante prevista, per il reato transnazionale, dall’art. 4 della L. 16 marzo 2006, n. 146, non è compatibile con il reato associativo - nella specie “ex” art. 74 del d.p.r. n. 309 del 1990, - ma può accedere ai reati costituenti la diretta manifestazione dell’attività del gruppo criminale organizzato, ossia ai cosiddetti reati fine dell’associazione ovvero ai reati alla cui realizzazione il gruppo abbia fornito un contributo causale". Questo collegio ritiene, peraltro, di aderire al contrario orientamento, più consolidato, secondo cui: "La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 4 della l. 16 marzo 2006, n. 146, per i reati transnazionali è configurabile anche nel delitto di associazione per delinquere allorché del sodalizio criminoso facciano parte soggetti che operano in Paesi diversi" (Cassazione penale sez. 3, 14 gennaio 2010, n. 10976; conf. Cassazione penale sez. 3, 14 luglio 2010, n. 35465).

 

D’altronde, non si ravvisano ragioni per circoscrivere l’applicazione dell’aggravante ai soli reati scopo dell’organizzazione, dato che la norma richiede unicamente che abbia dato il suo contributo alla commissione dei delitti un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Non è necessario, dunque, che i reati contestati siano commessi in più stati, quanto piuttosto che alla commissione degli stessi abbia partecipato un gruppo attivo a livello internazionale. Né si ravvisano ostacoli al concorso tra il reato di associazione a delinquere di cui all’articolo 416 e l’aggravante di cui all’articolo quatto della legge 146 del 2006, proprio in virtù del fatto che l’organizzazione internazionale non si sovrappone a quella interna, ma è sufficiente che si limiti a fornire il suo contributo alla commissione del delitto stesso.

 

Sostiene il ricorrente che l’aggravante non sia applicabile per il solo fatto che al reato abbia concorso un soggetto straniero, essendo necessario che almeno una parte delle condotte illecite siano state realizzate in altri stati; emerge dall’esame della norma che la realizzazione di condotte illecite in altri Stati non è affatto necessaria per l’operatività dell’aggravante, essendo sufficiente il concorso nella realizzazione del reato di un gruppo dedito ad attività criminale a livello internazionale. Non va dunque confuso il reato oggetto di aggravamento, che può essere realizzato integralmente nel nostro Stato, con l’attività cui è dedito il gruppo criminale di cui alla norma richiamata, che deve per forza svilupparsi in più paesi. La questione, peraltro, è priva di rilevanza in quanto non c’è dubbio che l’attività di organizzazione del complesso disegno criminoso è stata posta in essere da un gruppo di soggetti (cfr. capo di imputazione provvisorio n.1) che operava in più stati e che grazie a tale operatività internazionale ha reso più difficili le indagini e il recupero dei beni. All’estero sono state trasferite molte società utilizzate per il drenaggio delle risorse attive e dunque per assicurare il profitto delle distrazioni contestate, ma sono anche state utilizzate società che avevano sede legale all’estero per il riciclaggio del denaro e per l’illecito rientro dall’estero di capitali; senza contare che il trasferimento all’estero delle sedi sociali era parte integrante ed essenziale dell’operazione fraudolenta complessivamente ideata e dunque tale condotta, anche se di per sé non penalmente rilevante, deve ritenersi sufficiente ad attribuire carattere transnazionale al reato.

 

Con un terzo motivo di ricorso è stata dedotta la carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’applicabilità dell’articolo 322 ter del codice penale ai reati tributari. Secondo il ricorrente non sarebbe applicabile la confisca per equivalente al reato tributario, in quanto tale tipo di confisca è prevista solo per il prezzo o per il profitto del reato. Nel caso di specie, secondo la difesa, la realizzazione del reato fiscale non produce un accrescimento del patrimonio dell’agente, limitandosi piuttosto a sottrarre i suoi beni alla pretesa del fisco; inoltre, il risparmio di imposta sarebbe stato conseguito da terzi, e cioè dai clienti del ricorrente, e quindi non avrebbe determinato alcun accrescimento del patrimonio del M. .

 

Il motivo di ricorso è infondato; innanzitutto si deve chiarire che in tema di reati tributari il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", può essere disposto sia per il prezzo, sia per il profitto del reato (Sez. 3, Sentenza n. 35807 del 07/07/2010); ciò premesso, per profitto confiscabile deve intendersi non solo un positivo incremento del patrimonio personale, bensì qualunque vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato (cfr. Cassazione penale, sez. 6, 27 settembre 2007, n. 37556), anche se consistente in un risparmio di spesa.

 

Non è poi fondata la censura del ricorrente, laddove afferma che non andrebbero comunque computati, nel conteggio del debito tributario, gli interessi e le sanzioni amministrative, che a maggior ragione non potrebbero essere considerati come profitto del reato; nel momento in cui sono maturati tali accessori al credito tributario, l’attività distrattiva dei beni, finalizzata a rendere infruttuosa la procedura di riscossione, comportava un "risparmio di spesa" che atteneva non più alla sola voce principale del debito erariale, ma concerneva tutti gli accessori a quel tempo esigibili dal fisco. Il profitto, dunque, quale risparmio del contribuente, non può che essere calcolato con riferimento alla totalità del credito vantato dall’erario, essendo del tutto indifferente la natura delle voci che lo compongono, dato che la condotta illecita è finalizzata ad evitarne complessivamente il pagamento.

 

Quanto alla considerazione che il risparmio di imposta sarebbe stato conseguito da terzi, e cioè dai clienti del ricorrente, e quindi non avrebbe determinato alcun accrescimento del patrimonio del M. , ritiene questa Corte che la responsabilità dell’intero illecito si fondi sul concorso del M. nei reati contestati (anche) ai suoi clienti e giustifichi pertanto l’applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "..nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato" (sentenza n. 26654 del 27 marzo 2008, rv 239926).

 

E dunque, in tale prospettiva deve ritenersi non contrastante con il principio di personalità della responsabilità penale, e di quella relativa anche alle conseguenze civili del reato, con la conseguenza che risulta del tutto conforme ai principi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo la lettura sistematica data con le sentenze n. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale, il fatto che il concorrente nel reato possa essere chiamato a rispondere dell’intero profitto che gli autori del reato hanno ricavato dall’illecito, e non soltanto della quota che di esso egli abbia eventualmente ricevuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12580 del 2010). L’applicazione di tale principio al caso in esame comporta che nessuna illegittimità può essere ravvisata nel provvedimento di sequestro che, in funzione della futura possibile confisca anche per equivalente, venga disposto sui beni del singolo concorrente avendo come parametro l’intero ammontare del profitto derivante dal reato. Sarà quindi la decisione di merito a determinare se sussistono i presupposti per disporre la confisca e a statuire in ordine alle responsabilità individuali sulla base degli esiti del giudizio svoltosi nel contraddittorio.

 

Un’ulteriore censura attiene al fatto che, secondo il ricorrente, le sanzioni accessorie al debito di imposta non potrebbero essere irrogate per effetto degli articoli 21 e 19, comma secondo del decreto legislativo 74-2000, in quanto il M. sarebbe concorrente nella condotta distrattiva relativa a società di cui sono titolari altri soggetti.

 

Trattasi, invero, di censura generica, espressa con modalità tutt’altro che chiare; né tale genericità è stata superata dalla discussione in udienza atteso che, nonostante la specifica richiesta di approfondimento da parte del relatore, i difensori presenti non hanno detto nulla sul motivo di censura in esame.

 

Con un ultimo motivo di ricorso si deduce carenza di motivazione in ordine all’applicabilità dell’articolo 321 del codice penale con riferimento alla sussistenza del pericolo nel ritardo, che il tribunale non avrebbe valutato in concreto e con riferimento al momento attuale, ma solo sulla base di considerazioni astratte sulla personalità dell’indagato. Anche quest’ultimo motivo di ricorso è infondato, oltreché inammissibile; a prescindere dal fatto che sul punto vi è una motivazione congrua e logica, si è già ricordato in apertura di sentenza che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge e, quindi, non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 40827 del 27/10/2010).

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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