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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^,
10/01/2012 (Cc. 15.12.2011), Sentenza n. 190
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di
demolizione impartito con sentenza passata in giudicato
- Sospensione - Limiti - Mera pendenza di una pratica di
condono - Automatica sospensione dell'ordine di
demolizione - Esclusione - GE valutazione
discrezionale.
L'ordine di demolizione impartito
con sentenza passata in giudicato può essere sospeso
solo in ipotesi di attuale inconciliabilità con atti
amministrativi che abbiano sanato abuso, sicché la mera
pendenza di una pratica di condono non comporta
l'automatica sospensione dell'ordine di demolizione
(Cassazione Sezione III, n.11051/2003, Ciavarella),
essendo devoluta al GE la valutazione discrezionale dei
contemperamento, allo stato degli atti, dell'interesse
pubblico del ripristino della legalità e di quello del
condannato a evitare l'irreparabilità di un pregiudizio
in pendenza di un procedimento che potrebbe sfociare
nell'eliminazione della sanzione amministrativa.
(conferma ordinanza della Corte
d'Appello di Firenze - GE – del 30.09.2010) Pres.
Mannino, Est. Teresi, Ric. Scatarzi
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di
demolizione - Giudice penale - Potestà autonoma.
In materia urbanistica, la potestà
autonomamente concessa al giudice penale di ordinare la
demolizione non è incompatibile con quella attribuita
all'amministrazione di emettere analogo provvedimento
concorrendo entrambe al conseguimento del medesimo
risultato diretto al ripristino dell'interesse
urbanistico e ambientale alla tutela del territorio.
Conseguentemente, l'ordine di demolizione impartito dal
giudice è esplicazione di un potere autonomo rispetto a
quello analogo spettante alla PA, che può agire anche su
impulso del PM legittimamente operando la demolizione a
spese del condannato inadempiente;
(conferma ordinanza della Corte
d'Appello di Firenze - GE – del 30.09.2010) Pres.
Mannino, Est. Teresi, Ric. Scatarzi
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Saverio Mannino -
Presidente
2. dott. Alfredo Teresi -
Consigliere - Rel.
3. dott. Elisabetta Rosi -
Consigliere
4. dott. Santi Gazzara -
Consigliere
5. dott. Alessandro Maria Andronio
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Scatarzi
Walter, nato a Roma il 13.03.1937, avverso l'ordinanza
della Corte d'Appello di Firenze - GE - in data
30.09.2010 che ha rigettato la domanda diretta a
ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione e
dell'ingiunzione a demolire, emessa dal PM, opere
edilizie abusive oggetto di sentenza di condanna
irrevocabile essendo intervenuto silenzio-assenso sulla
domanda di condono edilizio da parte del Comune di
Orbetello;
- Visti gli atti, l'ordinanza
denunziata e il ricorso;
- Udita in Camera di Consiglio la
relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
- Letta la requisitoria del PM, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Considerato che con sentenza
irrevocabile è stata ordinata la demolizione di opere
abusive;
Che il condannato ha chiesto la
sospensione dell'ordine di demolizione e
dell'ingiunzione a demolire emessa dal PM assumendo che
aveva presentato domanda di condono edilizio ex art 32
del d. 1.30.09.2002 n. 269 convertito con modificazioni
dalla legge 24.11.2003 n. 326 sulla quale si era formato
il silenzio-assenso da parte della PA;
Che l'autorità comunale aveva
eseguito la demolizione del manufatto;
Che l'imputato aveva integrato il
petitum chiedendo che le spese di demolizione non
venissero poste a suo carico e che venisse riconosciuta
la sanabilità dell'opera abusiva;
Che il GE, nel valutare la domanda,
ha rilevato che non sussistevano i presupposti per la
condonabilità dell'opera; che per l'inconferenza della
documentazione prodotta e per l'esistenza di atti
univoci in senso contrario della PA non si era formato
il silenzio-assenso; Che le spese della demolizione
gravavano sul condannato;
Che le censure sono state
riproposte in sede di legittimità unitamente a nuove
altre introdotte col ricorso [l'opera non contrasterebbe
con gli strumenti urbanistici; assenza di una esecuzione
penale direttamente attuata dall'autorità comunale che,
nella specie, aveva eseguito la demolizione su delega
della Procura Generale, sulla quale dovevano gravare le
relative spese; al GE compete il compito di risolvere le
questioni relative alla compatibilità dell'ordine
adottato con i provvedimenti emessi dall'autorità
amministrativa (provvedimento di condono edilizio
assistito da silenzio-assenso) e dall'AG e non al PM];
Che secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte "l'ordine di demolizione
adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28
febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni
contenute nella sentenza definitiva, à soggetto
all'esecuzione nelle forme previste da codice di
procedura penale, avendo natura di provvedimento
giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione
amministrativa" [SU n. 15/1996, RV. 205336];
Che l'ordine di demolizione
impartito con sentenza passata in giudicato può essere
sospeso solo in ipotesi di attuale inconciliabilità con
atti amministrativi che abbiano sanato abuso, sicché la
mera pendenza di una pratica di condono non comporta
l'automatica sospensione dell'ordine di demolizione
[Cassazione Sezione III, n.11051/2003, 30/01/2003 -
11/03/2003, Ciavarella; RV. 224347], essendo devoluta al
GE la valutazione discrezionale dei contemperamento,
allo stato degli atti, dell'interesse pubblico del
ripristino della legalità e di quello del condannato a
evitare l'irreparabilità di un pregiudizio in pendenza
di un procedimento che potrebbe sfociare
nell'eliminazione della sanzione amministrativa;
Che nella specie non era
intervenuto silenzio-assenso perché:
- la domanda di condono non
presentava i requisiti previsti dalla legge,
- erano intervenuti plurimi atti
della PA contrari all'accoglimento della domanda
impugnati davanti al giudice amministrativo;
Che la potestà autonomamente
concessa al giudice penale di ordinare la demolizione
non è incompatibile con quella attribuita
all'amministrazione di emettere analogo provvedimento
concorrendo entrambe al conseguimento del medesimo
risultato diretto al ripristino dell'interesse
urbanistico e ambientale alla tutela del territorio;
Che, conseguentemente, l'ordine di
demolizione impartito dal giudice è esplicazione di un
potere autonomo rispetto a quello analogo spettante alla
PA, che può agire anche su impulso del PM legittimamente
operando la demolizione a spese del condannato
inadempiente;
Che il Tribunale ha puntualmente
motivato sulle censure sottoposte al suo esame, con
motivazione adeguata, sicché il ricorso va rigettato con
le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Cosi deciso nella Camera di
Consiglio in Roma il 15.12.2011. |