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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/01/2012 Sentenza n.190-DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione impartito con sentenza passata in giudicato - Sospensione - Limiti - Mera pendenza di una pratica di condono - Automatica sospensione dell'ordine di demolizione - Esclusione - GE valutazione discrezionale - Giudice penale - Potestà autonoma.

 

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 10/01/2012 (Cc. 15.12.2011), Sentenza n. 190

 

 

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione impartito con sentenza passata in giudicato - Sospensione - Limiti - Mera pendenza di una pratica di condono - Automatica sospensione dell'ordine di demolizione - Esclusione -  GE valutazione discrezionale.

 

L'ordine di demolizione impartito con sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo in ipotesi di attuale inconciliabilità con atti amministrativi che abbiano sanato abuso, sicché la mera pendenza di una pratica di condono non comporta l'automatica sospensione dell'ordine di demolizione (Cassazione Sezione III, n.11051/2003, Ciavarella), essendo devoluta al GE la valutazione discrezionale dei contemperamento, allo stato degli atti, dell'interesse pubblico del ripristino della legalità e di quello del condannato a evitare l'irreparabilità di un pregiudizio in pendenza di un procedimento che potrebbe sfociare nell'eliminazione della sanzione amministrativa.

 

(conferma ordinanza della Corte d'Appello di Firenze - GE – del 30.09.2010) Pres. Mannino, Est. Teresi, Ric. Scatarzi

 

 

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Giudice penale - Potestà autonoma.

 

In materia urbanistica, la potestà autonomamente concessa al giudice penale di ordinare la demolizione non è incompatibile con quella attribuita all'amministrazione di emettere analogo provvedimento concorrendo entrambe al conseguimento del medesimo risultato diretto al ripristino dell'interesse urbanistico e ambientale alla tutela del territorio. Conseguentemente, l'ordine di demolizione impartito dal giudice è esplicazione di un potere autonomo rispetto a quello analogo spettante alla PA, che può agire anche su impulso del PM legittimamente operando la demolizione a spese del condannato inadempiente;

 

(conferma ordinanza della Corte d'Appello di Firenze - GE – del 30.09.2010) Pres. Mannino, Est. Teresi, Ric. Scatarzi

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

 

composta dagli Ill.mi Signori:

 

dott. Saverio Mannino          - Presidente

2. dott. Alfredo Teresi          - Consigliere - Rel.

3. dott. Elisabetta Rosi          - Consigliere

4. dott. Santi Gazzara - Consigliere

5. dott. Alessandro Maria Andronio - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

- sul ricorso proposto da Scatarzi Walter, nato a Roma il 13.03.1937, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze - GE - in data 30.09.2010 che ha rigettato la domanda diretta a ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione e dell'ingiunzione a demolire, emessa dal PM, opere edilizie abusive oggetto di sentenza di condanna irrevocabile essendo intervenuto silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio da parte del Comune di Orbetello;

- Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;

- Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

- Letta la requisitoria del PM, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

 

OSSERVA

 

Considerato che con sentenza irrevocabile è stata ordinata la demolizione di opere abusive;

Che il condannato ha chiesto la sospensione dell'ordine di demolizione e dell'ingiunzione a demolire emessa dal PM assumendo che aveva presentato domanda di condono edilizio ex art 32 del d. 1.30.09.2002 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326 sulla quale si era formato il silenzio-assenso da parte della PA;

Che l'autorità comunale aveva eseguito la demolizione del manufatto;

Che l'imputato aveva integrato il petitum chiedendo che le spese di demolizione non venissero poste a suo carico e che venisse riconosciuta la sanabilità dell'opera abusiva;

Che il GE, nel valutare la domanda, ha rilevato che non sussistevano i presupposti per la condonabilità dell'opera; che per l'inconferenza della documentazione prodotta e per l'esistenza di atti univoci in senso contrario della PA non si era formato il silenzio-assenso; Che le spese della demolizione gravavano sul condannato;

Che le censure sono state riproposte in sede di legittimità unitamente a nuove altre introdotte col ricorso [l'opera non contrasterebbe con gli strumenti urbanistici; assenza di una esecuzione penale direttamente attuata dall'autorità comunale che, nella specie, aveva eseguito la demolizione su delega della Procura Generale, sulla quale dovevano gravare le relative spese; al GE compete il compito di risolvere le questioni relative alla compatibilità dell'ordine adottato con i provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa (provvedimento di condono edilizio assistito da silenzio-assenso) e dall'AG e non al PM];

Che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, à soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa" [SU n. 15/1996, RV. 205336];

Che l'ordine di demolizione impartito con sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo in ipotesi di attuale inconciliabilità con atti amministrativi che abbiano sanato abuso, sicché la mera pendenza di una pratica di condono non comporta l'automatica sospensione dell'ordine di demolizione [Cassazione Sezione III, n.11051/2003, 30/01/2003 - 11/03/2003, Ciavarella; RV. 224347], essendo devoluta al GE la valutazione discrezionale dei contemperamento, allo stato degli atti, dell'interesse pubblico del ripristino della legalità e di quello del condannato a evitare l'irreparabilità di un pregiudizio in pendenza di un procedimento che potrebbe sfociare nell'eliminazione della sanzione amministrativa;

Che nella specie non era intervenuto silenzio-assenso perché:

- la domanda di condono non presentava i requisiti previsti dalla legge,

- erano intervenuti plurimi atti della PA contrari all'accoglimento della domanda impugnati davanti al giudice amministrativo;

Che la potestà autonomamente concessa al giudice penale di ordinare la demolizione non è incompatibile con quella attribuita all'amministrazione di emettere analogo provvedimento concorrendo entrambe al conseguimento del medesimo risultato diretto al ripristino dell'interesse urbanistico e ambientale alla tutela del territorio;

Che, conseguentemente, l'ordine di demolizione impartito dal giudice è esplicazione di un potere autonomo rispetto a quello analogo spettante alla PA, che può agire anche su impulso del PM legittimamente operando la demolizione a spese del condannato inadempiente;

Che il Tribunale ha puntualmente motivato sulle censure sottoposte al suo esame, con motivazione adeguata, sicché il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

Cosi deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 15.12.2011.

 

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