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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 2^,
11/01/2012 (Cc. 8.11.2011), Sentenza n. 144
DIRITTO URBANISTICO - Attribuzioni
dell'assemblea di condominio - Potere di modificare
sostituire o eventualmente sopprimere un servizio -
Diritti dei singoli condomini e volontà collettiva -
Art.1117, n.3 c.c - Fattispecie: antenna centralizzata
per la ricezione di canali televisivi.
Le attribuzioni dell'assemblea di
condominio riguardano l'intera gestione delle cose, dei
servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo
dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal
modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà
contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad
impedire ogni decisione. Rientra dunque nei poteri
dell'assemblea quello di disciplinare beni e servizi
comuni, al fine della migliore e più razionale
utilizzazione, anche quando la sistemazione più
funzionale del servizio comporta la dismissione o il
trasferimento dei beni comuni. L'assemblea con
deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di
modificare sostituire o eventualmente sopprimere un
servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato
dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della
disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non
incida sui diritti dei singoli condomini (Cass. n.
6915/07). In specie, l'antenna centralizzata per la
ricezione di canali televisivi pur essendo cosa comune
ai sensi dell'art.1117, n.3 c.c., non costituisce ex se
bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare
l'interesse dei condomini a fruire del relativo servizio
condominiale. La volontà collettiva, regolarmente
espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso,
non si pone, pertanto, come contraria al diritto dei
singoli condomini sul bene comune, perché quest'ultimo è
tale finché assolva, a beneficio di tutti i
partecipanti, la sua funzione; e questa, a sua volta,
rientra nella signoria dell'assemblea, la quale come può
attuarla istituendo il relativo servizio comune, cosi
può sopprimerla con l'unico limite di non incidere sulle
proprietà esclusive, cioè sulle parti dell'impianto di
proprietà individuale. Pertanto, non si tratta, di
impedire il godimento individuale di un bene comune, ma
di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o
prosecuzione non può essere imposta dal singolo
partecipante per il solo fatto di essere comproprietario
delle cose che ne costituiscono l'impianto materiale.
(conferma sentenza n. 11356/2004
del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/04/2004) Pres.
Triola, Rel. Manna
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA
- Presidente
Dott. GAETANO ANTONIO
BURSESE -
Consigliere
Dott. LAURENZA
NUZZO
- Consigliere
Dott. FELICE
MANNA
- Rel. Consigliere
Dott. ALDO
CARRATO
- Consigliere
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso 14400-2005 proposto
da: xx.ad.xx elettivamente domiciliata … in …
ROMA, VIA… presso lo studio
dell'avvocato … che la rappresenta e difende;
- ricorrente-
contro
COND. … VIA. …. in …. Persona ……
dell'Amministratore pro tempore Sig. …. . elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA …. , presso lo studio
dell'avvocato …. , rappresentato e difeso dall'avvocato
………;
- controricorrenti –
- avverso la sentenza n. 11356/2004
del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/04/2004;
- udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 08/11/2011 dal
Consigliere Dott. FELICE MANNA;
- udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS
che ha concluso per it rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
… agiva in giudizio, innanzi al
giudice di pace di Roma, contro il condominio di via …
chiedendone la condanna al ripristino di un'antenna
centralizzata, esistente sin dal 1970.
Resisteva il condominio.
Con sentenza del 12.112002 il
giudice di pace rigettava la domanda in considerazione
del fatto che l'attrice, approvando la delibera
dell'assemblea condominiale 16.3.2000 che aveva deciso
di non installare tale antenna, aveva accettato che it
relativo servizio comune non fosse ripristinato.
Il Tribunale di Roma, innanzi al
quale la aveva impugnato la decisione del giudice di
prime cure, con sentenza n.11356 del 7.4.2004 rigettava
l'appello e regolava la spese in base alla soccombenza.
Per quanto ancora rileva in queste
sede di legittimità, il giudice di secondo grado
rilevava che l'assemblea condominiale, conformemente ai
propri poteri, provvedendo sull'ordine del giorno
dicente: "installazione o eventuale adeguamento antenna
centralizzata" aveva deliberato in senso negativo, con
statuizione efficace e vincolante, ai sensi
dell'art.1137 c.c., nei confronti dei condomini.
Inoltre, il Tribunale riteneva
superfluo provvedere sulle eccezioni (di giudicato e di
nullità dell'atto introduttivo del giudizio) sollevate
in primo grado dal condominio e non esaminate dal
giudice di pace, atteso il rigetto dell'appello e la
conferma della sentenza impugnata.
Avverso detta pronuncia ricorre per
cassazione
Resiste il condominio con
controricorso, alla cui proposizione l'amministratore
non risulta essere stato autorizzato dall'assemblea
condominiale, nonostante l'apposita concessione da parte
di questa Corte di un termine per sanare il difetto di
autorizzazione (in ottemperanza all'indirizzo espresso
dalle S.U. con sentenza n.18331/10).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di censura
la ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art.1137
c.c. e la violazione degli artt.1118, 1120, 1418 e 1421
c.c.
Avendola interpretata come
espressiva della volontà di dismettere un servizio
comune (come quello di antenna centralizzata), il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere nulla, e non
annullabile, la delibera condominiale 16.3.2000 e
dichiarane d' ufficio, ai sensi dell'art.1421 c.c.,
l'invalidità anche incidenter tantum.
Richiama al riguardo vari
precedenti di questa Corte di legittimità, che ha più
volte affermato che i diritti di ciascun condomino sulle
parti comuni non possono essere lesi da delibere
dell'assemblea (Cass. n.5369/97); che sono nulle, e come
tali impugnabili oltre il termine stabilito dal 2° comma
dell'art.1137 c.c., le deliberazioni dell'assemblea
condominiale concernenti innovazioni lesive dei diritti
di ciascun condomino su cose o servizi comuni (Cass.
n.2288/80); e che e nulla, per illiceità dell'oggetto,
la delibera, approvata a maggioranza, di non eseguire i
lavori di manutenzione e di adattamento di un impianto
comune, posto che tale rifiuto impedisce l'uso
dell'impianto comune dei condomini e ne menoma i diritti
(Cass. n.1302/98).
1.1. - Il motivo e infondato.
In materia di condominio negli
edifici, sono (fra le altre cose) comuni, le opere, le
installazioni e i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come tutte le
altre cose che l'art.1117, n. 3 c.c. enumera, con
elencazione non tassativa. A quest'ultima categoria
vanno ricondotte le antenne c.d. centralizzate (cioè
destinate a servire tutte o almeno più unità immobiliari
di proprietà esclusiva), le quali, non di meno, per loro
stessa natura non sono fruibili in maniera personale e
diretta da ciascun condomino, ma richiedono un'attività
d'impianto e di gestione comune (comprendente la
successiva manutenzione), che compito dell'assemblea
deliberare istituendo il relativo servizio.
In particolare, questa Corte ha
avuto occasione di affermare, in fattispecie analoga
(modifica del servizio di autoclave con relativa nuova
ubicazione ed estinzione della connessa servita attivà
condominiale per mancanza di utilità), che le
attribuzioni dell'assemblea di condominio riguardano
l'intera gestione delle cose, dei servizi e degli
impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non
potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia
negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo
partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni
decisione. Rientra dunque nei poteri dell'assemblea
quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine
della migliore e più razionale utilizzazione, anche
quando la sistemazione più funzionale del servizio
comporta la dismissione o il trasferimento dei beni
comuni. L'assemblea con deliberazione a maggioranza ha
quindi il potere di modificare sostituire o
eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso
sia istituito e disciplinato dal regolamento
condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle
modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti
dei singoli condomini (Cass. n. 6915/07).
1.2. - Traslando tali principi al
caso in esame, si osserva che l'antenna centralizzata
per la ricezione di canali televisivi pur essendo cosa
comune ai sensi dell'art.1117, n.3 c.c., non costituisce
ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare
l'interesse dei condomini a fruire del relativo servizio
condominiale. La volontà collettiva, regolarmente
espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso,
non si pone, pertanto, come contraria al diritto dei
singoli condomini sul bene comune, perchè quest'ultimo è
tale finché assolva, a beneficio di tutti i
partecipanti, la sua funzione; e questa, a sua volta,
rientra nella signoria dell'assemblea, la quale come può
attuarla istituendo il relativo servizio comune, cosi
può sopprimerla con l'unico limite di non incidere sulle
proprietà esclusive, cioè sulle parti dell'impianto di
proprietà individuale.
Nel caso in esame, non si tratta,
pertanto, di impedire il godimento individuale di un
bene comune, ma di non dar luogo ad un servizio la cui
attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal
singolo partecipante per il solo fatto di essere
comproprietario delle cose che ne costituiscono
l'impianto materiale.
2. - Con il secondo motivo parte
ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
dell'art.112 c.p.c. e la falsa applicazione dell'art.343
c.p.c., deducendo l'omessa pronuncia sull'appello
incidentale del condominio, che aveva lamentato, a sua
volta, che il giudice di pace non aveva motivato in
punto di eccezione di nullità della citazione, per
incertezza della domanda, ai sensi degli artt.163, n.3 e
164, comma 1 c.p.c.
Parte ricorrente precisa, al
riguardo, che l'attuale suo interesse a rilevare tale
vizio della sentenza di secondo grado risiederebbe in
ciò, che avendo eccepito in allora inammissibilità
dell'appello incidentale, una pronuncia in tal senso, in
una con la reiezione della domanda di condanna per
responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. pure proposta
da parte appellata, avrebbe condotto ad una diversa
statuizione sulle spese, legittimandone la
compensazione.
2.1. - II motivo e inammissibile
perche supportato soltanto dell'interesse ad un diverso
e più favorevole regolamento delle spese di lite, senza
tuttavia che tale capo della decisione d'appello sia
stato direttamente impugnato; ne consegue che non vi e
la necessaria corrispondenza tra interesse al (motivo
di) ricorso e statuizione aggredita.
3. - In conclusione, il
ricorso va respinto.
4. - Infine, il
controricorso presentato dall'amministratore del
condominio intimato a inammissibile, non essendo stata
depositata nell'apposito termine fissato da questa Corte
alcuna delibera condominiale di autorizzazione e
ratifica. Pertanto, e in difetto di altra attività
difensiva della parte intimata, nulla va disposto sulle
spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Cosi deciso nella camera di
consiglio della seconda sezione civile della Corte
Suprema di Cassazione, 8.11.2011. |