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Bocciato all’esame di maturità
artistica, ricorre al TAR Toscana, dove con sentenza
emessa nel 2006, viene annullata la bocciatura. Di nuovo
ricorre al TAR per ottenere dal Ministero
dell’Istruzione, a titolo di risarcimento, la somma di
euro 5.000,00 per il danno patrimoniale subito a causa
del giudizio negativo riportato in sede di esame di
maturità, ed annullato con la citata sentenza del TAR
Toscana, chiedendo altresì un’ulteriore somma da
quantificarsi in via equitativa per i danni non
patrimoniali subiti a causa dello stesso illegittimo
giudizio.
In particolare, il ricorrente
espone di aver frequentato, dopo la bocciatura e nelle
more del giudizio instaurato innanzi al TAR, l’ultimo
anno di corso presso un istituto privato e di aver
superato, con esito positivo, l’esame finale. Pertanto
agisce con azione risarcitoria, per ottenere il ristoro
dei danni subiti in conseguenza dell’attività
amministrativa illegittima, chiedendo la condanna del
Ministero al risarcimento del danno quantificato nella
misura di € 5.000,00 per il costo del “corso di studi”
frequentato presso un istituto privato, oltre ai danni
non patrimoniali.
Il TAR riconosce sussistente
l’elemento soggettivo che deve sorreggere l’azione
illegittima della P.A. al fine del risarcimento del
danno: l’art. 16 dell’ordinanza ministeriale 8 aprile
2003, n. 35 statuisce che il colloquio finale dell’esame
debba riguardare tutte le materie dell’ultimo anno,
mentre il ricorrente, come accertato già dal TAR, è
stato sentito solo su tre materie.
Circa la lesione dell’interesse
sostanziale al bene della vita, il Collegio ritiene che
sia rinvenibile il giudizio prognostico positivo, da
intendersi come sussistenza di maggiori possibilità di
esito positivo invece che negativo, con riferimento alla
supposta attività amministrativa legittima: il
ricorrente fu interrogato solo su 3 materie rispetto
alle 16 dell’ultimo anno di corso e su materie non
specifiche rispetto all’indirizzo di studi, quali
italiano, storia e anatomia artistica. Per siffatte
ragioni il Collegio ha rinvenuto la possibilità che,
qualora fosse stato sentito su tutte le materie, il
ricorrente avrebbe potuto passare l’esame.
In merito alla quantificazione, il
TAR non ha riconosciuto sussistere un danno di natura
non patrimoniale, bensì ha riconosciuto come provato un
danno di € 5.000,00, pari al costo del corso di studi
che il ricorrente ha dovuto sostenere.
Laura Biarella)
| istruzione | ripetente | esame di
maturità | Laura Biarella |
T.A.R.
Toscana - Firenze
Sezione I
Sentenza 24 novembre 2011, n. 1807
01807/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01970/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 1970 del 2007, proposto dal sig.
M. B., rappresentato e difeso dagli
avv.ti Andrea Pettini e Pietro Rizzo, con domicilio
eletto presso l’avv. Andrea Pettini in Firenze, via
Landucci n. 17;
contro
Ministero dell' Istruzione
Universita' e Ricerca, in persona del Ministro p.t., e
Liceo Artistico Statale Leon Battista Alberti di
Firenze, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via
degli Arazzieri n. 4;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad
ottenere dall'Amministrazione intimata a titolo di
risarcimento danni la somma di euro 5.000,00 per il
danno patrimoniale subito a causa del giudizio negativo
riportato in sede di esame di maturità annullato con la
sentenza TAR Toscana n. 394/2006, nonché una ulteriore
somma da quantificarsi in via equitativa ai sensi
dell'art.1226 c.c. a fronte dei danni non patrimoniali
subiti a causa dello stesso illegittimo giudizio, o
comunque la diversa somma che risulterà in corso di
causa e/o ritenuta di giustizia;
-e la conseguente condanna
dell'Amministrazione intimata al pagamento a favore
dell'attuale ricorrente del risarcimento come sopra
quantificato, il tutto con interessi, rivalutazione
monetaria e vittoria di spese ed onorari di causa.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Ministero dell' Istruzione Universita' e
Ricerca e del Liceo Artistico Statale Leon Battista
Alberti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 9 novembre 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’atto introduttivo del giudizio
il ricorrente espone di aver sostenuto, al termine
dell’anno scolastico 2003/2004, l’esame conclusivo del
corso di studi di istruzione secondaria superiore presso
il Liceo Artistico Statale Leon Battista Alberti di
Firenze e di non aver superato il suddetto esame, avendo
riportato il punteggio di 52/100. Espone altresì di aver
impugnato l’esito di tale esame dinanzi a questo
Tribunale, che con sentenza di questa stessa Sezione n.
394 del 2006 ha annullato gli atti gravati. Nelle more
del giudizio, tuttavia, il ricorrente aveva di nuovo
sostenuto l’ultimo anno di corso e affrontato
nuovamente, con esito positivo, l’esame finale.
Tanto premesso, il ricorrente
agisce in questa sede con azione risarcitoria, per
ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza
dell’attività amministrativa illegittima. In particolare
il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione al
risarcimento del danno patrimoniale – quantificato nella
misura di € 5.000,00 per il costo del “corso di studi”
che il ricorrente ha poi sostenuto presso un istituto
privato – oltre ai danni non patrimoniali subiti, di cui
si chiede la liquidazione forfetaria.
Le Amministrazioni statali intimate
si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Chiamata la causa alla pubblica
udienza del giorno 9 novembre 2011, relatore il cons.
Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da
verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per
la decisione.
Il Collegio rileva che nella specie
risultano sussistere tutti i presupposti per l’azione
risarcitoria da attività amministrativa illegittima.
In primo luogo, essendo passata in
giudicato la sentenza che ha annullato l’esito
dell’esame finale conseguito da M. B. al termine
dell’anno scolastico 2003/2004, è pacifico che l’atto
amministrativo individuato come fonte di danno (cioè
l’esito negativo del giudizio formulato dalla
commissione d’esame) fosse illegittimo.
In secondo luogo, può senz’altro
dirsi sussistere l’elemento soggettivo che deve di
necessità qualificare l’azione illegittima
dell’Amministrazione, al fine del risarcimento del danno
(che essendo ricondotto al risarcimento
extracontrattuale è sottoposto alla generale disciplina
di cui all’art. 2043 c.c.). Infatti nel caso di specie,
come risulta dalla sentenza n. 394 del 2006 di questa
Sezione, l’illegittimità dell’azione amministrativa si
sostanzia nella diretta violazione delle previsioni
ministeriali circa lo svolgimento delle prove nel corso
degli Esami di Stato, senza che sul punto possano dirsi
sussistere incertezze interpretative, contrasti
giurisprudenziali o altri elementi che possano far
dubitare della piena attribuibilità soggettiva
all’Amministrazione della condotta tenuta. L’art. 16
dell’ordinanza ministeriale 8 aprile 2003 n. 35
espressamente prevede che il colloquio finale dell’esame
debba vertere su tutte le materie dell’ultimo anno,
mentre è indiscusso che il B. sia stato sentito solo su
tre materie. D’altra parte l’Amministrazione, in questa
sede di giudizio risarcitorio, non ha in alcun modo
evidenziato la sussistenza di elementi che potessero far
rinvenire nel caso esaminato i presupposti di un errore
scusabile da parte della p.a.
In terzo luogo, deve affrontarsi il
tema della lesione dell’interesse sostanziale al bene
della vita. È noto che in materia di lesione di
interessi legittimi pretensivi la giurisprudenza
richiede, al fine dell’esito positivo del giudizio
risarcitorio, che le illegittimità riscontrate fossero
tali da evidenziare una illecita compressione degli
interessi sostanziali del cittadino, nel senso che,
all’esito di un giudizio prognostico condotto “ora per
allora”, possa dirsi che se le illegittimità
amministrative non vi fossero state sussiste una
consistente possibilità che l’amministrato avrebbe
conseguito il bene della vita cui aspirava. Il Collegio
ritiene che, nella specie, questo giudizio prognostico
positivo – da intendersi nel senso di sussistenza di
maggiori possibilità di esito positivo piuttosto che
negativo, con riferimento alla ipotetica attività
amministrativa legittima – sia rinvenibile, ciò tenendo
conto che M. B. fu all’epoca interrogato su solo 3
materie rispetto alle 16 contemplate nel programma
dell’ultimo anno di corso e fu soprattutto interrogato
su materie non particolarmente pregnanti dal punto di
vista dell’indirizzo di studi, essendo stato sentito in
italiano, storia e anatomia artistica e non nelle
tredici materie più significative in un corso di
“accademia” presso Liceo artistico (figura disegnata,
ornato disegnato, figura modellata, ornato modellato,
disegno geometrico, architettura, prospettiva, storia
dell’arte, ecc.). Alla luce di questi rilievi risulta
sussistere una consistente possibilità che, se fosse
stato sentito su tutte le materie, il ricorrente avrebbe
potuto riportare un esito positivo dell’esame.
In punto di danno risarcibile, il
Collegio evidenzia che è stato provato un danno
patrimoniale per € 5.000,00 pari al costo (documentato)
del corso di studi che il ricorrente ha dovuto ripetere.
Al contrario i profili di danno non patrimoniale sono
stati richiesti in termini assolutamente generici, nella
sostanza rimettendo tutto, anche la loro esatta
configurazione, alla valutazione equitativa del giudice.
Ne consegue che mentre può trovare accoglimento la
domanda risarcitoria con riferimento al danno
patrimoniale, non altrettanto può dirsi per quello non
patrimoniale. Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l’effetto condanna il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
scientifica al pagamento a favore di M. B., a titolo di
risarcimento del danno, della somma di € 5.000,00, oltre
interessi legali fino al soddisfo.
Condanna il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scientifica al pagamento delle spese del presente
giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre iva e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera
di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente FF
Riccardo Giani, Consigliere,
Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |