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Abusivismo, al giudice dell’esecuzione l’ultima parola sulla demolizione-Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 24 gennaio 2012 n. 2860-commento-Lex 24.it

 

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Tempi supplementari per l’ordine di demolizione di un fabbricato a seguito di una condanna per abusivismo edilizio. La sanzione infatti sfugge alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva. Il giudice dell’esecuzione, infatti, è sempre competente a valutare la compatibilità dell’ordine di demolizione con i provvedimenti dell’autorità amministrativa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 2860/2012, accogliendo il ricorso di un anziano signore di Afragola, un paesone in provincia di Napoli, che proprio a causa della applicazione di questi principi ha rischiato fino all’ultimo di perdere la casa.

 

 

 

Secondo la Cassazione, infatti, “in executivis” l’ordine di abbattimento deve essere revocato quando già sussistono delle determinazioni amministrative che si pongono in insanabile contrasto con la demolizione del manufatto. Mentre può essere sospeso se vi sono degli elementi concreti che fanno ragionevolmente presumere che tali provvedimenti saranno adottati in tempi brevi. Non basta invece, per la revoca o la sospensione, una “mera possibilità” di eventuali future determinazioni amministrative contrastanti con la demolizione.

 

 

 

Il tribunale di Napoli, però, in sede esecutiva aveva revocato la sospensione dell’ordine di demolizione impartito dal pretore perché il cittadino avrebbe sì proposto domanda di condono e pagato la relativa oblazione, ma non avrebbe corrisposto gli oneri accessori. A causa di questa omissione, secondo il giudice, la sanatoria sarebbe divenuta “una mera possibilità”.

 

 

 

Per la Cassazione, però, il giudice napoletano pur esercitando legittimamente il suo potere aveva travisato i fatti, perché gli oneri accessori, contrariamente a quanto da lui ricostruito, risultavano essere stati pagati. Perciò, venuta meno la ratio alla base della pronuncia, la Suprema Corte ha disposto il rinvio al giudice dell’esecuzione affinché valuti nuovamente i tempi e il possibile esito della procedura amministrativa per il rilascio della sanatoria.

 

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