Tempi supplementari per l’ordine di
demolizione di un fabbricato a seguito di una condanna
per abusivismo edilizio. La sanzione infatti sfugge alla
regola del giudicato ed è riesaminabile in fase
esecutiva. Il giudice dell’esecuzione, infatti, è sempre
competente a valutare la compatibilità dell’ordine di
demolizione con i provvedimenti dell’autorità
amministrativa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione,
con la sentenza 2860/2012, accogliendo il ricorso di un
anziano signore di Afragola, un paesone in provincia di
Napoli, che proprio a causa della applicazione di questi
principi ha rischiato fino all’ultimo di perdere la
casa.
Secondo la Cassazione, infatti, “in
executivis” l’ordine di abbattimento deve essere
revocato quando già sussistono delle determinazioni
amministrative che si pongono in insanabile contrasto
con la demolizione del manufatto. Mentre può essere
sospeso se vi sono degli elementi concreti che fanno
ragionevolmente presumere che tali provvedimenti saranno
adottati in tempi brevi. Non basta invece, per la revoca
o la sospensione, una “mera possibilità” di eventuali
future determinazioni amministrative contrastanti con la
demolizione.
Il tribunale di Napoli, però, in
sede esecutiva aveva revocato la sospensione dell’ordine
di demolizione impartito dal pretore perché il cittadino
avrebbe sì proposto domanda di condono e pagato la
relativa oblazione, ma non avrebbe corrisposto gli oneri
accessori. A causa di questa omissione, secondo il
giudice, la sanatoria sarebbe divenuta “una mera
possibilità”.
Per la Cassazione, però, il giudice
napoletano pur esercitando legittimamente il suo potere
aveva travisato i fatti, perché gli oneri accessori,
contrariamente a quanto da lui ricostruito, risultavano
essere stati pagati. Perciò, venuta meno la ratio alla
base della pronuncia, la Suprema Corte ha disposto il
rinvio al giudice dell’esecuzione affinché valuti
nuovamente i tempi e il possibile esito della procedura
amministrativa per il rilascio della sanatoria. |