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Concordato preventivo - Relazione
dell'attestatore - Verifica della reale consistenza del
patrimonio dell'azienda - Criteri di prudenza -
Contenuto.
Il giudizio dell'attestatore di cui
all'articolo 161, legge fallimentare non può limitarsi
alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati
contabili, dovendo, invece, desumere i dati in questione
dalla realtà dell'azienda che egli deve indagare e
verificare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Al fine di effettuare
l'attestazione della veridicità dei dati, il
professionista che attesta la relazione di cui
all'articolo 161, legge fallimentare deve verificare la
reale consistenza del patrimonio dell'azienda,
esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono.
Egli deve, quindi, accertare che i beni materiali ed
immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva,
brevetti, giacenze di magazzino, macchinario, beni
immobili, eccetera) siano esistenti e correttamente
valorizzati, anche prendendone visione diretta o, in
caso di dubbio, richiedendo apposite stime (senza che
ciò non lo esima da una valutazione critica della
stima); deve accertare che i crediti vantati siano
esistenti e concretamente esigibili, in quanto relativi
a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche
(circolarizzazione del credito, esame della situazione
patrimoniale del debitore, ecc.); deve accertare il
valore delle partecipazioni societarie calandosi nella
realtà della società partecipate. Il tutto con criterio
di prudenza ovvero assumendo, nel dubbio, le attività
esposte al valore più basso. Quanto alle passività, egli
deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno)
quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri
documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché
dalle informazioni che egli possa assumere presso
clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia
tenuto conto, nella proposta, della natura dei crediti
vantati nei suoi confronti (privilegiati o
chirografari), indagando la condizione del creditore e
la causa del credito; che il debitore abbia palesato
l'esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui
suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività
potenziali connesse agli obblighi contributivi o
fiscali, ovvero la posizione di garanzia assunta
rispetto ai lavoratori; che abbia adeguatamente
considerato i rischi connessi ai contenziosi pendenti o
prevedibili; che abbia risolto (o programmato di
risolvere) secondo legge e contratto i rapporti
giuridici pendenti. Anche in questo caso, dovrà seguire
criteri di prudenza assumendo, nel dubbio, al valore più
alto le passività accertate. Quanto al piano proposto
dal debitore, l'attestatore deve verificare che sia
concretamente attuabile, in relazione agli obiettivi che
si propone e alla specifica situazione concreta. È,
infatti, noto che l'aspetto della fattibilità del piano
è collegato al contenuto della proposta e alle modalità
individuate dal debitore stesso di superamento della
crisi di impresa. È evidente, allora, che diverse sono
le condizioni di fattibilità a seconda che il piano sia
liquidatorio o di ristrutturazione e contempli o meno la
prosecuzione dell'attività d'impresa. In ogni caso
l'attestatore dovrà dar conto dei criteri seguiti per
l'espressione del giudizio ed esplicitare il percorso
logico seguito nell'esame della fattibilità. È altresì
evidente che detto percorso deve essere tanto più
analitico quanto maggiore è la complessità del piano e
numerose sono le variabili cui è collegato. Tenuto conto
della funzione che egli deve assolvere (assicurare ai
creditori la serietà della proposta e la sua
praticabilità), il giudizio di fattibilità non deve
essere di "possibilità" o di "probabilità" - posto che
nella realtà fenomenica quasi tutto il possibile e la
probabilità non soddisfa alcun reale interesse dei
creditori - ma di concreta verosimiglianza, nel senso
che la situazione (necessariamente futura) prospettata
nel piano deve apparire il naturale sviluppo, secondo
logiche di esperienza e in base ai dettami delle
discipline economiche finanziarie, delle premesse del
piano e delle condotte attuative finalizzate alla sua
esecuzione. Anche in questo caso, l'attestatore dovrà
attenersi a criteri di prudenza, tenendo conto del fatto
che ai creditori non interessa la possibilità astratta,
ma la concreta praticabilità della soluzione proposta.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
vedi
sotto testo sentenza
Segnalazione del Prof. Avv.
Francesco Fimmanò 

















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