P&D.IT
Annalisa Gasparre ha la dote di
prospettare tematiche non soltanto attuali, ma anche di
rilevante impatto pratico nella realtà quotidiana dei
nostri Tribunali.
P&D propone oggi la questione del
potere di effettuare la costituzione di parte civile e
della sua delegabilità.
L'Autrice prende le mosse dalla
recente pronuncia della Sezione Terza della Cassazione
Penale, n. 2828, depositata il 24 gennaio 2012.
Buona lettura! (Paolo M. STORANI)
PARTE CIVILE. IL SOSTITUTO
PROCESSUALE NON PUO’ COSTITUIRSI. Cass. 2848/2012
Sulla distinzione tra la
delegabilità dei poteri processuali e sostanziali.
Il sostituto processuale non può
costituirsi parte civile all’udienza
se manca specifica procura in tal
senso; la sostituzione opera per le
attività defensionali e non per
quelle di procuratore speciale
incaricato di costituirsi parte
civile all’udienza.
La revoca della costituzione di
parte civile e delle correlative
statuizioni risarcitorie
rappresenta un severo monito rispetto a
prassi distorteo superficiali,
rivelando al contrario la necessità di
grande attenzione per il difensore
della parte civile anche negli
aspetti formali del suo intervento.
La domanda, crediamo, lecita è:
qualcuno riparerà quello che appare
(salvo smentita) un colossale
(grossolano) errore?
Cassazione penale, Sez. III -
Sent. n. 2848 del 24.01.2012 Pres.
Teresi – Rel. Franco
Con la sentenza in commento, la
Cassazione annullava sentenza di
condanna per violenza sessuale
limitatamente all’ammissione della
parte civile, perché la
costituzione non era avvenuta correttamente.
Deduceva l’imputato “violazione
degli artt. 76 e 102 cod. proc. pen. e
vizio di motivazione in ordine alla
ammissione della costituzione di
parte civile”, evidenziando che i
genitori della ragazza offesa
avevano rilasciato procura speciale
all’avv. G. C., ma la costituzione
era fatta in udienza dall’avv. G.
M., in base ad una delega dell’avv.
G.C. Assumeva il ricorrente che “la
sostituzione opera soltanto
rispetto al difensore e non anche
rispetto al procuratore speciale, il
quale soltanto è abilitato a
costituirsi parte civile in nome e per
conto del rappresentato. Del resto
l’avv. C. aveva espressamente
rilasciato la delega a sostituirlo
quale difensore di M.C. e non quale
procuratore speciale dei genitori
della ragazza”.
La Corte riteneva fondato il motivo
d’appello, atteso che i genitori
della persona offesa avevano
investito l’avvocato G.C. quale loro
procuratore speciale ai fini della
costituzione quale parte civile.
L’avvocato aveva predisposto l’atto
di costituzione di parte civile in
nome e per conto delle parti ma non
aveva esercitato l’azione civile
prima dell’udienza, con
notificazione all’imputato e al Pubblico
Ministero, attività del tutto
legittima, considerata la possibilità
legislativamente prevista di
costituirsi alla prima udienza (salvo non
poter più indicare mezzi di prova
ex art. 468 c.p.p.).
Sempre legittimamente, l’avvocato
difensore della persona offesa e
procuratore speciale non si
presentava alla prima udienza, ma delegava
a sostituirlo una collega G.M. La
delega – generica – però riguardava
solo i poteri processuali e non
quelli sostanziali, accorpati nel caso
concreto dall’assumere il primo
avvocato G.C. il duplice ruolo di
difensore e di procuratore
speciale. Altresì non erano presenti in
udienza i diretti interessati, i
genitori della persona offesa che
avrebbero potuto personalmente
dichiarare la propria volontà di
costituirsi parte civile ovvero
nominare il sostituto (difensore)
quale loro procuratore speciale.
È approdo risalente e consolidato
quello per cui l’azione civile può
essere esercitata o personalmente o
tramite procuratore speciale
abilitato a costituirsi in nome e
per conto del rappresentato, con le
modalità prescritte dagli artt. 76,
78 e 122 c.p.p. Nel caso in esame
la manifestazione della volontà di
costituirsi è stata resa – sia pur
depositando un atto a firma del
procuratore speciale – da un soggetto
che era semplicemente delegato del
difensore e non poteva compiere
attività di natura sostanziale qual
è quella di costituirsi parte
civile. Sotto questo profilo,
ricorda la Corte come siano “delegabili
le attività defensionali e non i
poteri di natura sostanziale”.
La giurisprudenza si è, in verità,
già pronunciata sulla questione
affermando che al sostituto del
difensore “compete l’esercizio dei
poteri rientranti nell’ambito del
mandato alle liti, e non spetta
l’esercizio di quei poteri, di
natura sostanziale o processuale, che
la parte del processo può
attribuire al proprio difensore con procura
speciale”, il che a dire che “al
sostituto del difensore della persona
offesa non spetta il potere di
costituzione di parte civile, che la
persona offesa o il danneggiato
possono delegare ad un terzo o al
difensore con apposita procura,
eventualmente contenuta nello stesso
atto con cui è rilasciato il
mandato alle liti” (Sez. IV, 13.5.2005,
n. 22601, Fiorenzano).
Riguardo alla possibilità per il
difensore della persona offesa di
nominare ex art. 102 c.p.p. un
proprio sostituto, la giurisprudenza ha
affermato che tale facoltà non
include il potere di costituirsi parte
civile, ferma la possibilità di
conservare validità per la
costituzione che avvenga in
presenza della stessa persona offesa,
presenza che equivale a
costituzione effettuata direttamente dal
titolare del diritto (Sez. III,
27.1.2006, n. 13699, Ibrahim),
rappresentando una sorta di
sanatoria (Sez. V, 3.2.2010, n. 19548,
Schirru).
E ancora: “Il sostituto processuale
del procuratore speciale nominato
dalla persona offesa non ha il
potere di costituirsi parte civile,
considerato che l’attribuzione al
difensore del potere di costituirsi
parte civile (legitimatio ad
causam) costituisce istituto diverso dal
rilascio del mandato alle liti
(rappresentanza processuale), in quanto
solo per quest’ultimo l’art. 102
cod. proc. pen. prevede la
possibilità della nomina di un
sostituto che eserciti i diritti e
assuma i doveri del difensore, con
la conseguenza che il sostituto
processuale non è legittimato a
esercitare l’azione civile nel
processo penale; né tale difetto di
legittimazione può essere, nella
specie, sanato mediante la presenza
in udienza della persona offesa,
stante l’assenza di quest’ultima”
(Sez. V, 23.10.2009, n. 6680,
Capuana).
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen.
- Sent. del 24.01.2012, n. 2848
Svolgimento del processo
Con sentenza 24.3.2004 il tribunale
di Taranto dichiarò T.A. colpevole
del reato di violenza sessuale per
avere durante una visita medica
palpeggiato la minore M.C. e lo
condannò alla pena di anni 6 di
reclusione, oltre pene accessorie
ed al risarcimento del danno in
favore della parte civile liquidato
in Euro 50.000,00.
La corte d’appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto, con la
sentenza in epigrafe, riconobbe
l’ipotesi lieve di cui all’art. 609
bis, ult. comma, cod. pen.,
rideterminò la pena in anni 2 e mesi 8 di
reclusione, eliminò le pene
accessorie e confermò le statuizioni
civili.
L’imputato propone ricorso per
cassazione deducendo:
1) violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla
sussistenza del fatto. Ricorda che
con l’atto di appello aveva
eccepito la mancanza di prova sulla
sussistenza del fatto ed in
particolare l’inattendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa
sotto diversi profili. La corte
d’appello ha rigettato l’eccezione con
una motivazione carente e
manifestamente illogica. In particolare,
illogicamente è stato sminuito
l’episodio, riferito anche dal teste
Mi. , della richiesta di Euro
100,00 da parte della ragazza al medico.
Illogicamente è stata ritenuta
irrilevante la censura relativa alla
inverosimiglianza del luogo in cui
sarebbero accaduti i fatti, ossia
in uno studio confinante con
l’abitazione e col porticato, dove si
trovavano la moglie dell’imputato
ed altre persone, fra cui il Mi. .
Erroneamente non sono state prese
in considerazione le contraddizioni
tra quanto dichiarato dalla ragazza
in dibattimento e quanto riferito
con la querela e con le
informazioni rese alla polizia giudiziaria per
la sola ragione che la querela non
era stata acquisita e non erano
state fatte formali contestazioni,
mentre le contestazioni erano state
fatte correttamente e comunque la
teste aveva riconosciuto
l’inesattezza delle sue precedenti
dichiarazioni e quindi non era
necessario acquisirle.
2) violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla mancata
concessione delle attenuanti
generiche, perché la relativa richiesta è
stata rigettata con una motivazione
meramente apparente e di stile e
quindi inesistente nonché senza
tener conto della riconosciuta
sussistenza della ipotesi lieve.
3) violazione dell’art. 133 cod.
pen. e vizio di motivazione in ordine
alla determinazione della pena che
è stata quantificata in una misura
discostante non poco dal minimo,
senza la benché minima motivazione,
consistente in una mera frase di
stile, e in modo manifestamente
illogico.
4) violazione degli artt. 76 e 102
cod. proc. pen. e vizio di
motivazione in ordine alla
ammissione della costituzione di parte
civile. Rileva che i genitori della
ragazza avevano a tal fine
rilasciato procura speciale
all’avv. G. C., ma la costituzione è stata
fatta in udienza dall’avv. G. M.,
in base ad una delega dell’avv. C.
che non aveva poteri processuali.
La sostituzione opera soltanto
rispetto al difensore e non anche
rispetto al procuratore speciale, il
quale soltanto è abilitato a
costituirsi parte civile in nome e per
conto del rappresentato. Del resto
l’avv. C. aveva espressamente
rilasciato la delega a sostituirlo
quale difensore di M.C. e non quale
procuratore speciale dei genitori
della ragazza.
5) violazione dell’art. 538 cod.
proc. pen. e vizio di motivazione in
relazione alla condanna al
risarcimento del danno nella misura di Euro
50.000,00 mentre la domanda
risarcitoria riguardava i danni da
liquidarsi in separata sede. La
liquidazione dei danni è comunque
erronea e manifestamente illogica
perché si basa su elementi estranei
al danno, quale la condizione
economica sociale dell’imputato.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il primo
motivo sia infondato perché, sia pure
stringatamente e con una poco
consona modalità di scrittura, la corte
d’appello ha fornito congrua,
specifica ed adeguata motivazione sulle
ragioni per le quali ha rigettato i
motivi di appello ed ha ritenuto
provata la responsabilità
dell’imputato per il fatto contestatogli,
soprattutto sulla base delle
dichiarazioni della ragazza, ritenute
plausibilmente attendibili, perché
credibili, logiche, lineari e non
contraddittorie. In particolare,
quanto alla presunta richiesta di
denaro, ha ritenuto l’episodio
irrilevante e comunque incredibile,
nonché privo di connotazioni
logiche o narrative idonee ad
attribuirgli un qualche
significato, se non quello di una
inutilizzabile allusione. Quanto
alla ubicazione dello studio, la
corte d’appello la ha parimenti
ritenuta, con plausibile motivazione,
irrilevante perché lo studio era
chiuso, staccato ed autonomo rispetto
all’abitazione del medico; nonché
perché il gesto dell’imputato aveva
avuto natura impulsiva ed
indipendente da possibili inibizioni. Quanto
alle dedotte contraddizioni del
racconto fatto in dibattimento dalla
ragazza con quanto riferito nella
querela ed alla polizia giudiziaria
- a parte l’accenno (effettivamente
manifestamente illogico ed
inesatto) alla mancanza di
contestazioni in senso tecnico ed alla
assenza degli atti - la corte
d’appello ha poi, con un apprezzamento
di fatto, escluso l’esistenza di
contraddizioni perché la giovane
aveva spiegato, con accenti di
assoluta credibilità, per la semplicità
del resoconto, le precedenti
perplessità sulle attenzioni
dell’imputato che intendeva
sottoporla ad una sua visita ginecologica.
Ritiene anche il Collegio che la
corte d’appello abbia altresì fornito
congrua, specifica ed adeguata
motivazione sull’esercizio del proprio
potere discrezionale in ordine alla
determinazione della pena, ivi
compreso il diniego delle
attenuanti generiche, avendo evidenziato che
non era stato prospettato neppure
un motivo per concederle e che i
precedenti dell’imputato, anche
specifici, inducevano comunque ad
escluderle, mentre la pena era
stata fissata in misura ritenuta equa
secondo i parametri dell’art. 133
cod. pen.
Il Collegio invece, fondato il
quarto motivo, ritenendo erronea
l’affermazione della corte
d’appello secondo cui la costituzione di
parte civile dei genitori della
ragazza sarebbe stata legittima perché
l’avvocato presente in udienza
avrebbe avuto la sua investitura quale
delegato dell’avvocato procuratore.
Nella specie è accaduto che i
genitori della persona offesa
avevano nominato loro procuratore
speciale per costituirsi parte
civile nel presente giudizio l’avv. G.
C. L’avv. C. predispose la
costituzione di parte civile in nome e per
conto delle parti ma non esercitò
l’azione civile prima dell’udienza,
mediante notificazione dell’atto
all’imputato, e non fu presente alla
relativa udienza, nella quale si
presentò invece l’avv. G. M. quale
sua sostituta, in forza di una
semplice nota dell’avv. C. che la
delegava appunto a sostituirlo
nella udienza del 3.12.2003 “quale
difensore di M.C. “, e non dei
genitori legittimati a costituirsi
parte civile. In udienza, poi,
l’avv. M. depositò l’atto di
costituzioni di parte civile
sottoscritto dall’avv. C..
Deve anche subito osservarsi che
dal verbale di udienza non risulta
che fossero presenti i genitori
della ragazza, M.S. e C.T. , che
intendevano appunto costituirsi
parte civile.
Orbene, sul punto la giurisprudenza
di questa Corte è pacifica e
costante (e non vi sono ragioni per
disattenderla) nel senso che -
oltre che personalmente - l’azione
civile può essere esercitata
soltanto da un procuratore speciale
abilitato a costituirsi in nome e
per conto del rappresentato,
secondo le prescrizioni modali degli
artt. 76, 78 e 122 cod. proc. pen.,
e non anche dal suo sostituto
processuale (privo di procura
speciale), il quale opera in maniera
vicaria rispetto al difensore e non
al procuratore speciale. Sono
invero delegabili le attività
defensionali e non i poteri di natura
sostanziale. L’atto contenente la
manifestazione di volontà del
procuratore speciale di costituirsi
parte civile poteva anche essere
presentato prima dell’udienza ai
sensi dell’art. 78, comma 2, cod.
proc. pen., ma in tal caso avrebbe
dovuto essere notificato
all’imputato, il che nella specie
non risulta essere stato fatto. In
udienza, la manifestazione di
volontà poteva essere resa solo dalle
parti personalmente o da un loro
procuratore speciale, mentre nella
specie è stata fatta (sia pur
depositando un atto a firma del
procuratore speciale) da un
soggetto che era semplice delegato del
difensore e non aveva una procura
speciale per il compimento della
attività di natura sostanziale e
non processuale.
Sulla questione la giurisprudenza
ha invero affermato che: “Al
sostituto del difensore compete
l’esercizio dei poteri rientranti
nell’ambito del mandato alle liti,
e non spetta l’esercizio di quei
poteri, di natura sostanziale o
processuale, che la parte del processo
può attribuire al proprio difensore
con procura speciale. In
particolare, al sostituto del
difensore della persona offesa non
spetta il potere di costituzione di
parte civile, che la persona
offesa o il danneggiato possono
delegare ad un terzo o al difensore
con apposita procura, eventualmente
contenuta nello stesso atto con
cui è rilasciato il mandato alle
liti” (Sez. IV, 13.5.2005, n. 22601,
Fiorenzano, m. 231793); “La nomina,
da parte del difensore della
persona offesa, ai sensi dell’art.
102 cod. proc. pen., di un proprio
sostituto, non attribuisce a
quest’ultimo il potere di costituirsi
parte civile, rimanendo tuttavia
salva la validità della costituzione
ove questa avvenga in presenza
della stessa persona offesa, nel qual
caso essa deve ritenersi effettuata
direttamente dal titolare del
relativo diritto” (Sez. III,
27.1.2006, n. 13699, Ibrahim, m.
234.742); “Il sostituto processuale
del procuratore speciale nominato
dalla persona offesa non ha il
potere di costituirsi parte civile,
considerato che l’attribuzione al
difensore del potere di costituirsi
parte civile (legitimatio ad
causam) costituisce istituto diverso dal
rilascio del mandato alle liti
(rappresentanza processuale), in quanto
solo per quest’ultimo l’art. 102
cod. proc. pen. prevede la
possibilità della nomina di un
sostituto che eserciti i diritti e
assuma i doveri del difensore, con
la conseguenza che il sostituto
processuale non è legittimato a
esercitare l’azione civile nel
processo penale; né tale difetto di
legittimazione può essere, nella
specie, sanato mediante la presenza
in udienza della persona offesa,
stante l’assenza di quest’ultima”
(Sez. V, 23.10.2009, n. 6680,
Capuana, m. 246147); “La nomina di
un sostituto processuale (art. 102
cod. proc. pen.) attribuisce al
sostituto i poteri derivanti al
difensore dal mandato alle liti
(rappresentanza processuale), ma non i
poteri di natura sostanziale o
processuale che la parte può attribuire
al difensore, tra cui è da
ricomprendere il potere di costituirsi
parte civile, è delegabile solo
dalla persona offesa o dal
danneggiato, ma non dal procuratore
speciale; tuttavia, l’assenza di
legittimazione del sostituto
processuale ad esercitare l’azione civile
nel processo penale può essere
sanata mediante la presenza in udienza
della persona offesa, che consente
di ritenere la costituzione diparte
civile come avvenuta personalmente”
(Sez. V, 3.2.2010, n. 19548,
Schirru, m. 247497).
Dunque, nella specie la
costituzione di parte civile va dichiarata
illegittima (insieme alla relativa
ordinanza ammissiva ed agli atti
conseguenti) e perciò nulla e va
quindi revocata. Di conseguenza vanno
annullate le statuizioni civili.
In conclusione, la sentenza
impugnata deve essere annullata senza
rinvio limitatamente alla
costituzione di parte civile, che deve
essere esclusa, nonché alle
relative statuizioni civili, che rimangono
di conseguenza caducate. Nel resto
il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza
impugnata limitatamente alla
costituzione di parte civile, che
esclude, nonché alle statuizioni
civili. Rigetta il ricorso nel resto.
Depositata in Cancelleria il
24.01.2012 |