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PARTE CIVILE - IL SOSTITUTO PROCESSUALE NON PUO' COSTITUIRSI" - Cass. Pen. 2828/2012 - Annalisa GASPARRE

 

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Annalisa Gasparre ha la dote di prospettare tematiche non soltanto attuali, ma anche di rilevante impatto pratico nella realtà quotidiana dei nostri Tribunali.

 

P&D propone oggi la questione del potere di effettuare la costituzione di parte civile e della sua delegabilità.

 

L'Autrice prende le mosse dalla recente pronuncia della Sezione Terza della Cassazione Penale, n. 2828, depositata il 24 gennaio 2012.

 

Buona lettura! (Paolo M. STORANI)

 

PARTE CIVILE. IL SOSTITUTO PROCESSUALE NON PUO’ COSTITUIRSI. Cass. 2848/2012

 

Sulla distinzione tra la delegabilità dei poteri processuali e sostanziali.

 

Il sostituto processuale non può costituirsi parte civile all’udienza

se manca specifica procura in tal senso; la sostituzione opera per le

attività defensionali e non per quelle di procuratore speciale

incaricato di costituirsi parte civile all’udienza.

 

La revoca della costituzione di parte civile e delle correlative

statuizioni risarcitorie rappresenta un severo monito rispetto a

prassi distorteo superficiali, rivelando al contrario la necessità di

grande attenzione per il difensore della parte civile anche negli

aspetti formali del suo intervento.

 

La domanda, crediamo, lecita è: qualcuno riparerà quello che appare

(salvo smentita) un colossale (grossolano) errore?

 

 

 

Cassazione penale, Sez. III - Sent. n. 2848 del 24.01.2012 Pres.

Teresi – Rel. Franco

 

Con la sentenza in commento, la Cassazione annullava sentenza di

condanna per violenza sessuale limitatamente all’ammissione della

parte civile, perché la costituzione non era avvenuta correttamente.

Deduceva l’imputato “violazione degli artt. 76 e 102 cod. proc. pen. e

vizio di motivazione in ordine alla ammissione della costituzione di

parte civile”, evidenziando che i genitori della ragazza offesa

avevano rilasciato procura speciale all’avv. G. C., ma la costituzione

era fatta in udienza dall’avv. G. M., in base ad una delega dell’avv.

G.C. Assumeva il ricorrente che “la sostituzione opera soltanto

rispetto al difensore e non anche rispetto al procuratore speciale, il

quale soltanto è abilitato a costituirsi parte civile in nome e per

conto del rappresentato. Del resto l’avv. C. aveva espressamente

rilasciato la delega a sostituirlo quale difensore di M.C. e non quale

procuratore speciale dei genitori della ragazza”.

 

La Corte riteneva fondato il motivo d’appello, atteso che i genitori

della persona offesa avevano investito l’avvocato G.C. quale loro

procuratore speciale ai fini della costituzione quale parte civile.

L’avvocato aveva predisposto l’atto di costituzione di parte civile in

nome e per conto delle parti ma non aveva esercitato l’azione civile

prima dell’udienza, con notificazione all’imputato e al Pubblico

Ministero, attività del tutto legittima, considerata la possibilità

legislativamente prevista di costituirsi alla prima udienza (salvo non

poter più indicare mezzi di prova ex art. 468 c.p.p.).

 

Sempre legittimamente, l’avvocato difensore della persona offesa e

procuratore speciale non si presentava alla prima udienza, ma delegava

a sostituirlo una collega G.M. La delega – generica – però riguardava

solo i poteri processuali e non quelli sostanziali, accorpati nel caso

concreto dall’assumere il primo avvocato G.C. il duplice ruolo di

difensore e di procuratore speciale. Altresì non erano presenti in

udienza i diretti interessati, i genitori della persona offesa che

avrebbero potuto personalmente dichiarare la propria volontà di

costituirsi parte civile ovvero nominare il sostituto (difensore)

quale loro procuratore speciale.

 

È approdo risalente e consolidato quello per cui l’azione civile può

essere esercitata o personalmente o tramite procuratore speciale

abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato, con le

modalità prescritte dagli artt. 76, 78 e 122 c.p.p. Nel caso in esame

la manifestazione della volontà di costituirsi è stata resa – sia pur

depositando un atto a firma del procuratore speciale – da un soggetto

che era semplicemente delegato del difensore e non poteva compiere

attività di natura sostanziale qual è quella di costituirsi parte

civile. Sotto questo profilo, ricorda la Corte come siano “delegabili

le attività defensionali e non i poteri di natura sostanziale”.

 

La giurisprudenza si è, in verità, già pronunciata sulla questione

affermando che al sostituto del difensore “compete l’esercizio dei

poteri rientranti nell’ambito del mandato alle liti, e non spetta

l’esercizio di quei poteri, di natura sostanziale o processuale, che

la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura

speciale”, il che a dire che “al sostituto del difensore della persona

offesa non spetta il potere di costituzione di parte civile, che la

persona offesa o il danneggiato possono delegare ad un terzo o al

difensore con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso

atto con cui è rilasciato il mandato alle liti” (Sez. IV, 13.5.2005,

n. 22601, Fiorenzano).

 

Riguardo alla possibilità per il difensore della persona offesa di

nominare ex art. 102 c.p.p. un proprio sostituto, la giurisprudenza ha

affermato che tale facoltà non include il potere di costituirsi parte

civile, ferma la possibilità di conservare validità per la

costituzione che avvenga in presenza della stessa persona offesa,

presenza che equivale a costituzione effettuata direttamente dal

titolare del diritto (Sez. III, 27.1.2006, n. 13699, Ibrahim),

rappresentando una sorta di sanatoria (Sez. V, 3.2.2010, n. 19548,

Schirru).

 

E ancora: “Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato

dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile,

considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi

parte civile (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal

rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto

solo per quest’ultimo l’art. 102 cod. proc. pen. prevede la

possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e

assuma i doveri del difensore, con la conseguenza che il sostituto

processuale non è legittimato a esercitare l’azione civile nel

processo penale; né tale difetto di legittimazione può essere, nella

specie, sanato mediante la presenza in udienza della persona offesa,

stante l’assenza di quest’ultima” (Sez. V, 23.10.2009, n. 6680,

Capuana).

 

 

Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 24.01.2012, n. 2848

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza 24.3.2004 il tribunale di Taranto dichiarò T.A. colpevole

del reato di violenza sessuale per avere durante una visita medica

palpeggiato la minore M.C. e lo condannò alla pena di anni 6 di

reclusione, oltre pene accessorie ed al risarcimento del danno in

favore della parte civile liquidato in Euro 50.000,00.

 

La corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la

sentenza in epigrafe, riconobbe l’ipotesi lieve di cui all’art. 609

bis, ult. comma, cod. pen., rideterminò la pena in anni 2 e mesi 8 di

reclusione, eliminò le pene accessorie e confermò le statuizioni

civili.

 

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

 

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla

sussistenza del fatto. Ricorda che con l’atto di appello aveva

eccepito la mancanza di prova sulla sussistenza del fatto ed in

particolare l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa

sotto diversi profili. La corte d’appello ha rigettato l’eccezione con

una motivazione carente e manifestamente illogica. In particolare,

illogicamente è stato sminuito l’episodio, riferito anche dal teste

Mi. , della richiesta di Euro 100,00 da parte della ragazza al medico.

Illogicamente è stata ritenuta irrilevante la censura relativa alla

inverosimiglianza del luogo in cui sarebbero accaduti i fatti, ossia

in uno studio confinante con l’abitazione e col porticato, dove si

trovavano la moglie dell’imputato ed altre persone, fra cui il Mi. .

Erroneamente non sono state prese in considerazione le contraddizioni

tra quanto dichiarato dalla ragazza in dibattimento e quanto riferito

con la querela e con le informazioni rese alla polizia giudiziaria per

la sola ragione che la querela non era stata acquisita e non erano

state fatte formali contestazioni, mentre le contestazioni erano state

fatte correttamente e comunque la teste aveva riconosciuto

l’inesattezza delle sue precedenti dichiarazioni e quindi non era

necessario acquisirle.

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata

concessione delle attenuanti generiche, perché la relativa richiesta è

stata rigettata con una motivazione meramente apparente e di stile e

quindi inesistente nonché senza tener conto della riconosciuta

sussistenza della ipotesi lieve.

3) violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine

alla determinazione della pena che è stata quantificata in una misura

discostante non poco dal minimo, senza la benché minima motivazione,

consistente in una mera frase di stile, e in modo manifestamente

illogico.

4) violazione degli artt. 76 e 102 cod. proc. pen. e vizio di

motivazione in ordine alla ammissione della costituzione di parte

civile. Rileva che i genitori della ragazza avevano a tal fine

rilasciato procura speciale all’avv. G. C., ma la costituzione è stata

fatta in udienza dall’avv. G. M., in base ad una delega dell’avv. C.

che non aveva poteri processuali. La sostituzione opera soltanto

rispetto al difensore e non anche rispetto al procuratore speciale, il

quale soltanto è abilitato a costituirsi parte civile in nome e per

conto del rappresentato. Del resto l’avv. C. aveva espressamente

rilasciato la delega a sostituirlo quale difensore di M.C. e non quale

procuratore speciale dei genitori della ragazza.

5) violazione dell’art. 538 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in

relazione alla condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro

50.000,00 mentre la domanda risarcitoria riguardava i danni da

liquidarsi in separata sede. La liquidazione dei danni è comunque

erronea e manifestamente illogica perché si basa su elementi estranei

al danno, quale la condizione economica sociale dell’imputato.

 

Motivi della decisione

 

Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato perché, sia pure

stringatamente e con una poco consona modalità di scrittura, la corte

d’appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle

ragioni per le quali ha rigettato i motivi di appello ed ha ritenuto

provata la responsabilità dell’imputato per il fatto contestatogli,

soprattutto sulla base delle dichiarazioni della ragazza, ritenute

plausibilmente attendibili, perché credibili, logiche, lineari e non

contraddittorie. In particolare, quanto alla presunta richiesta di

denaro, ha ritenuto l’episodio irrilevante e comunque incredibile,

nonché privo di connotazioni logiche o narrative idonee ad

attribuirgli un qualche significato, se non quello di una

inutilizzabile allusione. Quanto alla ubicazione dello studio, la

corte d’appello la ha parimenti ritenuta, con plausibile motivazione,

irrilevante perché lo studio era chiuso, staccato ed autonomo rispetto

all’abitazione del medico; nonché perché il gesto dell’imputato aveva

avuto natura impulsiva ed indipendente da possibili inibizioni. Quanto

alle dedotte contraddizioni del racconto fatto in dibattimento dalla

ragazza con quanto riferito nella querela ed alla polizia giudiziaria

- a parte l’accenno (effettivamente manifestamente illogico ed

inesatto) alla mancanza di contestazioni in senso tecnico ed alla

assenza degli atti - la corte d’appello ha poi, con un apprezzamento

di fatto, escluso l’esistenza di contraddizioni perché la giovane

aveva spiegato, con accenti di assoluta credibilità, per la semplicità

del resoconto, le precedenti perplessità sulle attenzioni

dell’imputato che intendeva sottoporla ad una sua visita ginecologica.

Ritiene anche il Collegio che la corte d’appello abbia altresì fornito

congrua, specifica ed adeguata motivazione sull’esercizio del proprio

potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, ivi

compreso il diniego delle attenuanti generiche, avendo evidenziato che

non era stato prospettato neppure un motivo per concederle e che i

precedenti dell’imputato, anche specifici, inducevano comunque ad

escluderle, mentre la pena era stata fissata in misura ritenuta equa

secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen.

 

Il Collegio invece, fondato il quarto motivo, ritenendo erronea

l’affermazione della corte d’appello secondo cui la costituzione di

parte civile dei genitori della ragazza sarebbe stata legittima perché

l’avvocato presente in udienza avrebbe avuto la sua investitura quale

delegato dell’avvocato procuratore. Nella specie è accaduto che i

genitori della persona offesa avevano nominato loro procuratore

speciale per costituirsi parte civile nel presente giudizio l’avv. G.

C. L’avv. C. predispose la costituzione di parte civile in nome e per

conto delle parti ma non esercitò l’azione civile prima dell’udienza,

mediante notificazione dell’atto all’imputato, e non fu presente alla

relativa udienza, nella quale si presentò invece l’avv. G. M. quale

sua sostituta, in forza di una semplice nota dell’avv. C. che la

delegava appunto a sostituirlo nella udienza del 3.12.2003 “quale

difensore di M.C. “, e non dei genitori legittimati a costituirsi

parte civile. In udienza, poi, l’avv. M. depositò l’atto di

costituzioni di parte civile sottoscritto dall’avv. C..

 

Deve anche subito osservarsi che dal verbale di udienza non risulta

che fossero presenti i genitori della ragazza, M.S. e C.T. , che

intendevano appunto costituirsi parte civile.

Orbene, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è pacifica e

costante (e non vi sono ragioni per disattenderla) nel senso che -

oltre che personalmente - l’azione civile può essere esercitata

soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e

per conto del rappresentato, secondo le prescrizioni modali degli

artt. 76, 78 e 122 cod. proc. pen., e non anche dal suo sostituto

processuale (privo di procura speciale), il quale opera in maniera

vicaria rispetto al difensore e non al procuratore speciale. Sono

invero delegabili le attività defensionali e non i poteri di natura

sostanziale. L’atto contenente la manifestazione di volontà del

procuratore speciale di costituirsi parte civile poteva anche essere

presentato prima dell’udienza ai sensi dell’art. 78, comma 2, cod.

proc. pen., ma in tal caso avrebbe dovuto essere notificato

all’imputato, il che nella specie non risulta essere stato fatto. In

udienza, la manifestazione di volontà poteva essere resa solo dalle

parti personalmente o da un loro procuratore speciale, mentre nella

specie è stata fatta (sia pur depositando un atto a firma del

procuratore speciale) da un soggetto che era semplice delegato del

difensore e non aveva una procura speciale per il compimento della

attività di natura sostanziale e non processuale.

 

Sulla questione la giurisprudenza ha invero affermato che: “Al

sostituto del difensore compete l’esercizio dei poteri rientranti

nell’ambito del mandato alle liti, e non spetta l’esercizio di quei

poteri, di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo

può attribuire al proprio difensore con procura speciale. In

particolare, al sostituto del difensore della persona offesa non

spetta il potere di costituzione di parte civile, che la persona

offesa o il danneggiato possono delegare ad un terzo o al difensore

con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con

cui è rilasciato il mandato alle liti” (Sez. IV, 13.5.2005, n. 22601,

Fiorenzano, m. 231793); “La nomina, da parte del difensore della

persona offesa, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., di un proprio

sostituto, non attribuisce a quest’ultimo il potere di costituirsi

parte civile, rimanendo tuttavia salva la validità della costituzione

ove questa avvenga in presenza della stessa persona offesa, nel qual

caso essa deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del

relativo diritto” (Sez. III, 27.1.2006, n. 13699, Ibrahim, m.

234.742); “Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato

dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile,

considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi

parte civile (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal

rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto

solo per quest’ultimo l’art. 102 cod. proc. pen. prevede la

possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e

assuma i doveri del difensore, con la conseguenza che il sostituto

processuale non è legittimato a esercitare l’azione civile nel

processo penale; né tale difetto di legittimazione può essere, nella

specie, sanato mediante la presenza in udienza della persona offesa,

stante l’assenza di quest’ultima” (Sez. V, 23.10.2009, n. 6680,

Capuana, m. 246147); “La nomina di un sostituto processuale (art. 102

cod. proc. pen.) attribuisce al sostituto i poteri derivanti al

difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i

poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire

al difensore, tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi

parte civile, è delegabile solo dalla persona offesa o dal

danneggiato, ma non dal procuratore speciale; tuttavia, l’assenza di

legittimazione del sostituto processuale ad esercitare l’azione civile

nel processo penale può essere sanata mediante la presenza in udienza

della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione diparte

civile come avvenuta personalmente” (Sez. V, 3.2.2010, n. 19548,

Schirru, m. 247497).

Dunque, nella specie la costituzione di parte civile va dichiarata

illegittima (insieme alla relativa ordinanza ammissiva ed agli atti

conseguenti) e perciò nulla e va quindi revocata. Di conseguenza vanno

annullate le statuizioni civili.

 

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza

rinvio limitatamente alla costituzione di parte civile, che deve

essere esclusa, nonché alle relative statuizioni civili, che rimangono

di conseguenza caducate. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

 

P.Q.M.

 

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza

impugnata limitatamente alla costituzione di parte civile, che

esclude, nonché alle statuizioni civili. Rigetta il ricorso nel resto.

 

Depositata in Cancelleria il 24.01.2012

 

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