P&D.IT
E’ affetto da eccesso di potere,
per sviamento dalla causa tipica, l’atto impositivo del
vincolo storico ed artistico che lungi dall’essere
motivato con riferimento all’importanza storico
artistico o culturale del bene e dalle finalità della
sua conservazione, sia motivato da finalità di tipo
urbanistico con successiva trasformazione dell’area.
E’ questo il principio affermato
dal T.A.R. Campania con la sentenza n. 707 depositata il
9 febbraio 2012 che risolve la lunga querelle tra
l’Istituto Diocesano territoriale ed il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, iniziata nel maggio 2009
con la dichiarazione di interesse culturale del bene
denominato Circolo Ufficiali presso Caserta.
La contestazione principale avverso
il decreto si fonda sull’osservazione che attraverso
l’utilizzo di una norma diretta a salvaguardare i beni
storico artistici e culturali e il ricorso al
correlativo esercizio del potere, viene dettata una
prescrizione urbanistica per la creazione di un parco
urbano, senza nulla di storico, con finalità dirette ad
implementare il turismo e risolvere un problema di cave,
con previo adattamento dei presunti edifici storici.
Il T.A.R. Campania accoglie tale
impostazione non potendo fare altro che dichiarare a
tutta evidenza che tali finalità devono essere
perseguite attraverso gli strumenti urbanistici, ed
eventualmente attraverso la successiva espropriazione
dell’area da parte del competente ente locale.
Da qui la soccombenza del Ministero
con annullamento del Decreto di vincolo e liquidazione
delle spese in € 2000,00.
N. 00707/2012
REG.PROV.COLL.
N. 04780/2009
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 4780 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Istituto Diocesano Per il
Sostentamento del Clero di Caserta, rappresentato e
difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto
insieme al medesimo in Napoli, via Po,1 presso lo studio
dell’avv. D. Sorgente;
contro
Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali - Soprintendenza Beni Architettonici e
Paesaggistici di Napoli e Provincia rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso cui è ope legis domiciliato in Napoli,
via Diaz, 11;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
del Decreto n. 532 del 21 maggio
2009 del Direttore Regionale della Direzione Regionale
dei Beni Architettonici e Paesaggistici della Campania
con il quale è stato dichiarato di interesse
particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma
3, lett. a) del Dlgs. 42/2004, il bene denominato
Circolo Ufficiali – Ufficio e Comandi, distinto a
Caserta al C.T. foglio 43 particella 109, 69,71,
72,73,74,75,76,77,78,96 e 97 e dei relativi atti
presupposti;
quanto al ricorso per motivi
aggiunti:
del decreto n. 733 del 31 maggio
2010 del Direttore Regionale della Direzione Regionale
dei Beni Architettonici e Paesaggistici della Campania
con il quale è stato dichiarato di interesse
particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma
3, lett. a) del Dlgs. 42/20042004, il bene denominato
“ex Ma.CRI.Co” distinto a Caserta al C.T. foglio 43,
particella 24,79,80,81,82,83,84,85 e 86 e dei relativi
atti presupposti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti
e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per
conto del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 24 novembre 2011 la dott.ssa Diana Caminiti e
uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato in data 8
settembre 2009 e depositato il successivo 16 settembre,
l’Istituto Diocesano Per il Sostentamento del Clero di
Caserta ha impugnato il decreto n. 532 del 21 maggio
2009 del Direttore Regionale della Direzione Regionale
dei Beni Architettonici e Paesaggistici della Campania,
con il quale è stato dichiarato di interesse
particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma
3, lett. a) del Dlgs. 42/2004, il bene denominato
Circolo Ufficiali – Ufficio e Comandi, distinto a
Caserta al C.T. foglio 43 particella 109, 69,71,
72,73,74,75,76,77,78,96 e 97 e i relativi atti
presupposti, fra cui la relazione storico e artistica
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Caserta e Benevento, allegato al
medesimo decreto.
2. A sostegno del ricorso ha
dedotto in punto di fatto di essere proprietaria del
terreno oggetto dell’impugnato decreto, denominato
Ma.CRIC.CO, sul quale nel corso del tempo le Forze
Armate avevano costruito per le loro necessità una serie
di capannoni ed edifici a partire dal dopoguerra, privi
di qualsivoglia valore storico e realizzati per lo più
con eternit e cemento armato.
2.1 A seguito della dismissione di
tale terreno ad opera delle Forze Armate e della
riconsegna a parte ricorrente, lo stesso era stato fatto
oggetto di opposti interessi di gruppi imprenditoriali e
di associazioni, in ordine alla sua destinazione.
2.2 L’istituto Diocesano non si era
mai opposto alla sua acquisizione alla mano pubblica,
previo pagamento di un giusto indennizzo e quindi
all’avvio della procedura espropriativa dell’area in
vista della realizzazione delle celebrazioni per il 150°
anno dell’Unità d’Italia, e pertanto non si era neanche
opposto al decreto n. 436 del 2008 con il quale l’area
era stata sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 10
comma 3 Dlgs. 42/2004.
2.3. La procedura espropriativa
peraltro non era stata portata a termine.
2.4 Da ciò l’interesse di parte
ricorrente all’impugnativa del decreto n. 532 del 21
maggio 2009 che nella prospettazione attorea comporta un
ulteriore deprezzamento dell’area.
3. Ciò posto in punto di fatto,
parte ricorrente ha formulato in un unico motivo di
ricorso le seguenti censure avverso il decreto de quo:
Eccesso di potere per sviamento;
Violazione e falsa applicazione art. 10, 12, 13 Dlgs.
42/2004; Difetto di motivazione; Perplessità; Difetto di
istruttoria, Inesatta configurazione della realtà.
3.1 Secondo parte ricorrente il
decreto gravato si presenta innanzitutto violativo del
combinato disposto degli artt. 13 e 10 Dlgs. 42/2004, in
quanto ai sensi dell’art. 13 “la dichirazione di
notevole interesse storico deve accertare la sussistenza
nella cosa che ne forma oggetto dell’interesse richiesto
dall’art. 10 comma 3”.
Infatti nella relazione storico
artistica allegata al decreto nulla si dice in ordine
all’importanza storico artistica dei manufatti costruiti
dopo la II guerra mondiale se non il fatto - non
corrispondente alla realtà - che gli stessi sono
realizzati in tufo, nonché la circostanza che detta area
ex Ma.CRI.CO denominata in passato “Campo di Marte” era
destinata alle esercitazioni dell’esercito borbonico.
Peraltro – deduce parte ricorrente
– su tale area non vi è alcun manufatto risalente
all’epoca borbonica, in quanto tutti i manufatti
presenti sono stati realizzati nel dopoguerra, tanto è
vero che nella relazione storico artistica non viene
contemplato alcun manufatto risalente all’epoca
borbonica.
3.2 Il decreto impugnato pertanto -
nella prospetta azione attorea - è affetto da vizio di
eccesso di potere per sviamento.
Si afferma che ciò è del resto
desumibile dalla motivazione della relazione storico
artistica, in cui si asserisce che l’area va vincolata
per realizzare un grande parco urbano al fine di
potenziare i flussi turistici, e di creare un polo di
attrazione turistica e culturale, risolvendo nel
contempo il problema delle cave.
Pertanto attraverso l’utilizzo di
una norma volta a salvaguardare i beni storico artistici
e culturali e il ricorso al correlativo esercizio del
potere, viene dettata una prescrizione urbanistica per
la creazione di un parco urbano, senza nulla di storico,
che dovrà implementare il turismo e risolvere il
problema delle cave, il tutto previo adattamento degli
“edifici storici”.
Peraltro, secondo parte ricorrente,
lo sviamento sussisterebbe anche qualora la
Soprintendenza con il vincolo de quo avesse voluto
salvaguardare il paesaggio, in quanto nel Piano
Territoriale Paesistico, unico strumento deputato alla
salvaguardia ambientale, non si è previsto alcun vincolo
per l’area de qua.
3.3 Inoltre l’Istituto Diocesano
deduce che - sebbene nella relazione storico artistica
si affermi che l’area, nonostante lo stato di abbandono,
presenti unità di caratteri dei singoli edifici - non
viene specificato quali siano questi caratteri, per cui
la stessa relazione e il susseguente decreto di
imposizione del vincolo risultano altresì viziati per
difetto di motivazione.
Del pari, secondo parte ricorrente,
non viene precisato il valore storico della vegetazione
presente in tale area, dal momento che nella relazione
si afferma semplicemente che vi sono delle essenze
pregiate, senza precisarne il numero, la qualità ed il
tipo.
3.4 L’Istituto Diocesano ricorrente
inoltre afferma - avvalendosi anche di quanto riportato
nella perizia redatta dal suo tecnico di fiducia - che i
manufatti presenti sull’area sottoposta a vincolo non
hanno nulla di storico artistico e per lo più non sono
realizzati in tufo ma in muratura, in cemento armato, in
ferro e con l’utilizzo di amianto e per tale motivo sono
stati fatto oggetto di bonifica da parte dell’Istituto
medesimo.
Da ciò anche il vizio di difetto di
istruttoria e di travisamento per inesistenza dei
presupposti.
4. Si è costituito in resistenza
all’impugnativa de qua l’intimato Ministero.
5. Con atto notificato in data 14
settembre 2010 e depositato il successivo 22 settembre
l’Istituto Diocesano per Il Sostentamento del Clero di
Caserta ha impugnato il Decreto n. 773 del 31 maggio
2010, del Direttore Regionale della Direzione Regionale
dei Beni Architettonici e Paesaggistici della Campania
con il quale è stato dichiarato di interesse
particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma
3, lett. a) del Dlgs. 42/20042004 il bene denominato “ex
Ma.CRI.CO” distinto a Caserta al C.T. foglio 43,
particella 24,79,80,81,82,83,84,85 e 86 (ovvero la
restante parte dell’area ex Ma.CRIC.CO), e i relativi
atti presupposti, fra cui la relazione storico
artistica.
Avverso tale atto ha formulato in
due motivi di ricorso le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per sviamento;
Violazione e falsa applicazione art. 10,12,13, Dlgs. n.
42/2004; Difetto di motivazione; perplessità; Difetto di
istruttoria, Inesatta configurazione della realtà;
Contraddittorietà con precedenti atti della stessa
Amministrazione.
5.1 Con il decreto de quo si è
sottoposta a vincolo la restante parte dell’area
denominata ex Ma.CRIC.CO, ma con motivazioni del diverse
rispetto a quelle del decreto 773/2010, come evincibile
dal raffronto fra le due relazioni storico-artistiche
allegate ai decreti di vincolo.
Ciò, secondo parte ricorrente, è
sintomo dello sviamento di potere nella quale sarebbe
incorsa l’Amministrazione, in quanto, trattandosi della
medesima area, questa avrebbe dovuto avere motivi di
storia e di cultura univoci e non diversi da particella
a particella catastale.
5.2 Pertanto il decreto è inficiato
anche da eccesso di potere per contraddittorietà fra
atti.
2) Eccesso di potere per sviamento
Violazione e falsa applicazione art. 10,12,13, Dlgs. n.
42/2004; Difetto di motivazione; Perplessità; Difetto di
istruttoria, Inesatta configurazione della realtà;
Contraddittorietà con precedenti atti della stessa
Amministrazione.
5.3 Con tale motivo di ricorso si
deduce che i cenni storici riportati nella relazione
storico-artistica allegata al decreto sono vaghi e non
circostanziati e non risultano specificati i fatti
storico culturali che valgano a caratterizzare l’area, i
manufatti, la fitta vegetazione, ai fini
dell’apposizione del vincolo storico artistico.
5.4 Si deduce inoltre che alcuni
dei fatti riportati sono tra l’altro in contraddizione e
non veritieri, come ad esempio il riferimento al Campo
di Marte quale luogo destinato alla esercitazione delle
truppe, che porta ad escludere la presenza, nella
medesima area, del giardino, così come inteso nel
Decreto, nonché il riferimento ai manufatti precari
realizzati dai militari, a discapito del giardino,
circostanza che non viene certificata nella relazione.
Da ciò, secondo parte ricorrente,
la non corretta applicazione del Dlgs. 42/2004 all’area
di sua proprietà, in quanto non è stato accertato il
collegamento dei beni oggetto di vincolo e della loro
utilizzazione con gli accadimenti della storia e della
cultura, né viene individuato l’interesse
particolarmente importante del bene.
5.5 Peraltro, deduce l’Istituto
diocesano, il Ma.CRIC.CO sarebbe privo di valore storico
e artistico, e ciò sia in riferimento ai terreni,
destinati fino al 1917 a campo di addestramento e
oggetto di edificazione solo a partire da tale data, sia
in riferimento ai manufatti, realizzati dai militari e
non da rinomati professionisti, con linee
architettoniche semplici.
5.6 Non veritiero sarebbe poi il
riferimento, contenuto nella relazione storico artistica
ai padiglioni coperti con volta a botte estradossata, in
quanto detti manufatti non sarebbero presenti in sito,
come evincibile dagli allegati grafici alla perizia di
parte.
5.7 Del pari non veritiero sarebbe
il riferimento alla fitta vegetazione, in quanto,
secondo quanto evincibile dal rilievo fotografico
allegato alla perizia, non vi sarebbero né alberi ad
alto fusto, né siepi, né tappeti erbosi, né giardini
piantumati con essenze mediterranee ed esotiche, ma
sarebbe presente solo vegetazione spontanea.
5.8 Priva di qualsivoglia elemento
storico che ne certifichi la presenza nell’area soggetta
a vincolo è poi il riferimento alla Starza Grande.
5.9. Nella prospettazione attorea,
pertanto, il vincolo è frutto di un evidente sviamento
di potere, in quanto con lo stesso la Soprintendenza si
è sostituita all’ente locale nella programmazione
urbanistica, facilitando l’espropriazione da un punto di
vista economico, deprezzando il valore di mercato del
bene.
6. In data 7 febbrario 2011 il
Ministero resistente ha depositato memoria difensiva,
chiedendo in via preliminare che venisse accertata la
ricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, non
essendo indicata in ricorso la data di notifica del
decreto impugnato, ed insistendo nel merito per il
rigetto del ricorso.
7.In data 8 settembre 2011 parte
ricorrente ha depositato memoria difensiva, deducendo
che, come evincibile dallo scritto dello storico Lucio
Giorgi, del tutto erroneo è il riferimento contenuto
nella relazione storico artistica alla Starza Grande che
non era affatto ubicata presso il Ma.CRI.CO ma presso il
mercato della città e cioè a chilometri di distanza dal
Ma.CRI.CO.
8. Il ricorso è stato trattenuto in
decisione all’udienza pubblica del 24 novembre 2011.
DIRITTO
9. Il presente giudizio ha ad
oggetto il decreto n. 532 del 21 maggio 2009 del
Direttore Regionale della Direzione Regionale dei Beni
Architettonici e Paesaggistici della Campania con il
quale è stato dichiarato di interesse particolarmente
importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) del
Dlgs. 42/2004, il bene denominato Circolo Ufficiali –
Ufficio e Comandi, distinto a Caserta al C.T. foglio 43
particella 109, 69,71, 72,73,74,75,76,77,78,96 e 97
facente parte del più ampio complesso denominato ex
Ma.CRI.CO (impugnato con il ricorso introduttivo) nonché
Decreto n. 773 del 31 maggio 2010 del Direttore
Regionale della Direzione Regionale dei Beni
Architettonici e Paesaggistici della Campania con il
quale è stato dichiarato di interesse particolarmente
importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) del
Dlgs. 42/20042004, il bene denominato “ex Ma.CRIC.CO”
distinto a Caserta al C.T. foglio 43, particella
24,79,80,81,82,83,84,85 e 86, con cui si è vincolata la
restante parte dell’ex Ma.CRIC.CO (impugnato con il
ricorso per motivi aggiunti).
10. Con il ricorso introduttivo
parte ricorrente deduce innanzitutto l’eccesso di potere
sub specie di sviamento da cui è affetto il gravato
decreto, in quanto, come evincibile dalla relazione
storico artistica della Soprintendenza, sulla cui base è
stato emesso il gravato decreto, l’area è stata
vincolata non per l’importanza storico artistica sua e
dei manufatti ivi presenti, ma al fine di destinare la
stessa a parco urbano; pertanto non per uno scopo di
salvaguardia del bene ma per una finalità urbanistica.
10.1 La censura è fondata.
10.2 Il Collegio non ignora che
secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale
“L'apprezzamento operato dall'Amministrazione in materia
di dichiarazione di interesse storico-artistico
particolarmente importante di un bene, ai sensi degli
artt. 10 comma 3, lett. a) e 13 comma 1, d.lg. n. 42 del
2004, si atteggia come valutazione ampiamente
discrezionale dell'interesse pubblico a tutelare cose
che, attenendo direttamente o indirettamente alla
storia, all'arte o alla cultura, per ciò che esprimono e
per i riferimenti con queste ultime, sono reputate
meritevoli di conservazione e tutela” (in tal senso ex
multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 marzo 2010 , n.
3272).
10.3 Peraltro, presupposto per
l’emissione della predetta dichirazione è la valutazione
dell’interesse storico artistico o culturale del bene e
della conseguente necessità della sua conservazione e
tutela.
In tale prospettiva si è affermato
che “Non è ravvisabile il vizio di eccesso di potere per
sviamento della causa tipica nell'ipotesi in cui
l'amministrazione eserciti il potere di vincolo al solo
fine di tutelare l'immobile da eventuali non autorizzate
trasformazioni e, quindi, per la medesima causa tipica
dell'imposizione del vincolo” (Consiglio Stato , sez.
VI, 22 giugno 2006 , n. 3825).
10.4 Per contro, deve ritenersi
senza dubbio affetto da eccesso di potere, per sviamento
dalla causa tipica, l’atto impositivo del vincolo
storico ed artistico che, come nella specie, lungi
dall’essere motivato con riferimento all’importanza
storico artistico o culturale del bene e dalle finalità
della sua conservazione, sia motivato da finalità di
tipo urbanistico, nello specifico la destinazione a
parco urbano, con successiva trasformazione dell’area.
E’ infatti evidente che tali
finalità devono essere perseguite attraverso gli
strumenti urbanistici, ed eventualmente attraverso la
successiva espropriazione dell’area da parte del
competente ente locale.
10.5 Lo sviamento dalla causa
tipica appare infatti all’evidenza dalla motivazione
della relazione storico artistica, per lo più relativa
alla storia di Caserta, senza alcuna specifico
riferimento all’area sottoposta a vincolo.
Solo nell’ultima parte della
relazione vi è infatti un riferimento a tale area e
all’importanza della stessa, che lungi dal riguardare
specificatamente il suo valore storico, artistico e
culturale, affermato soltanto in modo generico ed
apodittico, contiene riferimenti alla sua destinazione a
parco urbano, anche in vista dell’incremento dei flussi
turistici.
Si afferma infatti “Il territorio
della città di Caserta, ormai satura dal punto di vista
urbanistico ha rivolto particolare attenzione all’area
denominata <<ex Ma.CRI.CO” (magazzino centrale ricambi
mezzi corazzati), è un’area centralissima della città di
Caserta, recentemente dismessa dal Ministero della
Difesa. La sua superficie totale è di 324.533 mq. ed è
in posizione urbanisticamente strategica in quanto si
trova al terminale est dell’asse viario di Corso
Trieste, la strada principale della città che conduce, a
ovest, alla Reggia di Caserta. L’area è di proprietà
dell’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero,
anche se è tuttora in possesso del Ministero della
Difesa, a causa di un contenzioso in atto fra l’I.D.S.C.
e lo stesso Ministero per l’ammontare dei fitti
pregressi.
Allo stato attuale la zona,
principalmente coperta da alberature (anche essenze
pregiate) si presenta occupata da costruzioni del tipo
“militari” caserme, officine, depositi di mezzi
meccanici, per un totale di circa 500.00 mc., realizzate
in muratura di tufo.
L’area presenta un interesse, oltre
che urbanistico ed ambientale, anche dal punto di vista
storico artistico; si tratta infatti del cosiddetto
“Campo di Marte”, zona destinata alle esercitazioni
militari dell’esercito borbonico, già pertinenza
dell’edificio vescovile (XVII sec.); nel dopoguerra
utilizzato dalle Forze Armate (Caserma Sacchi).
Una fitta vegetazione composta da
siepi, prati, giardini, con essenze mediterranee ed
esotiche ed alberi ad alto fusto unitamente alle
caserme, fanno del Macrico un grande parco urbano nel
quale, con apposito restauro, si andranno a
riqualificare spazi ed edifici esistenti, con funzioni
di eccellenza e con l’obiettivo di creare un nuovo polo
di riferimento per l’arte, la cultura, il turismo e il
tempo libero, per l’area metropolitana di Caserta e per
tutta la Regione Campania.
In questo modo il parco del Macrico
potrà essere uno straordinario volano per potenziare ed
organizzare i flussi turistici nazionali ed internazione
su Caserta. Il turismo che oggi si rivolge solo alla
Reggia, potrà in futuro contare su un altro importante
poli di attrazione artistica e culturale, valorizzando
così l’intero centro storico e in prospettiva il
recupero ambientale delle cave.
Nonostante lo stato di abbandono
presenta unità di caratteri architettonici dei singoli
edifici, articolati in modo distensivo e regolari…>>.
10.6 Dalla lettura della scarna
motivazione si evince come i riferimenti all’importanza
storico artistica dell’area siano del tutto generici,
dal momento che nulla si precisa in ordine alla
risalenza dei manufatti ed al loro valore storico
artistico, né in ordine ai loro caratteri
architettonici, né si precisa il valore della
vegetazione presente, non essendone neppure specificata
la tipologia.
Per contro evidente - a fronte
dello scarna motivazione in ordine all’importanza
storico artistica e culturale dell’area - è il
riferimento all’importanza urbanistica della medesima,
anche ai fini dello sviluppo del turismo e della
riqualificazione ambientale dell’intero territorio
dell’area metropolitana di Caserta, finalità queste da
perseguirsi attraverso gli opportuni strumenti
pianificatori, urbanistici e paesaggistici, e non con
l’apposizione, come nella specie, di un vincolo
individuo di carattere storico artistico.
11. Il ricorso introduttivo si
presenta pertanto fondato, in considerazione del vizio
di eccesso di potere per sviamento della causa tipica
che inficia il decreto di apposizione del vincolo
oggetto di gravame e del correlativo difetto di
motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure di
difetto di istruttoria.
12. Venendo all’esame del ricorso
per motivi aggiunti, va in via prioritaria delibata la
questione di irricevibiltà del ricorso medesimo,
sollevata, senza alcuna specifica indicazione circa la
data di notifica del decreto oggetto di impugnativa, da
parte del Ministero resistente.
12.1 L’eccezione risulta del tutto
destituita di fondamento e pertanto non può essere
accolta.
12.2 Tale eccezione infatti non
solo risulta carente sul piano dell’allegazione, prima
ancora che sul piano probatorio - in quanto
l’Avvocatura, lungi dall’indicare la data di notifica
dell’atto gravato e quindi il dies a quo per
l’impugnativa del medesimo (elemento questo senza dubbio
nella disponibilità dell’Amministrazione), con una
deduzione di carattere generico si è limitata ad
affidarsi alla verifica d’ufficio da parte del Collegio
circa la ricevibilità del ricorso - ma è smentita dagli
atti allegati al ricorso.
12.3 Infatti in calce alla
relazione storico artistica della Soprintendenza,
allegata al decreto oggetto di gravame, risulta, quale
data di notifica all’Istituto ricorrente, quella del
25/06/2010.
Pertanto deve ritenersi che anche
il decreto impugnato sia stato notificato in tale data.
Conseguentemente il ricorso per
motivi aggiunti, in quanto notificato in data
14/09/2010, risulta proposto nei termini di legge, in
considerazione della sospensione feriale dei termini.
13. Venendo all’esame nel merito
delle censure articolate in tale ricorso, il Collegio
ritiene fondata l’eccezione di eccesso di potere per
sviamento dalla causa tipica, e per contraddittorietà
fra atti, formulata nel primo motivo di ricorso, avente
carattere assorbente.
13.1 Il decreto oggetto di
apposizione del vincolo storico artistico oggetto di
impugnativa è infatti relativo alla restante area
dell’ex Ma.CRI.CO, per cui deve ritenersi che il vizio
di eccesso di potere per sviamento che inficia l’atto
oggetto di impugnativa del ricorso introduttivo si
estenda anche all’atto gravato con il ricorso per motivi
aggiunti, dovendo ritenersi che l’Amministrazione si sia
del pari determinata all’apposizione del vincolo non per
finalità di salvaguardia e conservazione del bene, ma
per le finalità urbanistiche chiaramente evincibili
dalla motivazione del decreto impugnato con il ricorso
introduttivo.
13.2 In tale ottica, la maggiore
precisione motivazionale circa l’importanza storico
artistica dell’area assoggettata a vincolo è da
riconnettersi non ad una diversità di importanza delle
due zone sottoposte a vincolo, in quanto rientranti
nella medesima area dell’ex Ma.CRI.CO, ma alla volontà
dell’Amministrazione di sottrarsi al sindacato
giurisdizionale, essendo stato tale secondo decreto
emanato dopo l’impugnativa del primo decreto.
13.3 Ne consegue pertanto, anche
l’eccesso di potere per contraddittorietà fra atti, del
pari denunciata nel primo motivo di ricorso.
14. Peraltro anche gli elementi di
importanza storico artistica e culturale posti a
fondamento di tale decreto - risultando smentiti dalla
perizia di parte, e in particolare, quanto alle
caratteristiche architettoniche dei manufatti, dalle
schede tecniche, redatte, secondo quanto asseverato in
perizia, insieme al Ministero della Difesa - non valgono
comunque a sorreggere l’impugnato decreto.
Pertanto, nonostante il carattere
assorbente del primo motivo di ricorso, anche il secondo
motivo di ricorso deve ritenersi fondato.
14.1 In particolare risulta
smentita nella perizia di parte la presenza di
padiglioni con volte a botte estradossata, peraltro
genericamente indicati nella relazione storico
artistica, senza alcun riferimento planimetrico o
catastale.
14.2 Del pari smentita è la
presenza di un giardino, caratterizzato da alberi ad
alto fusto, siepi, tappeti e giardini piantumati, in
quanto nella circostanziata perizia di parte risulta
asseverato che l’area verde è caratterizzata per lo più
da vegetazione spontanea; tale circostanza risulta
confermata anche dalle foto allegate alla perizia.
Ancora, è da ritenere, secondo
quanto dedotto nella perizia medesima e ripetuto in
ricorso, che la presenza del giardino, con le
caratteristiche indicate nella relazione storico
artistica, sia smentita e risulti comunque in
contraddizione con quanto indicato nella relazione
medesima, circa la necessità di ripristino di tale
giardino, “alterato in epoca tarda dalla costruzione di
manufatti precari per il ricovero di automezzi militari
realizzati in tubolari e lamiere metalliche che dovranno
essere rimossi per ripristinare la sistemazione a
giardino”.
14.3 Alla stregua dei documenti
allegati alla perizia medesima, ed in particolare
dell’attestazione del Ministero della Difesa prot. n.
13705 del 6/08/2009, è da ritenersi inoltre che la
conformazione attuale dell’area sia successiva al 1917,
in quanto fino a tale data la stessa era utilizzata
esclusivamente come area addestrativa per le truppe, per
cui i primi fabbricati vennero realizzati nel 1918.
Deve pertanto ritenersi che fino al
1917 fosse assente anche la sistemazione a giardino
dell’area verde, peraltro alterata, per stessa
ammissione della Soprintendenza, in epoca tarda con la
realizzazione di manufatti precari.
Risulta pertanto non fondata
l’affermazione circa la presenza del giardino, come
descritto nella relazione medesima, “frutto di
interventi ormai storicizzati e di sistemazione a verde
che rivestono interesse culturale..”.
14.4 A fronte di ciò, il Ministero
resistente non solo non ha offerto alcun principio di
prova - che valga a smentire quanto accertato nella
perizia di controparte -, ma nella memoria difensiva
depositata in data 7 febbraio 2011 non ha neanche
specificatamente contestato tali asseverazioni, non
assolvendo al proprio onere di contestazione, prima
ancora che al proprio onere probatorio.
14.5 Per contro parte ricorrente,
con la produzione della perizia di parte, ha assolto al
suo onere di allegazione e probatorio, offrendo gli
elementi prova nella sua disponibilità, ai sensi
dell’art. 64 comma 1 c.p.a..
14.6 Il collegio, peraltro, a
prescindere da tale rilievo, può porre a base della
decisione i fatti non specificatamente contestati dalla
resistente amministrazione costituita, ai sensi
dell’art. 64 comma 2 c.p.a. (che al riguardo richiama
l’art. 115 c.p.c, quale risultante dalla modifica
introdotta dalla legge n. 69 del 2009), senza
possibilità di ricorso a verificazione o c.t.u..
Detto disposto normativo, al pari
dell’omologo disposto del codice di procedura civile,
codifica un principio già emerso in via pretoria, circa
la non necessità di prova dei fatti non contestati (cfr
da ultimo Cass. civ. Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356,
secondo cui "L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto
l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del
diritto preteso dalla controparte, considera la non
contestazione un comportamento univocamente rilevante ai
fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con
effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non
contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto
stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti." Cass.
Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; cfr. anche Cass.
Sentenza n. 13079 del 21/05/2008; e Cass. Sentenza n.
5191 del 27/02/2008.; circa l’applicabilità del
principio di non contestazione, quale codificato
dall’art. 115 c.p.c., a seguito della novella di cui
alla l. n. 69/2009, al processo amministrativo, ancora
prima dell’introduzione del codice del processo
amministrativo, Tar Piemonte, sez. I. 29 gennaio 2010,
n. 454 ).
In forza del disposto di cui
all’art. 64 comma 2 c.p.a., come evidenziato da attenta
dottrina, i fatti non contestati devono essere posti a
fondamento della decisione, senza che residui alcuna
discrezionalità per il giudicante, cosa che invece è
consentita solo dall’ultimo comma dell’art. 64, secondo
cui “il giudice deve valutare le prove secondo il suo
prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del
processo”.
Peraltro la collocazione
topografica del disposto dell’art. 64 comma 2 deve
portare a ritenere che nell’ambito del processo
amministrativo i fatti non contestati confluiscono nel
concetto di prova, menzionato nel comma 1 dell’art. 64,
con la conseguenza che una volta che la parte abbia
adempiuto al suo onere di allegazione, la non
contestazione della resistente amministrazione
costituita fa assurgere a prova piena quanto dedotto
dalla parte ricorrente, senza che al riguardo al giudice
sia consentito di fare ricorso ai suoi poteri
acquisitivi per accertare quanto non oggetto di
contestazione.
14.7 In considerazione di tali
rilievi anche il secondo motivo del ricorso per motivi
aggiunti è da ritenere fondato, in quanto presupposto
per l'imposizione del vincolo diretto in commento è la
dimostrata effettiva esistenza delle cose da tutelare,
ovvero la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto,
dell’interesse richiesto dall’art. 10 comma 3 Dlgs.
42/04.
15. In conclusione vanno accolti
sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi
aggiunti, con conseguente annullamento del Decreto n.
532 del 21 maggio 2009 e del Decreto n. 733 del 31
maggio 2010.
16. Le spese di lite seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania (Sezione Settima)
definitivamente pronunciando sul
ricorso, introduttivo come in epigrafe proposto, nonché
sul connesso ricorso per motivi aggiunti,,
1) accoglie entrambi i ricorsi
(introduttivo e per motivi aggiunti), per l’effetto:
annulla il Decreto n. 532 del 21
maggio 2009 e il Decreto n. 733 del 31 maggio 2010 del
Direttore Regionale della Direzione Regionale dei Beni
Architettonici e Paesaggistici della Campania;
2) Condanna il Ministero resistente
alla refusione delle spese di lite nei confronti di
parte ricorrente, liquidate complessivamente in euro
2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge,
nonché oltre alla restituzione di quanto anticipato a
titolo di contributo unificato, se effettivamente
assolto.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera
di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori,
Presidente FF
Carlo Polidori, Consigliere
Diana Caminiti, Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
|