P&D.IT
L'Ufficio del Giudice di Pace di
Taranto, Estensore Dott. Martino IACOVELLI, con
raffinata pronuncia pubblicata appena il 15 febbraio
2012, ha disposto l'annullamento della sanzione
amministrativa affibbiata per sosta in area vietata ad
un medico in sede di visita domiciliare.
Il GdP àncora la pronuncia all'art.
4 della Legge n. 689/1981 ed all'esimente della forza
maggiore.
In particolare, il Magistrato
onorario così testualmente si esprime nel nucleo della
parte motivazionale: "si osserva che nel caso di specie
è sufficientemente provato quanto invocato a
giustificazione della forzata condotta trasgressiva
della ricorrente e cioè dell’esimente dell’art. 4 della
legge n. 689/81. In particolare, quanto affermato ...,
suffragato dalle inequivocabili dichiarazioni di
circostanze inserite nel ricorso ( generalità del
visitato ed indirizzo, già oltre i dettati della
privacy, confermate dal teste B. Cesare, coniuge della
cliente visitata dalla ricorrente), dimostra che
effettivamente l’operatore sanitario era in fase di
visita domiciliare. Considerata la notoria penuria di
parcheggi nella zona, può confermarsi il riconoscimento
dello stato di necessità e la situazione di forza
maggiore e di urgenza nelle quali risulta avvenuta la
violazione di che trattasi. Nello stesso verbale è
precisato che “..la rimozione non è avvenuta per motivi
tecnici.” Ciò vuol dire che la sosta nella suddetta
posizione non intralciava né il traffico veicolare, né
quello pedonale.
Non resta che rimandarVi alla
lettura del provvedimento che trovate nell'allegato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di
TARANTO
Il giudice di Pace di
Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente
SENTENZA n. 538
nel ricorso, iscritto al n°
R. G. 6266/2011, avente ad oggetto: Opposizione a
verba-le di contestazione per infrazioni alle norme del
C.d.S. per l’importo complessivo di € 91,00, promossa
da:
P. C., nata a Taranto ed
ivi residente ai fini del presente ricorso elettivamente
do-miciliata in Via Buccari 20 presso e nello studio
dell’avv. Carmela L. dal quale è rap-presentata e
difesa, giusta mandato in atti,
Opponente
CONTRO
COMUNE DI T. in
p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dal proprio
funzionario
Opposto
Conclusioni per l’opponente:
“ Il Giudice di Pace adito,
contrariis reiectis, previa sospensione della
riscossione pretesa Voglia così provvedere:
- Accogliere il ricorso e per
l’effetto dichiarare l’invalidità del verbale di
contestazione l’accertamento di violazione PM416536
Reg. Contravv. 18220/2009 del 19.04.2011 alle ore 19,50
- ordinare la cancellazione dei
dati immessi nel CED – SDI
- condannare l’opposta al
pagamento di spese e competenze del presente giudizio a
fa-vore del sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario.
In subordine, in caso di rigetto,
condannare la ricorrente al pagamento del minimo
edittale.”
Conclusioni per il Comune: “
Rigetto del ricorso.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il
30.08.2011 l’opponente, la Dr. P. Carmela, impugnava il
verbale di contestazione notificato in data 01.07.2011
dal Comando di Polizia Municipale di T., il verbale di
contestazione PM416536 Reg. Contravv. 18220/2009 del
19.04.2011 per una presunta violazione, dell’art. 158
commi 1 F) 5 del d. l.vo 285/92, poiché lasciava in
sosta il veicolo tg.DJ…VX su in corrispondenza dell’area
di intersezione tra Viale Liguria e Via Romagna.
L’infrazione non veniva contestata immediatamente a
causa dell’assenza del trasgressore.
Assumeva la ricorrente
anzitutto l’omessa notificazione di copia autentica del
verbale di accertamento, nonché invocava lo stato di
necessità per servizio, in quanto la dott.ssa Carmela
P., operatore sanitario con competenze specifiche,
nell’occasione, chiamata urgentemente in una visita
domiciliare, ha dovuto parcheggiare l’autovettura,
utilizzando l’area di intersezione tra le due vie,
stante la mancanza di altri spazi di sosta disponibili
in zona.
In data 18.10.2011 si
costituiva il Comune di T., depositando in cancelleria
memoria difensiva, nella quale era confermata la
legittimità del verbale impugnato con richiami
giurisprudenziali.
Sulla base della
documentazione depositata, l’opposizione era decisa con
lettura del dispositivo, redatto su foglio allegato,
riservandone la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rigetta l’eccezione
sollevata dalla ricorrente in merito all’omessa
notificazione di copia autentica del verbale di
accertamento, in quanto il verbale redatto in forma
meccanizzata deve contenere gli estremi della violazione
( art. 201 e C.D.S. e 385 R.to esecuzione del C.D.S.) ed
è valido anche senza la firma autografa dell’agente
accertatore, ma con la semplice indicazione a stampa del
suo nominativo.
La Corte di Cassazione
recentemente ha ribadito il seguente principio: “In tema
di violazioni al codice della strada, qualora non sia
stata possibile la contestazione immediata
dell'infrazione, al trasgressore e ai soggetti obbligati
in solido con questi al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificato il
verbale di contestazione, sottoscritto da persona
appartenente all'ufficio o al comando, anche diversa da
quella che ha proceduto all'accertamento dell'infrazione
e che deve contenere l'indicazione delle ragioni per le
quali non è stata effettuata la contestazione immediata
e può consistere sia in uno degli originali o in una
copia autentica del verbale di accertamento (al quale va
eventualmente allegata la verbalizzazione contenente gli
elementi mancanti), sia in un verbale diverso rispetto a
quest'ultimo, purchè in esso siano specificati gli
elementi indispensabili a garantire la completezza della
contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di
difesa, e soltanto l'inidoneità a questo fine delle
indicazioni contenute nel verbale può' cagionare la
nullità dell'ordinanza-ingiunzione”.
(Corte
diCassazione-15.01.2010n°532/2010).
Detto quanto sopra, si
osserva che nel caso di specie è sufficientemente
provato quanto invocato a giustificazione della forzata
condotta trasgressiva della ricorrente e cioè
dell’esimente dell’art. 4 della legge n. 689/81.
In particolare, quanto
affermato dal ricorrente, suffragato dalle
inequivocabili di-chiarazioni di circostanze inserite
nel ricorso ( generalità del visitato ed indirizzo, già
oltre i dettati della privacy, confermate dal teste B.
Cesare, coniuge della cliente visitata dalla
ricorrente), dimostra che effettivamente l’operatore
sanitario era in fase di visita domiciliare.
Considerata la notoria penuria
di parcheggi nella zona, può confermarsi il
riconoscimento dello stato di necessità e la situazione
di forza maggiore e di urgenza nelle quali risulta
avvenuta la violazione di che trattasi.
Nello stesso verbale è
precisato che “..la rimozione non è avvenuta per motivi
tecnici.” Ciò vuol dire che la sosta nella suddetta
posizione non intralciava né il traffico veicolare, né
quello pedonale.
Quindi, si può ritenere che
nel caso in esame ricorra a favore della ricorrente
l’esimente dello stato di necessità ex art. 4 della
Legge n 689/1981, secondo cui: ” Non risponde delle
violazioni amministrative chi ha commesso il fatto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di
legittima difesa.”
Pertanto, l’opposizione de
qua non può che essere accolta con conseguente
annulla-mento del verbale impugnato e di tutti gli atti
dallo stesso dipendenti, essendo ciò con-forme anche al
principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, e-spressa, tra altre, nella sentenza: “
L'esclusione della responsabilità per violazioni
am-ministrative derivante da stato di necessità, secondo
la previsione dell'art. 4 della l. n. 689 del 1981,
postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p., che
fissano i principi generali della materia, una effettiva
situazione di pericolo imminente di danno grave alla
persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea
persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione
provocata da circostanze oggettive. ( Cassazione civile,
sez. I, 12 maggio 1999, n. 4710)
Per quanto sopra il verbale
non può che essere annullato ai sensi dell’ultimo
com-ma dell’art. 23 del CDS, il quale prevede:
“ Il giudice accoglie l'opposizione
quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità dell'opponente..”
Relativamente alla
richiesta di spese avanzate dal difensore
dell’opponente, la stessa viene rigettata, atteso che il
vigile accertatore ha agito legittimamente Né poteva
sapere la motivazione d’urgenza, in quanto nessun avviso
risultava lasciato sul cruscotto ( per es. “medico in
visita domiciliare”, ecc), valutando in tale ipotesi se
sospendere o meno per qualche minuto il procedimento di
accertamento della violazione.
La Suprema Corte ha
statuito che: “In tema di regolamento delle spese
processuali, i giusti motivi per la compensazione
delle stesse (art. 92, comma 2 c.p.c.) non solo
possono sussistere anche nei confronti della
parte totalmente vittoriosa, atteso che essi non
presuppongono necessariamente la reciproca
soccombenza, ma, corrispondendo ad una
valutazione discrezionale del giudice della massima
ampiezza, non necessitano di specifiche enunciazioni,
con la conseguenza dell'incensurabilità in Cassazione
del relativo potere, salvo che, qualora i motivi
stessi siano esplicitati, la loro indicazione risulti
illogica od erronea. (Cassazione civile sez. lav., 4 .01
1995, n. 79)
P.Q.M.
il giudice di pace di
Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente
pronunciando sull’opposizione proposta dalla dr.ssa P.
Carmela, depositata il 30.08.2011, così decide:
1) Accoglie l’opposizione avverso
il verbale n. PM41653 reg. cont. 18220/2009 redatto in
data 19.04.2011 dalla Polizia Municipale di T. per il
pagamento della somma com-plessiva di euro 91,00 per
presunte violazioni del Codice della Strada;
2) di conseguenza annulla il
suddetto verbale impugnato;
3) compensa integralmente le
spese di giudizio.
Così deciso a Taranto il
15.02.2012
Il Giudice di Pace
(Dr. Martino Giacovelli) |