Altalex.it
Il T.A.R. Lombardia accoglieva il
ricorso proposto da uno studente avverso il
provvedimento della commissione d’esame di Stato, col
quale era stato escluso dalle prove di maturità svoltesi
presso un istituto di Milano. In particolare, il suo
telefono cellulare aveva squillato durante lo
svolgimento della prova scritta. A seguito
dell’annullamento del TAR, lo studente fu ammesso a
sostenere le prove, superando l’esame.
Il Ministero dell’istruzione,
università e ricerca, propone appello avverso la citata
pronunzia del TAR, chiedendo la sospensione
dell’esecutività. Successivamente, con decreto del
dirigente dell’ufficio scolastico regionale della
Lombardia, veniva annullato l’esito dell’esame di Stato
sostenuto dall’interessato, che impugnava tale decreto
davanti al T.A.R. Lombardia, ove il relativo giudizio è
tuttora pendente.
Il Consiglio di Stato rammenta che
la pronunzia sulla quale è chiamato a decidere ha
ritenuto che l’espulsione dall’esame potesse aver luogo
solamente in ipotesi di “utilizzo” del cellulare, sulla
circostanza che la disciplina prescrive il divieto di
introduzione e detenzione di cellulari nelle sedi
d’esame, ma ne sanziona solo l’utilizzazione, con
l’espulsione dalle predette sedi.
Dalla lettura della nota
ministeriale 11 maggio 2010, n. 3614 risulta che “è
assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte,
portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo” e
che “nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad
utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in
materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le
prove”, invitando nel contempo i dirigenti ad
“avvertire” i candidati di tali disposizioni.
Il legislatore, nella disciplina
ormai datata, vieta la comunicazione verbale,
l’introduzione e l’utilizzo dei materiali, ma, secondo
il Consiglio di Stato, occorre considerare che “lo
sviluppo tecnologico ha imposto di rivedere questa
scelta”: la nota ministeriale sopracitata ha tenuto
conto dell’evoluzione tecnologica dei mezzi di
comunicazione, integrando quindi le prescrizioni
contenute nella previgente normativa.
Il Consiglio di Stato accoglie
l’appello, rammentando che il presidente della
commissione d’esami, come risulta anche dal verbale di
commissione, aveva invitato i candidati “alla consegna
obbligatoria di qualsiasi strumento di comunicazione con
l’esterno”, segnalando le conseguenze della predetta
violazione. Lo studente appellato non ha invece
ottemperato all’invito: avendo il suo telefono
squillato, la commissione ha legittimamente stabilito di
escluderlo dalle prove.
(Altalex,
Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 2 dicembre 2011 - 27
gennaio 2012, n. 391
Massima e testo integrale
Se il cellulare squilla durante la
prova d’esame è legittima l’esclusione del candidato. In
particolare la nota 11 maggio 2010, n. 3614 del
Ministero dell’Istruzione determina i criteri da seguire
sugli “adempimenti di carattere organizzativo e
operativo relativi all’esame di Stato” ed ha ritenuto di
tenere conto dell’evoluzione tecnologica nel settore dei
mezzi di comunicazione, arricchendo le prescrizioni di
condotta già contenute nella previgente disciplina.
Nella fattispecie il presidente
della commissione, all’inizio dell’esame, ha invitato i
candidati “alla consegna obbligatoria di qualsiasi
strumento di comunicazione con l’esterno”, segnalando le
conseguenze della violazione di tale regola.
Non avendo lo studente ottemperato
a tale invito e avendo il suo cellulare squillato, la
commissione ha legittimamente stabilito di escluderlo
dalle prove d’esame.
(Fonte: Massimario.it
Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 2 dicembre 2011 – 27
gennaio 2012, n. 391
(Presidente Maruotti – Relatore
Boccia)
Fatto e diritto
1. Con la sentenza in epigrafe il
T.A.R. Lombardia accoglieva il ricorso n. 1673 del 2010,
proposto dal signor S. P. avverso il provvedimento della
commissione d’esame di Stato, con il quale era stato
escluso dalle prove dell’esame di Stato, svoltesi presso
l’I.I.S Kandisky di Milano. L’esclusione era stata
determinata dal fatto che il suo telefono cellulare,
riposto nella tasca dei pantaloni, squillava durante lo
svolgimento della prova d’esame.
In data 20 settembre 2010, in sede
di esecuzione della sentenza, si ricostituiva la
commissione d’esame ed il signor P. veniva chiamato a
sostenere le prove scritte ed orali dell’esame di Stato,
che superava con votazione di sessanta centesimi.
Avverso la sentenza del T.A.R.
Lombardia, in data 22 Settembre 2010, interponeva
appello il Ministero dell’istruzione, università e
ricerca, che chiedeva la sospensione della esecutività
della sentenza impugnata , che era disposta da questa
Sezione con l’ordinanza cautelare del 12 ottobre 2010.
Si costituiva in giudizio
l’appellato, in data 12 ottobre 2010.
In data 26 ottobre 2011, con
decreto del dirigente dell’ufficio scolastico regionale
della Lombardia, veniva annullato l’esito dell’esame di
Stato sostenuto dall’interessato, che impugnava tale
decreto davanti al T.A.R. Lombardia, ove il relativo
giudizio è ancora pendente.
2. Preliminarmente, va respinta
l’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità
dell’appello in epigrafe, proposta da parte appellata.
Innanzitutto, esso risulta
notificato entro il prescritto termine di decadenza, non
applicandosi – contrariamente a quanto dedotto
dall’appellato – l’art. 23 bis della legge n. 1034 del
1971.
Inoltre, non rileva il fatto che
nell’atto di appello non vi è una indicazione
cronologica delle date in cui vi è stata l’esecuzione
della sentenza gravata e la proposizione
dell’impugnazione, poiché la stessa esecuzione non può
essere considerata quale acquiescenza, avendo
l’Amministrazione doverosamente eseguito la sentenza, in
attesa delle statuizioni del giudice d’appello.
Infine, non si applica l’art. 4 bis
della legge 168 del 2005, il cui ambito di applicazione
riguarda lo svolgimento di esami di ammissione in albi e
non anche le prove dell’esame di maturità.
3. Quanto al merito, la sentenza
impugnata ha accolto il ricorso dell’odierno appellato,
ritenendo che l’espulsione dalle prove d’esame potesse
aver luogo solo in caso di “utilizzo” del telefono
cellulare e ciò in considerazione del fatto che la
normativa in vigore prescrive il divieto di introduzione
e detenzione di apparati telefonici cellulari nelle sedi
d’esame, ma ne sanziona solo l’utilizzazione, con
l’espulsione dalle predette sedi.
Dalla lettura testuale della nota
ministeriale n.3614 dell’11 maggio 2010, infatti,
risulta che “è assolutamente vietato, nei giorni delle
prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di
qualsiasi tipo…….” e che “nei confronti di coloro che
fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le
norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione
da tutte le prove”.
In proposito, va rilevato che la
nota ministeriale invitava anche i dirigenti scolastici
ad “avvertire” i candidati di tali disposizioni e che
tale invito veniva raccolto dal presidente della
commissione d’esame, come risulta dal verbale della
commissione stessa del 22 giugno 2010, n.5.
Le norme vigenti in materia di
pubblici esami richiamate dalla circolare e dal
presidente della commissione d’esame sono l’art. 13 del
D.R.P. 9 maggio 1994, n. 487 e l’art.6 del D.P.R. 3
maggio 1957, n. 686
Entrambi i predetti articoli
vietano taluni comportamenti, quali ad esempio quello di
non permettere ai candidati di comunicare tra loro
ovvero di mettersi in relazione con altri, di non
portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie ecc.. Ed entrambi prevedono
l’esclusione dalle prove dei concorrenti che non
rispettano le relative disposizioni.
Da quanto appena esposto risulta
che il legislatore del tempo avesse individuato nei
comportamenti da vietare quelli relativi alla
comunicazione verbale e quelli concernenti
l’introduzione e l’utilizzo dei materiali all’epoca in
uso. Ma lo sviluppo tecnologico ha imposto di rivedere
questa scelta.
In questa prospettiva va dunque
inquadrata la nota ministeriale sopracitata che, essendo
stata emanata per determinare i criteri da seguire in
via generale sugli “adempimenti di carattere
organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato.
Anno scolastico 2009-2010”, ha ritenuto di tenere conto,
come peraltro già avvenuto in passato da altre
circolari, dell’evoluzione tecnologica, che ha avuto
luogo nel settore dei mezzi di comunicazione, integrando
le prescrizioni comportamentali già contenute nella
previgente normativa.
Al riguardo, la Sezione osserva che
il testo della circolare non risulta del tutto univoco:
la locuzione “sorpresi ad utilizzarli”, infatti, può
essere ragionevolmente intesa nel senso che l’illecito
si concretizzi solamente quando si sia colti in contatto
con altri (sotto il profilo verbale o della
comunicazione di dati, comunque avvenga), con esclusione
dunque del caso in cui risulti la ‘mera disponibilità’
di un telefono cellulare, acceso o spento che sia.
Tale esclusione non si sarebbe
potuta disporre, sulla base della circolare ministeriale
sopra riportata, nel caso di specie, caratterizzato dal
fatto lo studente aveva con sé un telefono cellulare che
è squillato perché era stata azionata la sveglia.
Tuttavia, nel caso di specie
l’accoglimento dell’appello si impone perché il
presidente della commissione d’esami, in apertura della
prova, ha invitato i candidati “alla consegna
obbligatoria di qualsiasi strumento di comunicazione con
l’esterno…., secondo quanto previsto dalla vigente
normativa”, segnalando le specifiche conseguenze della
violazione di tale prescrizione (verbale della
commissione d’esame del 22 giugno 2010, n.5).
Non avendo l’appellato ottemperato
a questo invito e avendo il suo telefono squillato (con
conseguente verifica della inottemperanza), la
commissione ha legittimamente stabilito di escluderlo
dalle prove d’esame.
4. Per le ragioni che precedono,
l’appello è fondato e, per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo
grado.
Le spese dei due gradi devono
seguire il principio della soccombenza e sono liquidate
nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sull’appello n. 8051 del 2010, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in
primo grado n. 1673 del 2010.
Condanna la parte appellata al
pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che
quantifica in Euro 100,00.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa. |