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Esame di stato: squilla il cellulare, studente escluso dalle prove-Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 27.01.2012 n° 391-commento e testo- (Laura Biarella)

 

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Il T.A.R. Lombardia accoglieva il ricorso proposto da uno studente avverso il provvedimento della commissione d’esame di Stato, col quale era stato escluso dalle prove di maturità svoltesi presso un istituto di Milano. In particolare, il suo telefono cellulare aveva squillato durante lo svolgimento della prova scritta. A seguito dell’annullamento del TAR, lo studente fu ammesso a sostenere le prove, superando l’esame.

 

Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, propone appello avverso la citata pronunzia del TAR, chiedendo la sospensione dell’esecutività. Successivamente, con decreto del dirigente dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia, veniva annullato l’esito dell’esame di Stato sostenuto dall’interessato, che impugnava tale decreto davanti al T.A.R. Lombardia, ove il relativo giudizio è tuttora pendente.

 

Il Consiglio di Stato rammenta che la pronunzia sulla quale è chiamato a decidere ha ritenuto che l’espulsione dall’esame potesse aver luogo solamente in ipotesi di “utilizzo” del cellulare, sulla circostanza che la disciplina prescrive il divieto di introduzione e detenzione di cellulari nelle sedi d’esame, ma ne sanziona solo l’utilizzazione, con l’espulsione dalle predette sedi.

 

Dalla lettura della nota ministeriale 11 maggio 2010, n. 3614 risulta che “è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo” e che “nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove”, invitando nel contempo i dirigenti ad “avvertire” i candidati di tali disposizioni.

 

Il legislatore, nella disciplina ormai datata, vieta la comunicazione verbale, l’introduzione e l’utilizzo dei materiali, ma, secondo il Consiglio di Stato, occorre considerare che “lo sviluppo tecnologico ha imposto di rivedere questa scelta”: la nota ministeriale sopracitata ha tenuto conto dell’evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione, integrando quindi le prescrizioni contenute nella previgente normativa.

 

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello, rammentando che il presidente della commissione d’esami, come risulta anche dal verbale di commissione, aveva invitato i candidati “alla consegna obbligatoria di qualsiasi strumento di comunicazione con l’esterno”, segnalando le conseguenze della predetta violazione. Lo studente appellato non ha invece ottemperato all’invito: avendo il suo telefono squillato, la commissione ha legittimamente stabilito di escluderlo dalle prove.

 

(Altalex,

 

Consiglio di Stato

 

Sezione VI

 

Sentenza 2 dicembre 2011 - 27 gennaio 2012, n. 391

 

Massima e testo integrale

 

Se il cellulare squilla durante la prova d’esame è legittima l’esclusione del candidato. In particolare la nota 11 maggio 2010, n. 3614 del Ministero dell’Istruzione determina i criteri da seguire sugli “adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato” ed ha ritenuto di tenere conto dell’evoluzione tecnologica nel settore dei mezzi di comunicazione, arricchendo le prescrizioni di condotta già contenute nella previgente disciplina.

 

Nella fattispecie il presidente della commissione, all’inizio dell’esame, ha invitato i candidati “alla consegna obbligatoria di qualsiasi strumento di comunicazione con l’esterno”, segnalando le conseguenze della violazione di tale regola.

 

Non avendo lo studente ottemperato a tale invito e avendo il suo cellulare squillato, la commissione ha legittimamente stabilito di escluderlo dalle prove d’esame.

 

(Fonte: Massimario.it

 

Consiglio di Stato

 

Sezione VI

 

Sentenza 2 dicembre 2011 – 27 gennaio 2012, n. 391

 

(Presidente Maruotti – Relatore Boccia)

 

Fatto e diritto

 

1. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. Lombardia accoglieva il ricorso n. 1673 del 2010, proposto dal signor S. P. avverso il provvedimento della commissione d’esame di Stato, con il quale era stato escluso dalle prove dell’esame di Stato, svoltesi presso l’I.I.S Kandisky di Milano. L’esclusione era stata determinata dal fatto che il suo telefono cellulare, riposto nella tasca dei pantaloni, squillava durante lo svolgimento della prova d’esame.

 

In data 20 settembre 2010, in sede di esecuzione della sentenza, si ricostituiva la commissione d’esame ed il signor P. veniva chiamato a sostenere le prove scritte ed orali dell’esame di Stato, che superava con votazione di sessanta centesimi.

 

Avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia, in data 22 Settembre 2010, interponeva appello il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, che chiedeva la sospensione della esecutività della sentenza impugnata , che era disposta da questa Sezione con l’ordinanza cautelare del 12 ottobre 2010.

 

Si costituiva in giudizio l’appellato, in data 12 ottobre 2010.

 

In data 26 ottobre 2011, con decreto del dirigente dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia, veniva annullato l’esito dell’esame di Stato sostenuto dall’interessato, che impugnava tale decreto davanti al T.A.R. Lombardia, ove il relativo giudizio è ancora pendente.

 

2. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello in epigrafe, proposta da parte appellata.

 

Innanzitutto, esso risulta notificato entro il prescritto termine di decadenza, non applicandosi – contrariamente a quanto dedotto dall’appellato – l’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971.

 

Inoltre, non rileva il fatto che nell’atto di appello non vi è una indicazione cronologica delle date in cui vi è stata l’esecuzione della sentenza gravata e la proposizione dell’impugnazione, poiché la stessa esecuzione non può essere considerata quale acquiescenza, avendo l’Amministrazione doverosamente eseguito la sentenza, in attesa delle statuizioni del giudice d’appello.

 

Infine, non si applica l’art. 4 bis della legge 168 del 2005, il cui ambito di applicazione riguarda lo svolgimento di esami di ammissione in albi e non anche le prove dell’esame di maturità.

 

3. Quanto al merito, la sentenza impugnata ha accolto il ricorso dell’odierno appellato, ritenendo che l’espulsione dalle prove d’esame potesse aver luogo solo in caso di “utilizzo” del telefono cellulare e ciò in considerazione del fatto che la normativa in vigore prescrive il divieto di introduzione e detenzione di apparati telefonici cellulari nelle sedi d’esame, ma ne sanziona solo l’utilizzazione, con l’espulsione dalle predette sedi.

 

Dalla lettura testuale della nota ministeriale n.3614 dell’11 maggio 2010, infatti, risulta che “è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo…….” e che “nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove”.

 

In proposito, va rilevato che la nota ministeriale invitava anche i dirigenti scolastici ad “avvertire” i candidati di tali disposizioni e che tale invito veniva raccolto dal presidente della commissione d’esame, come risulta dal verbale della commissione stessa del 22 giugno 2010, n.5.

 

Le norme vigenti in materia di pubblici esami richiamate dalla circolare e dal presidente della commissione d’esame sono l’art. 13 del D.R.P. 9 maggio 1994, n. 487 e l’art.6 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

 

Entrambi i predetti articoli vietano taluni comportamenti, quali ad esempio quello di non permettere ai candidati di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri, di non portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ecc.. Ed entrambi prevedono l’esclusione dalle prove dei concorrenti che non rispettano le relative disposizioni.

 

Da quanto appena esposto risulta che il legislatore del tempo avesse individuato nei comportamenti da vietare quelli relativi alla comunicazione verbale e quelli concernenti l’introduzione e l’utilizzo dei materiali all’epoca in uso. Ma lo sviluppo tecnologico ha imposto di rivedere questa scelta.

 

In questa prospettiva va dunque inquadrata la nota ministeriale sopracitata che, essendo stata emanata per determinare i criteri da seguire in via generale sugli “adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato. Anno scolastico 2009-2010”, ha ritenuto di tenere conto, come peraltro già avvenuto in passato da altre circolari, dell’evoluzione tecnologica, che ha avuto luogo nel settore dei mezzi di comunicazione, integrando le prescrizioni comportamentali già contenute nella previgente normativa.

 

Al riguardo, la Sezione osserva che il testo della circolare non risulta del tutto univoco: la locuzione “sorpresi ad utilizzarli”, infatti, può essere ragionevolmente intesa nel senso che l’illecito si concretizzi solamente quando si sia colti in contatto con altri (sotto il profilo verbale o della comunicazione di dati, comunque avvenga), con esclusione dunque del caso in cui risulti la ‘mera disponibilità’ di un telefono cellulare, acceso o spento che sia.

 

Tale esclusione non si sarebbe potuta disporre, sulla base della circolare ministeriale sopra riportata, nel caso di specie, caratterizzato dal fatto lo studente aveva con sé un telefono cellulare che è squillato perché era stata azionata la sveglia.

 

Tuttavia, nel caso di specie l’accoglimento dell’appello si impone perché il presidente della commissione d’esami, in apertura della prova, ha invitato i candidati “alla consegna obbligatoria di qualsiasi strumento di comunicazione con l’esterno…., secondo quanto previsto dalla vigente normativa”, segnalando le specifiche conseguenze della violazione di tale prescrizione (verbale della commissione d’esame del 22 giugno 2010, n.5).

 

Non avendo l’appellato ottemperato a questo invito e avendo il suo telefono squillato (con conseguente verifica della inottemperanza), la commissione ha legittimamente stabilito di escluderlo dalle prove d’esame.

 

4. Per le ragioni che precedono, l’appello è fondato e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

 

Le spese dei due gradi devono seguire il principio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8051 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado n. 1673 del 2010.

Condanna la parte appellata al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che quantifica in Euro 100,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

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