Diritto 24.it
È possibile per enti ed
istituzioni che erogano servizi di assistenza sanitaria,
senza fine di lucro, cedere all’Inps i crediti vantati
nei confronti dello Stato in luogo del pagamento dei
contributi previdenziali. Tuttavia, affinché
l’obbligazione si estingua è necessario che il credito
sia certo e che il debitore riconosca la propria
posizione debitoria. Lo ha stabilito la Corte di
cassazione con la sentenza n. 2414/2012.
Per la Suprema corte,
infatti, “la validità ed efficacia della cessione, da
parte de datori di lavoro, dei crediti maturati nei
confronti dello Stato, di altre pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine
del pagamento dei contributi previdenziali, oltre
all’osservanza di specifici requisiti formali (atto
pubblico, scrittura privata autenticata […])
presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido
ed esigibile, che il cedente notifichi l’atto di
cessione all’istituto previdenziale e
all’amministrazione debitrice, e che quest’ultima, entro
90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento
della propria posizione debitoria, con la conseguenza
che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o
condizioni, non si verifica il perfezionamento della
cessione e non può conseguirsi l’estinzione
dell’obbligazione contributiva”. |