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TESTIMONE IRREPERIBILE: POSSIBILE LA LETTURA DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI?Cassazione sez. II, 7 febbraio 2012, n. 4702-commento e testo

 

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1) Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante.


 

2) Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa per sopravvenuta imprevedibile irreperibilità, l'impossibilità di acquisizione della prova nel contraddicono delle parti deve conseguire a rigoroso accertamento che non può limitarsi a una verifica burocratica o di "routine", ma deve comportare l'adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo potere per reperire il dichiarante


 

 


 

Cassazione sez. II, 7 febbraio 2012, n. 4702


 

(Pres. Cosentino – Rel. Davigo)


 

 


 

Ritenuto in fatto


 

Con sentenza del 21.5.2010, il Tribunale di Napoli dichiarò B.C. e F.I. responsabili dei reati di tentata estorsione aggravata (capo A) e lesioni (capo B), unificati sotto il vincolo della continuazione e - con la recidiva specifica infraquinquennale per B. - condannò B. alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa e F. alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.300,00 di multa.


 

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 22.6.2011, in parziale riforma della decisione di primo grado, ridusse la pena a B. ad anni 3 mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa ed a F. ad anni 3 di reclusione ed Euro 800,00 di multa.


 

Ricorre per cassazione l'imputato B.C. personalmente deducendo:


 

1. violazione della legge processuale in relazione agli ani. 512 e 521 comma 1 bis cod. proc. pen. ed all'art. 6.3 lett. D della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del protocollo addizionale, nonché all'art. 111 Cost. in ordine al presupposto della irreperibilità del testimone ed alle ricerche minime da effettuare, nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta non volontarietà della sottrazione all'esame da parie del dichiarante; la persona offesa Ba.Ki. fu regolarmente citata per l'udienza 14.5.2010, ma non si presentò; ne fu disposto l'accompagnamento coattivo, rinviando il processo all'udienza del 21.5.2010; a tale udienza il Br. . CC M.G. , incaricato dell'accompagnamento, riferì di non essere riuscito a rintracciare la persona offesa, la quale era solo sporadicamente presente presso la sede dell'associazione degli immigrati che hanno chiesto asilo politico, ma senza fissa dimora; nonostante l'opposizione della difesa il Tribunale ordinò la lettura delle dichiarazioni della persona offesa ritenendo che fosse irreperibile e che tale irreperibilità non fosse prevedibile trattandosi di richiedente asilo politico che aveva dichiarato un domicilio nel territorio dello Stato; la Corte d'appello ha rigettato il motivo di gravame sull'assunto che la prima notifica era avvenuta per l'occasionale reperimento di Ba. , ma che non si vedeva quali ricerche ulteriori si potessero fare; inoltre non si poteva considerare volontaria la sottrazione al contraddittorio dovendosi attribuire l'irreperibilità alle precarie condizioni di Ba. ed al timore che nutriva nei confronti degli aggressori; stante l'esito positivo della notifica avvenuta solo una settimana prima, il Tribunale, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto disporre più approfondite ricerche, sia quelle previste per l'imputato che quelle conseguenti alla peculiare situazione personale del teste, da deduzioni specifiche delle parti e dall'esito dell'istruzione dibattimentale (Cass. Sez. 6 n. 24039 del 24.5.2011 dep. 15.6.2011); inoltre la motivazione della Corte territoriale circa la non volontarietà sarebbe contraddittoria rispetto al riferimento al timore dei suoi aggressori;


 

2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità del denunziante; il denunziante non comprendeva la lingua italiana ed i Carabinieri verbalizzanti si sono avvalsi come interprete del cameriere di un albergo; sarebbe illogica la motivazione che, in tale contesto, ha ritenuto attendibile la persona offesa essendo fluido il suo racconto;


 

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. peri., alla luce del fatto che la persona offesa ha dichiarato che gli era stata richiesta la somma di 5 Euro.


 

Con motivi nuovi il difensore ha richiamato a sostegno del primo motivo la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 27918 del 25.11.2010 dep. 14.7.2011.


 

Considerato in diritto


 

Il primo motivo di ricorso è fondato.


 

Questa Corte ha di recente affermato che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 24039 del 24.5.2011 dep. 15.6.2011 rv 250109, citata anche nel ricorso).


 

Questa Sezione aveva in precedenza affermato che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa per sopravvenuta imprevedibile irreperibilità, l'impossibilità di acquisizione della prova nel contraddicono delle parti deve conseguire a rigoroso accertamento che non può limitarsi a una verifica burocratica o di "routine", ma deve comportare l'adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo potere per reperire il dichiarante. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22358 del 27.5.2010 dep. 11.6.2010 rv 247434. Nella specie si è ritenuta insufficiente la ricerca del teste effettuata in due giorni consecutivi nel solo domicilio, senza lasciare alcun avviso scritto, nonché presso l'Amministrazione carceraria, ma non anche nel luogo noto di residenza e di nascita; e si è in pari tempo ritenuta irrilevante la circostanza che la prima citazione fosse andata a buon fine, in quanto l'ordinamento prevede la possibilità dell'accompagnamento coattivo, al quale non si era provveduto).


 

Nel caso in esame l'irreperibilità è stata desunta soltanto dall'esito infruttuoso delle ricerche effettuate in occasione del tentativo di eseguire l'accompagnamento disposto dal Tribunale, senza effettuare nessuna ulteriore ricerca, che sarebbe stata opportuna alla luce della considerazione che solo una settimana prima Ba.Ki. era stato raggiunto dalla notifica della citazione.


 

Fra l'altro non è stata effettuata alcuna ricerca presso l'Amministrazione penitenziaria né presso l'associazione ove la persona offesa solo una settimana prima era stata reperita.


 

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli affinché il giudice di rinvio proceda ad ulteriori ricerche della persona offesa e solo ove le stesse si rivelassero infruttuose effettui le conseguenti valutazioni.


 

A sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. l'annullamento va esteso al coimputato non ricorrente F.I..


 

La decisione assunta rende superfluo esaminare gli ulteriori motivi di ricorso.


 

 


 

P.Q.M.


 

 


 

Annulla la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente e per l'effetto estensivo del coimputato non ricorrente F.I. , con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio

 

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