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1) Ai fini
dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle
dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal
testimone divenuto irreperibile non è sufficiente
l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste
dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario
che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui
alla peculiare situazione personale dello stesso, quale
risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche
eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito
dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero
dia conto, con motivazione non apparente e non
manifestamente illogica o contraddittoria,
dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole
impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche
del dichiarante.
2) Ai fini
dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle
dichiarazioni predibattimentali della persona offesa per
sopravvenuta imprevedibile irreperibilità,
l'impossibilità di acquisizione della prova nel
contraddicono delle parti deve conseguire a rigoroso
accertamento che non può limitarsi a una verifica
burocratica o di "routine", ma deve comportare
l'adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo
potere per reperire il dichiarante
Cassazione sez. II, 7
febbraio 2012, n. 4702
(Pres. Cosentino – Rel.
Davigo)
Ritenuto in fatto
Con sentenza del
21.5.2010, il Tribunale di Napoli dichiarò B.C. e F.I.
responsabili dei reati di tentata estorsione aggravata
(capo A) e lesioni (capo B), unificati sotto il vincolo
della continuazione e - con la recidiva specifica
infraquinquennale per B. - condannò B. alla pena di anni
5 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa e F. alla pena
di anni 3 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.300,00 di
multa.
Avverso tale pronunzia gli
imputati proposero gravame e la Corte d'appello di
Napoli, con sentenza del 22.6.2011, in parziale riforma
della decisione di primo grado, ridusse la pena a B. ad
anni 3 mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa ed
a F. ad anni 3 di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
Ricorre per cassazione
l'imputato B.C. personalmente deducendo:
1. violazione della legge
processuale in relazione agli ani. 512 e 521 comma 1 bis
cod. proc. pen. ed all'art. 6.3 lett. D della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del
protocollo addizionale, nonché all'art. 111 Cost. in
ordine al presupposto della irreperibilità del testimone
ed alle ricerche minime da effettuare, nonché vizio di
motivazione in relazione alla ritenuta non volontarietà
della sottrazione all'esame da parie del dichiarante; la
persona offesa Ba.Ki. fu regolarmente citata per
l'udienza 14.5.2010, ma non si presentò; ne fu disposto
l'accompagnamento coattivo, rinviando il processo
all'udienza del 21.5.2010; a tale udienza il Br. . CC
M.G. , incaricato dell'accompagnamento, riferì di non
essere riuscito a rintracciare la persona offesa, la
quale era solo sporadicamente presente presso la sede
dell'associazione degli immigrati che hanno chiesto
asilo politico, ma senza fissa dimora; nonostante
l'opposizione della difesa il Tribunale ordinò la
lettura delle dichiarazioni della persona offesa
ritenendo che fosse irreperibile e che tale
irreperibilità non fosse prevedibile trattandosi di
richiedente asilo politico che aveva dichiarato un
domicilio nel territorio dello Stato; la Corte d'appello
ha rigettato il motivo di gravame sull'assunto che la
prima notifica era avvenuta per l'occasionale
reperimento di Ba. , ma che non si vedeva quali ricerche
ulteriori si potessero fare; inoltre non si poteva
considerare volontaria la sottrazione al contraddittorio
dovendosi attribuire l'irreperibilità alle precarie
condizioni di Ba. ed al timore che nutriva nei confronti
degli aggressori; stante l'esito positivo della notifica
avvenuta solo una settimana prima, il Tribunale, ad
avviso del ricorrente, avrebbe dovuto disporre più
approfondite ricerche, sia quelle previste per
l'imputato che quelle conseguenti alla peculiare
situazione personale del teste, da deduzioni specifiche
delle parti e dall'esito dell'istruzione dibattimentale
(Cass. Sez. 6 n. 24039 del 24.5.2011 dep. 15.6.2011);
inoltre la motivazione della Corte territoriale circa la
non volontarietà sarebbe contraddittoria rispetto al
riferimento al timore dei suoi aggressori;
2. vizio di motivazione in
relazione alla ritenuta attendibilità del denunziante;
il denunziante non comprendeva la lingua italiana ed i
Carabinieri verbalizzanti si sono avvalsi come
interprete del cameriere di un albergo; sarebbe illogica
la motivazione che, in tale contesto, ha ritenuto
attendibile la persona offesa essendo fluido il suo
racconto;
3. violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione al mancato
riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all'art. 62 n. 4 cod. peri., alla luce del fatto che la
persona offesa ha dichiarato che gli era stata richiesta
la somma di 5 Euro.
Con motivi nuovi il
difensore ha richiamato a sostegno del primo motivo la
pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 27918
del 25.11.2010 dep. 14.7.2011.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso
è fondato.
Questa Corte ha di recente
affermato che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante
lettura, delle dichiarazioni rese in sede
predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile
non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle
ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è
altresì necessario che il giudice compia tutti gli
accertamenti congrui alla peculiare situazione personale
dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle
deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle
parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel
corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non
apparente e non manifestamente illogica o
contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla
ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed
efficaci ricerche del dichiarante. (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 24039 del 24.5.2011 dep. 15.6.2011 rv
250109, citata anche nel ricorso).
Questa Sezione aveva in
precedenza affermato che, ai fini dell'utilizzabilità,
mediante lettura, delle dichiarazioni predibattimentali
della persona offesa per sopravvenuta imprevedibile
irreperibilità, l'impossibilità di acquisizione della
prova nel contraddicono delle parti deve conseguire a
rigoroso accertamento che non può limitarsi a una
verifica burocratica o di "routine", ma deve comportare
l'adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo
potere per reperire il dichiarante. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 22358 del 27.5.2010 dep. 11.6.2010 rv
247434. Nella specie si è ritenuta insufficiente la
ricerca del teste effettuata in due giorni consecutivi
nel solo domicilio, senza lasciare alcun avviso scritto,
nonché presso l'Amministrazione carceraria, ma non anche
nel luogo noto di residenza e di nascita; e si è in pari
tempo ritenuta irrilevante la circostanza che la prima
citazione fosse andata a buon fine, in quanto
l'ordinamento prevede la possibilità
dell'accompagnamento coattivo, al quale non si era
provveduto).
Nel caso in esame
l'irreperibilità è stata desunta soltanto dall'esito
infruttuoso delle ricerche effettuate in occasione del
tentativo di eseguire l'accompagnamento disposto dal
Tribunale, senza effettuare nessuna ulteriore ricerca,
che sarebbe stata opportuna alla luce della
considerazione che solo una settimana prima Ba.Ki. era
stato raggiunto dalla notifica della citazione.
Fra l'altro non è stata
effettuata alcuna ricerca presso l'Amministrazione
penitenziaria né presso l'associazione ove la persona
offesa solo una settimana prima era stata reperita.
La sentenza impugnata deve
pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione
della Corte d'appello di Napoli affinché il giudice di
rinvio proceda ad ulteriori ricerche della persona
offesa e solo ove le stesse si rivelassero infruttuose
effettui le conseguenti valutazioni.
A sensi dell'art. 587 cod.
proc. pen. l'annullamento va esteso al coimputato non
ricorrente F.I..
La decisione assunta rende
superfluo esaminare gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza
impugnata nei confronti del ricorrente e per l'effetto
estensivo del coimputato non ricorrente F.I. , con
rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli
per nuovo giudizio |