Diritto 24.it
Con ricorso innanzi al
giudice del lavoro di Venezia gli eredi di un ex operaio
di Cantieri Navali Breda, incorporata successivamente
dalla Fincantieri, convenivano in giudizio quest'ultima
per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito
del decesso del padre a causa di neoplasia polmonare (mesotelioma),
determinata dall'inalazione delle fibre di amianto
presenti nell'ambiente di lavoro e della mancanza di
idonei strumenti di prevenzione del rischio.
La Corte di merito,
nell'affermare la responsabilità del datore di lavoro
per violazione dell'art. 2087 c.c. e dell'obbligo di
adottare idonee misure di prevenzione del rischio,
riteneva in discussione solo il risarcimento del danno
biologico e morale sofferto dal defunto maturato nel
periodo tra il manifestarsi della malattia e il decesso,
prescindendo dai profili del danno patrimoniale (danno
emergente e lucro cessante).
In particolare il Giudice
rapportava al periodo di inabilità temporanea totale i
criteri di valutazione media adottati dal distretto di
Venezia e liquidava il danno biologico per un importo
pari a 100 euro per giorno di malattia e il danno morale
nella misura della metà della quantificazione di detto
danno biologico.
La Cassazione, nel
censurare le decisioni di merito per aver proceduto a
liquidazione del danno in maniera automatica, sulla base
della meccanica applicazione delle tabelle, ricorda la
consolidata giurisprudenza di legittimità che ha
evidenziato come nel caso di lesione dell'integrità
fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima che
abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine
attivi un processo di sofferenza psichica
particolarmente intensa.
Tale situazione impone un criterio di personalizzazione
del danno che tenga conto dunque delle peculiari
condizioni personali e soggettive del caso concreto,
dunque "non già (e (non solo) della durata
dell'intervallo tra la manifestazione conclamata della
malattia e la morte, ma dell'intensità della sofferenza
provata, delle condizioni personali e soggettive del
lavoratore e delle altre particolarità del caso
concreto.". |