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MISURE CAUTELARI-Inamissibile il ricorso contro la misura cautelare per l'estradato-Corte di cassazione - Sezioni unite penali - Sentenza 17 febbraio 2012 n. 6624-commento-

 

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L’estradizione rende inammissibile l’impugnazione della misura cautelare che a quel punto ha già perso la sua funzione strumentale alla consegna. E neppure può servire ad ottenere un risarcimento per ingiusta detenzione in quanto tale obiettivo è incompatibile con la pronuncia irrevocabile favorevole all’estradizione. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 6624/2012, respingendo il ricorso di un cittadino albanese.


 

 


 

Per la Suprema corte, infatti, “nell’ambito del procedimento di estradizione per l’estero, l’intervenuto consegna allo Stato richiedente della persona reclamata comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza di interesse, dell’impugnazione proposta dalla medesima persona contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare coercitiva disposta a suo carico nel corso dello stesso procedimento, stante la natura incidentale della quaestio libertatis rispetto alla procedura di estradizione e avendo la cautela personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna”.


 

 


 

Non solo, “nell’ipotesi considerata - prosegue la Corte - l’interesse all’impugnazione del provvedimento sulla libertà personale adottato ai fini estradizionali non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, in quanto il conseguimento di tale obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza - irrevocabile - favorevole all’estradizione”.

 

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