Diritto.it
Presidente: Antonio
Onorato
TAR Campania n. 9, sez.
Prima del 11/1/2012
Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno
(Sezione Prima)-Presidente Antonio Onorato- Estensore
Cons. Ezio Fedullo
SENTENZA n° 9 dell’11
gennaio 2012
sul ricorso, proposto
da***
contro***
per l'annullamento
del provvedimento del
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Mauro
Cilento , con il quale è stata respinta l’istanza di
accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001
presentata dal ricorrente in data 2.1.2007,
relativamente ad una tettoia di pertinenza del
fabbricato per civile abitazione sito nel complesso
residenziale *****, in località Mezzatorre del Comune di
San Mauro Cilento
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Ezio
Fedullo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente,
comproprietario di un appartamento sito nel complesso
residenziale **** località Mezzatorre del Comune di San
Mauro Cilento, deduce di aver provveduto alla
sostituzione della originaria tettoia, andata distrutta
in conseguenza dell’incendio e delle violentissime
piogge verificatesi nell’anno 2004, senza alterarne
l’originaria consistenza, sia al fine di evitare le
infiltrazioni di acque piovana sia
al fine di prevenire la
caduta di pietre dal confinante terreno.
Allega quindi di aver
presentato, in data 2.1.2007, istanza di accertamento di
conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e lamenta di
aver ricevuto l’impugnato provvedimento negativo
Mediante le censure
articolate in ricorso, viene in primo luogo dedotta
l’incompetenza del Dirigente/Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di San Muro Cilento, spettando al
Sindaco l’adozione del provvedimento impugnato, sul
presupposto che l’art. 51, comma 3, l. n. 142/1990 , poi
trasfuso nell’art. 107, comma 3, lett. g) d.lvo n.
267/2000, abbia carattere programmatico e richieda di
essere recepito nell’ordinamento dell’ente locale
(Statuto).
Viene quindi dedotta
l’omissione della comunicazione di avvio del
procedimento così come della comunicazione ex art. 10
bis l. n. 241/1990.
Sotto altro profilo, viene
dedotta la carenza di istruttoria e di motivazione
inficiante il provvedimento gravato, il quale si limita
ad un generico richiamo al P.R.G. ed alle norme tecniche
di attuazione nonché al P.I.P. Cilento Costiero (nella
parte in cui vieterebbe, per la zona C.I., la
realizzazione di nuove infrastrutture e/o edifici o
incremento dei volumi esistenti), al Regolamento
Edilizio Comunale (richiamando al riguardo, in maniera
non conferente, l’art. 4, lett. b) ed all’art. 146 d.lvo
n. 42/2004, senza considerare che le norme richiamate
consentono la tipologia di intervento di cui si tratta
“purché non comportino aumenti di volumetria consistenti
e non danneggino gli alberi”: evidenzia sul punto il
ricorrente che la documentazione prodotta consente di
rilevare che l’intervento insiste su di un’area
antropizzata, ha limitata consistenza e nessun impegno
volumetrico, oltre ad avere carattere pertinenziale e
servire alla protezione dagli agenti atmosferici.
Viene quindi lamentata la
mancata acquisizione del parere dell’amministrazione
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Inoltre, la parte
ricorrente deduce che l’intervento di sostituzione della
copertura della tettoia rientra nel concetto di
manutenzione ordinaria e straordinaria, che essa poggia
su di una leggera struttura completamente aperta su tre
lati, sì da non comportare alcuna modifica
urbanisticamente o paesaggisticamente rilevate dello
stato preesistente, che è a servizio dell’immobile
principale, per cui non necessitava del permesso di
costruire, non sussistendo i presupposti all’uopo
richiesti dall’art. 3, comma 1, lett. e.6 d.P.R. n.
380/2001.
Infine, viene dedotto che
l’amministrazione intimata non ha considerato la
possibilità di applicare l’art. 167 d.lvo n. 42/2004.
Tanto premesso, deve
rilevarsi che il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, come costantemente
affermato da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. III, 9
novembre 2010, n. 23699,
Sez. IV, n. 897 del 18 febbraio 2003, n. 12962 del 20
ottobre 2003, n. 4107 del 16 luglio 2002), “gli
interventi consistenti nella installazione di tettoie o
di altre strutture che siano comunque apposte a parti di
preesistenti edifici come strutture accessorie di
protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non
compresi entro coperture volumetriche previste in un
progetto assentito, possono ritenersi sottratti al
regime del permesso di costruire soltanto ove la loro
conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono
evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di
riparo e protezione (anche da agenti atmosferici)
dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono
viceversa ritenersi installabili senza permesso di
costruire, o D.I.A "alternativa" ai sensi dell'art. 22
DPR 380/01, allorquando le loro dimensioni sono di
entità tale da arrecare una visibile alterazione
all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono
inserite; quando quindi per la loro consistenza
dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero
ricomprese in ragione della accessorietà, nell’edificio
principale o della parte dello stesso cui accedono (in
termini Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n.
1442; Sez. II, 5 febbraio 1997, n. 336; T.A.R. Lazio,
Latina, Sez. I, 3 marzo 2010, n. 205; TAR Lazio, Sez. II
n. 1055 del 15 febbraio 2002, TAR Parma n. 114 del 6
marzo 2003).
Ebbene, nessuna
valutazione sul punto è stata espressa
dall’amministrazione intimata, la quale si è limitata ad
affermare, del tutto apoditticamente (senza cioè
considerare l’incidenza delle dimensioni e della
finalità della tettoia de qua sul relativo regime
edilizio-urbanistico), che la strumentazione urbanistica
concernente l’area in questione non consente interventi
suscettibili di dare luogo ad incrementi volumetrici,
omettendo di considerare che la caratteristica propria
della tettoia, rappresentata dall’essere la stessa
aperta su tre lati, “è un elemento fondamentale per la
definizione dell’intervento in questione perché l’opera
di che trattasi non viene a costituire un volume
aggiuntivo e quindi rimane nel concetto pertinenziale”,
dovendo considerarsi che “in materia
urbanistico-edilizia il presupposto per l’esistenza di
un volume edilizio è costituito dalla costruzione di
almeno un piano di base e due superfici verticali
contigue” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 8 ottobre
2009, n. 2375).
La domanda di annullamento
proposta con il ricorso in esame deve quindi essere
accolta, potendo dichiararsi l’assorbimento delle
censure non esaminate.
Sussistono giuste ragioni
per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio
sostenute dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, Sezione
Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente
pronunciando sul ricorso,o accoglie ed annulla per
l’effetto il provvedimento impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno
nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011
con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato,
Presidente
Francesco Mele,
Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere,
Estensore |