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Guida in stato di ebbrezza-Incidente stradale anche l'uscita di strada senza conseguenze-Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 21 dicembre 2011-16 febbraio 2012 n.6381-commento-Lex 24.it

 

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Anche la sola uscita di strada senza conseguenze per sé o per gli altri deve essere considerata un incidente stradale e fa scattare l'aggravante della guida in stato di ebbrezza. La quarta sezione, con la sentenza 6381, sceglie la tolleranza zero per chi prende la macchina con un tasso alcolico superiore al tetto fissato dal codice della circolazione e respinge il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello che aveva disposto confisca del veicolo, sospensione della patente per un anno, sanzione e l’arresto.


 

A motivare tanto rigore era stata “la fuoriuscita dalla sede stradale” di una vettura guidata dopo un bicchiere di troppo. Senza successo la difesa del ricorrente aveva tentato di mettere in discussione la lettura data dai giudici di secondo grado e condivisa dalla Cassazione della definizione di incidente stradale. Vocabolario e codice della strada alla mano l’imputato aveva sostenuto che il termine incidente stradale si usava per indicare esclusivamente una collisione con altri utenti e non poteva dunque indicare un semplice comportamento anomalo.


 

Opposta l’interpretazione degli ermellini che considerano “correttamente attribuita la valenza di incidente stradale” - richiamato per attribuire l’aggravante dello stato di ebbrezza - in caso di abbandono dalla “retta via” anche se non ci sono “contatti ravvicinati” con persone, animali o oggetti. Secondo la Suprema corte il concetto non può essere limitato ai casi di investimento o di collisione tra autoveicoli e “non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone, con danni alle stesse”. I giudici di piazza Cavour non hanno dubbi: “è un incidente stradale qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente”. Nel campo della sicurezza stradale, conclude, infatti, la Cassazione deve essere valutato con particolare gravità qualunque comportamento potenzialmente pericoloso.


 


 

 

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