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Guida in stato di ebbrezza
per chi, ubriaco, si ferma e dorme sul volante. Secondo
la Cassazione (sentenza 5404) ai fini della
contestazione del reato previsto dall’articolo 186 del
codice della strada, è irrilevante che l’automobile sia
in marcia o in sosta, se chi siede al posto di guida ha
superato il tasso di alcool tollerato. Inutili le
proteste dell’automobilista che affermava di aver usato
il volante solo come un “cuscino”, sul quale aveva
appoggiato mani e testa prima di lasciarsi andare a un
sonno profondo.
La sosta parte della
circolazione - Diverso il punto di vista della Corte che
pensa a quanto poteva essere accaduto prima della
“pennichella” o a quanto poteva accadere dopo. Nella
circolazione stradale – spiegano gli ermellini – la
fermata costituisce solo una fase della circolazione, il
conducente poteva dunque aver raggiunto il luogo della
“siesta” in stato di ebbrezza o decidere di lasciarlo
prima di aver smaltito l’alcool. La Cassazione accoglie
dunque il ricorso del pubblico ministero contro la
decisione del tribunale che aveva assolto l’uomo
prendendo per buone le sue giustificazioni. La Suprema
corte rinvia la causa proprio al giudice di primo grado,
invitandolo a decidere di nuovo. Questa volta cercando
di capire dove l’imputato era residente, da dove era
partito e dove intendeva arrivare. E, per finire, quale
era la ragione che gli aveva impedito di portare a
termine il viaggio. |