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Cgue, viaggiatori "tutto compreso" tutelati dall'insolvenza del tour operator-Corte di giustizia Ue - Sentenza 16 febbraio 2012 - Causa C-134/11-commento e testo

 

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Tutela piena per i viaggiatori “tutto compreso”. Per la Corte di giustizia Ue, sentenza 16 febbraio 2012, Causa C-134/11, la tutela contro il rischio di insolvenza dell’organizzatore del viaggio organizzato si applica anche nel caso in cui il dissesto sia dovuto alla condotta fraudolenta di quest’ultimo. Infatti, l’obbligo, per l’organizzatore del viaggio, di disporre di garanzie sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza, il rimborso del prezzo del viaggio e il rimpatrio del viaggiatore si applica a prescindere dalle cause dell’insolvenza.


 

 


 

Alla Corte europea si era rivolto il Tribunale regionale di Amburgo (Germania) chiedendo, in seguito al ricorso di un cittadino tedesco, se la tutela dei viaggiatori si applichi anche qualora l'insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta dell'organizzatore del viaggio.


 

 


 

Per la Quinta Sezione della Cgue, dunque, “l’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione nella quale l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio è dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo”.

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 febbraio 2012 (*)

«Direttiva 90/314/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – Articolo 7 – Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio “tutto compreso” – Ambito di applicazione – Insolvenza dell’organizzatore dovuta ad un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore

 

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