Tutela piena per i
viaggiatori “tutto compreso”. Per la Corte di giustizia
Ue, sentenza 16 febbraio 2012, Causa C-134/11, la tutela
contro il rischio di insolvenza dell’organizzatore del
viaggio organizzato si applica anche nel caso in cui il
dissesto sia dovuto alla condotta fraudolenta di quest’ultimo.
Infatti, l’obbligo, per l’organizzatore del viaggio, di
disporre di garanzie sufficienti per assicurare, in caso
di insolvenza, il rimborso del prezzo del viaggio e il
rimpatrio del viaggiatore si applica a prescindere dalle
cause dell’insolvenza.
Alla Corte europea si era
rivolto il Tribunale regionale di Amburgo (Germania)
chiedendo, in seguito al ricorso di un cittadino
tedesco, se la tutela dei viaggiatori si applichi anche
qualora l'insolvenza sia dovuta alla condotta
fraudolenta dell'organizzatore del viaggio.
Per la Quinta Sezione
della Cgue, dunque, “l’articolo 7 della direttiva
90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990,
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto
compreso», deve essere interpretato nel senso che
rientra nel suo campo di applicazione una situazione
nella quale l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio
è dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo”.
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
16 febbraio 2012 (*)
«Direttiva 90/314/CEE –
Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – Articolo 7
– Protezione contro il rischio di insolvenza o di
fallimento dell’organizzatore del viaggio “tutto
compreso” – Ambito di applicazione – Insolvenza
dell’organizzatore dovuta ad un utilizzo fraudolento dei
fondi depositati dal consumatore |