Diritto.it
Presidente: Domenico
Giordano
TAR Lombardia n.
00005/2012, sez. Terza del 2/1/2012
N. 00005/2012
REG.PROV.COLL.
N. 00787/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 787 del 2008, proposto da***
contro***
per l’annullamento
- del provvedimento del
Questore della Provincia di Milano +++, notificato il
+++, con cui si dispone ed effettua il ritiro del
passaporto n.B818800 rilasciato il *** alla figlia
minore *** ***.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di QUESTURA DI MILANO;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 16 dicembre 2011 il dott. Dario
Simeoli e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato
il giorno 8 aprile 2008, la ricorrente, premessa la
situazione di estrema conflittualità venutasi a creare
nei confronti del compagno *** culminata con il deposito
di ricorso al Tribunale dei Minorenni finalizzato
all’allontanamento di quest’ultimo dalla casa familiare
e all’ottenimento dell’affidamento condiviso con
assegnazione della figlia *** alla madre, istanza
accolta dal Tribunale dei Minorenni con decreto del 31
gennaio 2008, ha impugnato
il provvedimento in epigrafe, con il quale è stato
disposto ed effettuato il ritiro del passaporto ***
rilasciato il *** alla figlia minore *** ***. L’istante
ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di
disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in
quanto viziato da violazione di legge.
Si è costituito in
giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del
Ministro pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 22
aprile 2008, il Collegio ha rigettato l’istanza
cautelare di sospensione, ritenendo insussistente il
fumus boni iuris.
Sul contraddittorio così
istauratosi, all’udienza del 16 dicembre 2011, la causa
è stata discussa e decisa con sentenza definitiva.
2. Il ricorso è immune
dalle censure sollevate.
2.1. Il provvedimento del
Questore della Provincia di Milano, con cui è stato
disposto il ritiro del passaporto alla minore *** ***, è
immediatamente esecutivo del decreto del Tribunale per i
Minorenni di Milano del 22 gennaio 2008 che ne ha
disposto il divieto di espatrio. Tale atto
giurisdizionale deve ritenersi tuttora efficace non
risultando dalla documentazione versata in atti la sua
revoca o modifica. Il provvedimento del Tribunale dei
Minorenni, in particolare, ha accolto l’istanza promossa
in via di urgenza dal padre, sig. ***, che denunciava il
pericolo di sottrazione della minore (cfr. doc. 6 all.
ricorrente). Il Questore, in tale occasione, ha speso la
competenza attribuitagli dall’art. 12 L. 21-11-1967 n.
1185 (recante norme sui passaporti). In ogni caso, a
prescindere dal provvedimento del Tribunale dei
Minorenni, sussisteva, quale specifico fattore
legittimante il ritiro del passaporto, l’ipotesi (di cui
all’art. 3, lett. a della legge citata) relativa proprio
ai soggetti sottoposti alla patria potestà o alla
potestà tutoria, che divengano privi dell’assenso della
persona che la esercita e, nel caso di affidamento a
persona diversa, dell’assenso anche di questa (nella
specie, era venuto meno l’assenso del padre).
2.2. In secondo luogo, le
denunciate violazioni del contraddittorio procedimentale
non consentono di procedere all’annullamento, stante
l’accentuato carattere vincolato della determinazione
amministrativa in commento ed essendo palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato (art. 21 octies L.
241/1990).
3. Sussistono giusti
motivi per compensare le spese di lite, attese le
condizioni di disagio sociale della ricorrente comunque
accertate dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto:
RIGETTA il ricorso e
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano
nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011
con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano,
Presidente
Dario Simeoli,
Referendario, Estensore
Fabrizio Fornataro,
Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co.
3, cod. proc. amm.) |