P&D.IT
P&D propone all'attenzione
dei lettori la recentissima pronuncia sulla
responsabilità dell'appaltatore scaturita dalla felice
penna del Dott. Gianluigi MORLINI nella forma
processuale dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sul contratto di appalto
si consulti il saggio chiaro, completo e sintetico di
Mirijam CONZUTTI intitolato "APPALTO E SUBAPPALTO,
AUTONOMIA O DIPENDENZA" pubblicato in data 6 agosto
2011, rinvenibile nell'archivio del Portale sotto il
medesimo lemma 'interessi protetti/obbligazioni,
contratti' (paolo m. storani).
Tribunale di Piacenza;
sentenza 14/2/2012, n. 86/2012; Spagna e Stendardi (avv.
Corradi) c. Cattadori (avv. Parmeggiani), Immobiliare
Raffaella s.r.l. (avv. Osera), Pettorelli (avv.
Castellazzi), Robuschi Giuseppe & C. s.n.c. (avv.
Torretta) e Milano Assicurazioni s.p.a. (avv. Perini).
La responsabilità nei
confronti dei terzi per danni loro arrecati
nell’esecuzione del contratto di appalto, spetta
normalmente al solo appaltatore, in ragione
dell’autonomia della quale egli gode nell’esecuzione
dell’opera; mentre il committente risponde
eccezionalmente nei confronti del terzo, solo laddove si
sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, tali
da ridurre l’appaltatore al rango di nudus minister,
ovvero per culpa in eligendo, avendo scelto un
appaltatore manifestamente ed assolutamente privo della
capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire
la prestazione oggetto del contratto.
La clausola assicurativa
che limita la copertura a “fatti accidentali”, non può
riferirsi al caso fortuito od alla forza maggiore,
situazioni che escludono radicitus la responsabilità
dell’assicurato e quindi l’interesse a stipulare
un’assicurazione, ma si riferisce piuttosto ai fatti
colposi, così contrapposti ai fatti dolosi per i quali
non opera invece la manleva.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
Sent. ______/__
Cont. ______/__
Cron. ________
Rep. ________
Il Giudice, dott.
Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z
A EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
ATTORI:
Conclusioni:
CONVENUTO:
Conclusioni:
CONVENUTO:
Conclusioni:
CONVENUTO:
Conclusioni:
CONVENUTO:
Conclusioni:
TERZO CHIAMATO:
Conclusioni: Sentenza
assunta ex art. 281 c.p.c. il
_____________________
Depositata il
_____________________
Il Cancelliere
__________________________________________
Oggetto:
__________________________________________
_____________________
FATTO
Nella presente
controversia, gli attori domandano il risarcimento dei
danni non patrimoniali subiti nella loro proprietà, a
seguito di infiltrazioni derivanti da lavori eseguiti
nell’immobile confinante, ed evocano in causa la
proprietaria di tale immobile (Carla Maria Cattadori),
il progettista e direttore dei lavori (Massimo
Pettorelli), gli appaltatori (Immobiliare Raffaella e
Robuschi Giuseppe).
Costituendosi in giudizio,
Robuschi nega di avere mai eseguito detti lavori.
Resiste pure Pettorelli,
sul presupposto dell’assenza di una propria
responsabilità.
Anche Immobiliare
Raffaella ritiene di non avere cagionato alcun danno a
parte attrice, ma comunque chiede ed ottiene la chiamata
in garanzia della propria assicurazione, per essere
manlevata in denegata ipotesi di condanna.
Similmente, la Cattadori
nega la sussistenza di danni riconducibili ai lavori da
lei commissionati; e comunque, espone che di tali
eventuali danni debbano essere chiamati a rispondere
appaltatore e direttori dei lavori.
Infine, anche Milano
Assicurazioni ritiene la domanda infondata, e comunque
inoperativa la garanzia assicurativa.
La causa è istruita con
una CTU affidata all’ing. Baldini.
DIRITTO
La controversia può essere
decisa sulla base della CTU, svolta con motivazione
convincente e pienamente condivisibile, che ha
adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla
quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in
quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di
vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza
ai documenti agli atti ed allo stato di fatto
analizzato.
Ha infatti spiegato il
perito che i danni dedotti da parte attrice sono
parzialmente esistenti, che essi sono certamente
riconducibili all’errata esecuzione dei lavori di
ristrutturazione eseguiti nell’appartamento confinante,
che per l’eliminazione di tali danni è necessaria la
somma di € 7.000 oltre IVA (cfr. pag. 12 perizia e pag.
6 integrazione di perizia).
Di tali danni deve però
rispondere verso il terzo il solo appaltatore.
Infatti, di regola la
responsabilità nei confronti dei terzi per danni loro
arrecati nell’esecuzione del contratto di appalto, è
unicamente responsabilità dell’appaltatore, in ragione
dell’autonomia della quale egli gode nell’esecuzione
dell’opera.
Le uniche due eccezioni,
che vedono rispondere nei conforti del terzo il
committente per violazione del principio del neminem
laedere ex art. 2043 c.c., si hanno infatti quando il
committente si sia ingerito nei lavori con direttive
vincolanti, tali da ridurre l’appaltatore al rango di
nudus minister; ovvero quando risultino presenti gli
estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se
il compimento dell’opera o del servizio siano stati
affidati ad un’impresa appaltatrice manifestamente ed
assolutamente priva della capacità e dei mezzi tecnici
indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del
contratto (cfr. Cass. n. 25173/2007, Cass. n.
15782/2006, Cass. n. 13131/2006, Cass. n. 9065/2006,
Cass. n. 4361/2005, Cass. n. 2278/2005, Cass. n.
15408/2004, Cass. n. 11478/2004, Cass. n. 7499/2004,
Cass. n. 7273/2003, Cass. n. 8686/2000, Cass. n.
2745/1999, Cass. n. 10652/1997, Cass. n. 4697/1984,
Cass. n. 4050/1984).
Nel caso di specie,
peraltro, parte attrice non ha provato, ed in realtà
nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto, la
sussistenza di una delle due condizioni sopra indicate,
id est l’ingerenza del committente nell’esecuzione dei
lavori o la scelta di un appaltatore manifestamente
inadeguato.
Discende allora che solo
Immobiliare Raffaella s.r.l. deve essere condannata a
pagare agli attori, in solido tra loro, € 7.000, oltre
IVA ed oltre interessi moratori al tasso legale dal
5/7/2010, data della CTU che ha calcolato il danno
all’attualità, al saldo.
In ragione di quanto
sopra, la domanda va invece rigettata nei confronti del
committente Cattadori e del direttore dei lavori
Pettorelli.
Così come richiesto da
entrambe le parti (cfr. memoria attorea 5/5/2006 e
verbale 5/6/2007), va invece statuita la cessazione
della materia del contendere tra l’attore ed il
convenuto Robuschi, effettivamente estraneo
all’esecuzione dei lavori di causa.
Va invece accolta la
domanda di manleva dell’Immobiliare Raffaella verso
Milano Assicurazioni, essendo infondata la tesi della
difesa della terza chiamata, secondo la quale la
copertura assicurativa, in quanto relativa a “fatti
accidentali”, escluderebbe l’operatività della polizza
per fatti colposamente posti in essere dall’assicurato,
così come avvenuto nel caso che qui occupa.
In realtà, secondo la
pacifica e mai contrastata giurisprudenza, la copertura
assicurativa per “fatti accidentali” non può riferirsi
al caso fortuito od alla forza maggiore, situazioni che
escludono radicitus la responsabilità dell’assicurato e
quindi l’interesse a stipulare un’assicurazione, ma si
riferisce proprio ai fatti colposi, così contrapposti ai
fatti dolosi per i quali non può operare invece la
manleva (in questo senso, Cass. n. 5273/2008, Cass. n.
752/2000, Cass. n. 4118/1995, Cass. n. 2863/1990, Cass.
n. 6265/1980).
Discende che la Milano
Assicurazioni deve essere condannata a rifondere a
Immobiliare Raffaella tutto quanto pagato a Spagna
Gabriele e Stendardi Gigliola, in dipendenza della
presente sentenza, per somma capitale, rivalutazione,
interessi, spese di lite e di CTU.
Le spese di lite,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza,
così come previsto dall’art. 91 c.p.c., nei vari
rapporti processuali.
Pertanto, Immobiliare
Raffaella deve essere condannata a rifondere le spese
degli attori, in solido tra loro; gli attori vanno
invece condannati a rifondere le spese sia di
Pittorelli, sia della Cattadori; la terza chiamata va
condannata a rifondere le spese dell’assicurata
Immobiliare Raffaella; mentre vanno compensate le spese
tra attori e Robuschi.
Infine, le spese di CTU,
già liquidate in corso di causa con i separati decreti
di cui a dispositivo, vanno poste a carico di Milano
Assicurazioni, parte definitivamente soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza
in composizione monocratica
definitivamente
pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni
diversa istanza disattesa
- condanna Immobiliare
Raffaella s.r.l. a pagare a Spagna Gabriele e Stendardi
Gigliola, in solido tra loro, € 7.000, oltre IVA ed
oltre interessi legali dal 5/7/2010 al saldo;
- rigetta la domanda
attorea verso Cattadori Carla Maria;
- rigetta la domanda
attorea verso Pettorelli Massimo;
- dichiara la cessazione
della materia del contendere tra gli attori e Robuschi
Giuseppe & C. s.n.c.;
- condanna Milano
Assicurazioni s.p.a. a restituire a Immobiliare
Raffaella s.r.l. tutto quanto pagato a Spagna Gabriele e
Stendardi Gigliola, in dipendenza della presente
sentenza, per capitale, rivalutazione, interessi, spese
di lite e di CTU;
- condanna Immobiliare
Raffaella s.r.l. a rifondere a Spagna Gabriele e
Stendardi Gigliola, in solido tra loro, le spese di lite
del presente giudizio, che liquida in € 360 per
rimborsi, € 4.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA
ed art. 14 TP;
- condanna a Spagna
Gabriele e Stendardi Gigliola, in solido tra loro, a
rifondere a Pettorelli Massimo le spese di lite del
presente giudizio, che liquida in € 4.000 per diritti ed
onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- condanna a Spagna
Gabriele e Stendardi Gigliola, in solido tra loro, a
rifondere a Cattadori Carla Maria le spese di lite del
presente giudizio, che liquida in € 4.000 per diritti ed
onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- condanna Milano
Assicurazioni s.p.a. a rifondere a Immobiliare Raffaella
s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che
liquida in € 4.000 per diritti ed onorari, oltre IVA,
CPA ed art. 14 TP;
- compensa integralmente
le spese di lite tra gli attori e Robuschi Giuseppe & C.
s.n.c.;
- pone definitivamente a
carico di Milano Assicurazioni s.p.a. le spese di CTU,
già liquidate in corso di causa con separati decreti
3/8/2009 e 5/7/2010.
Piacenza, 14/2/2012
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI
IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria
il ……………………………….
IL CANCELLIERE
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