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Quale è la nozione di
"residenza abituale" del minore, al fine di stabilire la
giurisdizione in tema di affidamento del minore? Basta
stabilire un criterio meramente cronologico di dimora
del minore? La S.C., sez. Unite Civili, sentenza 17
gennaio – 13 febbraio 2012, n. 1984, ha stabilito che
deve considerarsi come luogo di residenza quello del
concreto e continuativo svolgimento della vita personale
(Cass. SSUU ord. 17 febbraio 2010 n. 3680), e non quello
risultante da un calcolo puramente aritmetico del
vissuto.
Ciò è importante poichè
secondo l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio, l'unico criterio per stabilire la competenza
giurisdizionale di uno stato membro per le domande
relative alla responsabilità genitoriale su un minore è
quello della residenza abituale del minore al momento
della proposizione della domanda.
"AFFIDAMENTO MINORE:
NOZIONE DI RESIDENZA E GIURISDIZIONE" - Cass. 1984/2012
- GG
Corte di Cassazione, sez.
Unite Civili, sentenza 17 gennaio – 13 febbraio 2012, n.
1984
Presidente Preden –
Relatore D’Alessandro
Svolgimento del processo
M..M. propone ricorso per
cassazione, ex art. 111 Cost., affidato a due motivi,
avverso l'ordinanza della Sezione per i Minorenni della
Corte di Appello di Caltanissetta che ha respinto il suo
reclamo contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni
di Caltanissetta che aveva declinato la giurisdizione
sulla domanda di affidamento esclusivo della figlia
minore M.J. , proposta ex art. 317-bis cod. civ.,
ritenendo che la controversia spettasse all'autorità
giurisdizionale della Spagna, luogo di abituale
residenza e dimora della minore, che avrebbe del resto
provveduto sull'affidamento anteriormente alla
proposizione del ricorso al Tribunale per i Minorenni.
L'intimata N. , madre
della minore, non si è costituita.
Motivi della decisione
1.- Va ribadita la
ricorribilità per cassazione, ex art. 111 Cost., dei
provvedimenti adottati dalla Corte di Appello, Sezione
per i minorenni, in sede di reclamo avverso i
provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni su
ricorso ex art. 317-bis cod. civ. in tema di affidamento
del figlio naturale (Cass. 30 ottobre 2009 n. 23032;
SSUU, 2 agosto 2011 n. 16864).
2.- Nel merito, con i due
motivi, da esaminarsi congiuntamente, il ricorrente
contesta la pronuncia declinatoria di giurisdizione
deducendo: a) che l'autorità giurisdizionale spagnola
avrebbe adottato soltanto provvedimenti di carattere
provvisorio; b) che la residenza abituale della minore
al momento della separazione tra i genitori era in
Italia e non in Spagna.
2.1.- Il ricorso è
infondato.
Secondo l'art. 8 del
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, l'unico
criterio per stabilire la competenza giurisdizionale di
uno stato membro per le domande relative alla
responsabilità genitoriale su un minore è quello della
residenza abituale del minore al momento della
proposizione della domanda.
Nella specie è
incontestato che la minore, nata l'8 dicembre 2009, si è
trasferita con i genitori in Spagna, di dove la madre
era originaria, nel marzo 2010 e che il 18 maggio 2010
il M. ha proposto domanda di affidamento esclusivo al
Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ai sensi
dell'art. 317-bis cod. civ..
Il M. deduce di essersi
solo momentaneamente trasferito in Spagna, nel marzo
2010, per esigenze di lavoro, con l’animus di rientrare
in Italia, portando con sé la figlia, ma ciò non toglie
che il 18 maggio 2010 la minore risiedeva abitualmente,
con la madre, in Spagna (è rientrata in Italia, con il
padre, solamente il 5 agosto 2010, in esecuzione di
provvedimento dell'autorità giurisdizionale spagnola),
intendendo come luogo di residenza quello del concreto e
continuativo svolgimento della vita personale (Cass.
SSUU ord. 17 febbraio 2010 n. 3680), e non quello
risultante da un calcolo puramente aritmetico del
vissuto.
Né può avere alcun rilievo
la circostanza che i genitori della minore, prima della
loro separazione, fossero in Italia da circa sei mesi
prima della nascita, non potendo evidentemente
calcolarsi tale periodo ai fini della residenza abituale
della minore, non ancora nata in quel periodo.
Accertato quindi il
difetto di giurisdizione del giudice italiano, è
evidentemente irrilevante in questa sede valutare se i
provvedimenti dell'autorità giudiziaria spagnola
avessero carattere provvisorio e cautelare, consentiti
dall'art. 20 del Regolamento anche al giudice privo di
giurisdizione, o definitivo, essendo - quello relativo
alla priorità dell'adozione dei provvedimenti necessari
da parte del Tribunale di Caspe - argomento
evidentemente addotto dalla Corte di Appello ad
abundanttam, tenuto anche conto che il ricorrente assume
che il Tribunale di Caltanissetta sia stato
preventivamente adito e che quindi, ai sensi dell'art.
19 del Regolamento, il giudice spagnolo abbia sospeso il
procedimento in attesa della pronuncia sulla
giurisdizione da parte dell'autorità giudiziaria
italiana.
3.- Il ricorso va dunque
rigettato.
Non vi è luogo a
provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva
da parte dell'intimata.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite,
rigetta il ricorso.
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