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1. Il depositario è tenuto
a provare, se la cosa va perduta o distrutta, di avere
osservato la diligenza del buon padre di famiglia, ossia
che la perdita o la distruzione è avvenuta per causa a
lui non imputabile.
2. Il lavaggio di capi di
abbigliamento, affidati per l’occasione a soggetto
qualificato, rappresenta un’ipotesi di contratto d’opera
che include, ai sensi dell’art. 1177 c.c.,
l’obbligazione di custodire la merce fino alla
riconsegna nei modi dovuti, per cui risponde di
inadempimento all’accessoria obbligazione di custodia
colui che si è obbligato alla relativa prestazione
tipica del contratto concluso,qualora la merce
consegnata va perduta o distrutta.
Cassazione, sez. III 3
febbraio 2012, n.1619
(Pres. Trifone – Rel.
Ucella)
Il Tribunale di Roma,
quale giudice di appello, il 4 luglio 2007 condannava la
società Euoclean al risarcimento dei danni subiti da C.C.,
nella misura di euro 1.500, oltre spese di lite, che
aveva consegnati alcuni abiti alla stessa per la
pulitura e che erano andati distrutti a causa di un
incendio verificatosi nel locale di lavanderia, dovuto
ad atti vandalici. Il Tribunale riformava integralmente
la decisione del Giudice di Pace di Roma che aveva
respinto la domanda del C., argomentando che fosse
difficile definire un incendio provocato da atti
vandalici come atto fortuito. Avverso siffatta decisione
propone ricorso per cassazione la Euroclean s.r.l.
affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso
P.M.P. erede del C., che ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. – Osserva il Collegio
che ai fini metodologici, va considerato che dalle fasi
di merito si evince in modo in equivoco che il rapporto
giuridico intercorso tra le parti debba qualificarsi
come contratto d’opera, cui è accessoria l’obbligazione
di deposito.
E ciò è tanto più vero che
con l’unico motivo di appello il C. censurava la
sentenza di primo grado in questi termini: “violazione e
falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 1177, 2697
c.c.”.
Infatti, l’appellante
precisava che la Euroclean non aveva usato la diligenza
qualificata di cui all’art. 1176 comma 2 c.c. e,
comunque, ex art. 1256 c.c., non trattandosi di
risarcimento in forma specifica, l’obbligazione poteva e
doveva essere estinta per equivalente in danaro (v.p. 4
atto di appello, riportato a p.8 ricorso e non
disconosciuta in questa sede dal resistente).
2. – Ciò posto, è
evidente, altresì, che ci si trova dinanzi ad un
contratto d’opera (lavaggio di capi di abbigliamento,
affidati per l’occasione a soggetto qualificato), che
include ai sensi dell’art. 1177 c.c. l’obbligazione di
custodire la merce fino alla riconsegna nei modi dovuti,
per cui risponde di inadempimento all’accessoria
obbligazione di custodia colui che si è obbligato alla
relativa prestazione tipica del contratto
concluso,qualora la merce consegnata va perduta o
distrutta.
Infatti, in tal caso, il
depositario è tenuto a provare, se la cosa va perduta o
distrutta, di avere osservato la diligenza del buon
padre di famiglia, ossia che la perdita o la distruzione
è avvenuta per causa a lui non imputabile
(giurisprudenza costante: di recente Cass. n. 6084/10;
Cass.n.20995/03).
La qualificazione del
rapporto su cui le parti hanno accettato il
contraddittorio, per come emerge dagli atti di causa,
induce a sottolineare che erroneamente il giudice
dell’appello abbia argomentato e statuito nel caso in
esame, circa una responsabilità extracontrattuale che
era stata dedotta solo nella comparsa conclusionale
dall’appellante C.
In tal modo argomentando,
e di riflesso statuendo, il giudice a quo ha dato
credito ad una vera e propria mutatio libelli.
Infatti, se corrisponde al
vero che il giudice del merito ha il potere di
interpretare la domanda, al di là della formulazione
delle parti, è ormai jus receptum che questo potere va
coordinato con il sistema tipico della impugnazione e,
quindi, in ragione dell’effetto devolutivo della stessa,
deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di
mutare la qualificazione data dal giudice di primo grado
e accettata dalle parti e ribadita anche con l’atto di
impugnazione.
Nel caso in esame, come
già ricordato, le conclusioni di cui alla citazione di
appello riguardavano l’errata applicazione di alcuni
principi in tema di responsabilità contrattuale.
Solo nella comparsa
conclusionale che, come è noto, ha carattere
illustrativo delle ragioni esposte e precisate in sede
di conclusioni (v.Cass.n.6354/96), come, peraltro, lo
stesso resistente riconosce, vi fu un mutamento di causa
petendi.
Di qui, l’accoglimento del
primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.
112 e 345 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 3
c.p.c.), corredato da conferente quesito di diritto, con
l’assorbimento degli altri due motivi.
La sentenza impugnata va,
quindi, cassata e nell’ambito del motivo accolto va
rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione,
che provvederà anche sulle spese del presente giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo
motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e nell’ambito
del motivo accolto cassa e rinvia al Tribunale di Roma,
in diversa composizione, che provvederà anche sulle
spese del presente giudizio di cassazione.
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