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L'art. 5, comma 1, d.lgs
28/2010 prevede testualmente l'obbligo della mediazione
(per quanto qui interessa) per "chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa ad una controversia in
materia di da responsabilità da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,".
Ebbene, la diffamazione a mezzo della voce o del
telefono non integra gli estremi di quella a mezzo
stampa, essendo evidente la disomogeneità strutturale e
genetica dei due strumenti diffamatori.
Non essendo possibile
l'interpretazione analogia o estensiva dell'art. 5,
comma 1, d.lgs. 28/2010, la norma non è quindi
applicabile nel caso di specie
Tribunale di Varese, ord.
20 dicembre 2011, n. 6796
(Giud. Buffone)
Fatto e diritto
L'atto di citazione è
stato notificato dopo l'entrata in vigore del d.lgs.
28/2010 e, dunque, nella vigenza della mediazione cd.
obbligatoria per le controversie identificate dal
Legislatore nell'art. 5 comma 1 del decreto cit.
Tra le cause soggette
all'obbligo della preventiva mediazione, rientrano le
controversie da responsabilità civile per "diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità". Nel caso di specie, guardando al petitum
sostanziale, la responsabilità azionata dall'attore trae
linfa da dichiarazioni e sms che la parte convenuta
avrebbe reso e inviato sul luogo di lavoro della parte
attrice. SI tratta, a ben vedere, di un evento identico
(la presunta diffamazione) con uno strumento diverso
(stampa/pubblicità da un lato; telefono/voce
dall’altro).
Reputa questo giudice che,
in casi quale di specie, la mediazione non sia
obbligatoria. L’istituto tipizzato dal legislatore nel
decreto 28/2012 va inquadrato sistematicamente
nell’ambito delle ipotesi di giurisdizione cd.
condizionata, in cui si frappone tra l’utente e
l’accesso alla giustizia una condizione di
procedibilità. La giurisprudenza Costituzionale, al
riguardo, ha, in genere enunciato il principio generale
per cui deve essere garantito l'accesso immediato alla
giurisdizione ordinaria, ed ha ammesso che questo può
essere ragionevolmente derogato; ha, però, precisato
che, in questo caso (e, cioè, dove si introduca una
giurisdizione cd. condizionata), ciò può avvenire con
nonne ordinarie che debbono essere considerate "di
stretta interpretazione" (Corte cost., sentenza n. 403
del 2007).
Orbene,. l'art. 5, comma
1, d.lgs 28/2010 prevede testualmente l'obbligo della
mediazione (per quanto qui interessa) per "chi intende
esercitare in giudizio un'azione relativa ad una
controversia in materia di da responsabilità da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di pubblicità,". Ebbene, la diffamazione a mezzo della
voce o del telefono non integra gli estremi di quella a
mezzo stampa, essendo evidente la disomogeneità
strutturale e genetica dei due strumenti diffamatori.
Non essendo possibile
l'interpretazione analogia o estensiva dell'art. 5,
comma 1, d.lgs. 28/2010, la norma non è quindi
applicabile nel caso di specie (così già Trib. Varese,
sez. I civ., ordinanza 10 giugno 2011 in materia di
azione revocatoria ex art. 2901 c.c.).
E' abbastanza evidente lo
iato che si crea tra destinatari di un medesimo servizio
pubblico (quello di Giustizia) e la difficoltà a
reperire un valido appiglio di ragionevolezza per
giustificare la diversità: ma sono rilievi che in questo
giudizio non rilevano, posto che la parte attrice non è
sottoposta alla mediazione obbligatoria e quindi non
avrebbe motivi per dolersi della scelta legislativa.
P.Q.M.
RINVIA, l'udienza in data
(omissis) ore 10.00 per l'udienza di prima comparizione
ex art. 183 c.p.c.
Si comunichi alle parti. |