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L'uso della cosa comune e'
sottoposto dall'articolo 1102 c.c. a due limiti
fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la
destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire
agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo
il loro diritto. Del resto questa corte ha piu' volte
affermato che il principio della comproprieta'
dell'intero muro perimetrale comune di un edificio
legittima il singolo condomino ad apportare ad esso
(anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli
consentano di trarre, dal bene in comunione, una
peculiare utilita' aggiuntiva rispetto a quella goduta
dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche
all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali
di sua proprieta' esclusiva), a condizione di non
impedire agli altri condomini la prosecuzione
dell'esercizio dell'uso del muro -ovvero la facolta' di
utilizzarlo in modo e misura analoghi - e di non
alterarne la normale destinazione (v. Cass. 17 febbraio
2005 n. 3265; Cass. 17 ottobre 2003 n. 16097; Cass. 18
febbraio 1998 n. 1708) e sempre che tali modificazioni
non pregiudichino la stabilita' ed il decoro
architettonico del fabbricato condominiale (v. Cass. 26
marzo 2002 n. 4314).
Corte di Cassazione, Sezione 2
civile, Sentenza 21 dicembre 2011, n. 28025 |