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Matrimonio: la convivenza non basta se c'è "riserva mentale" dello sposo- Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza 8 febbraio 2012, n. 1780-commento –Lex 24.it

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile - Sentenza 10 giugno 2011, n. 12738


 

 


 

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici - Matrimonio concordatario - Nullità - Per apposizione di condizione unilaterale viziante il consenso - Pronuncia relativa dei tribunali ecclesiastici - Dichiarazione di efficacia nella Repubblica - Condizioni - Accertamento, da parte del giudice dello Stato italiano, della conoscenza o conoscibilità della condizione da parte dell'altro coniuge - Necessità - Criteri - Particolare rigore - Limiti - Fattispecie.


 

 


 

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per l'apposizione di una condizione al vincolo matrimoniale (nella specie "condicio de futuro" relativa alla residenza familiare) viziante il relativo consenso negoziale di uno dei coniugi, trova ostacolo nel principio di ordine pubblico, costituito dalla ineludibile tutela dell'affidamento incolpevole dell'altro coniuge, allorché l'apposizione della condizione sia rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, senza manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all'altro coniuge. L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di detta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico e con particolare rigore, giacché detto accertamento, pur tenendo conto del favore particolare al riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato, attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali.


 

 


 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile - Ordinanza 6 luglio 2011, n. 14839


 

 


 

Giurisdizione civile - Autorità giudiziarie ecclesiastiche e dello stato della città del vaticano - Giudice ecclesiatico - Comportamenti, non penalmente rilevanti, tenuti dal predetto in un processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio canonico con effetti civili - Domanda di risarcimento dei danni asseritamente arrecati da tali comportamenti - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Esclusione.


 

 


 

Il giudice italiano difetta di giurisdizione rispetto ad un'azione risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti di un giudice ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalmente rilevanti, produttivi di danno che il predetto giudice avrebbe tenuto in un processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia stato celebrato a norma dell'art. 8 dell'accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. Infatti, gli atti compiuti dal giudice ecclesiastico nel processo canonico e la conformità degli stessi al diritto canonico, in generale, e alle regole processuali canoniche, in particolare, in quanto funzionali all'attività processuale ed interni al processo stesso, non possono essere oggetto di un sindacato del giudice italiano, in omaggio sia alla riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica sulla violazione delle leggi ecclesiastiche, espressa dal canone 1401 c.i.c., sia alla regola fondamentale della separazione ed indipendenza degli ordini dello Stato e della Chiesa cattolica, espressa dall'art. 7 Cost..


 

 


 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile - Sentenza 18 luglio 2008, n. 19809


 

 


 

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici - Nullità del matrimonio - Vizio del consenso - Configurazione nell'ordinamento canonico - Configurazione dell'ordinamento interno - Diversità - Errore indotto da dolo - Rilevanza nell'ordinamento canonico - Ordine pubblico interno - Condizioni per il rispetto - Conseguenze - Delibazione della sentenza ecclesiastica - Limiti - Fattispecie concernente l'errore in ordine all'infedeltà prematrimoniale.


 

 


 

Non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne l'efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nell'ordinamento canonico, come incidenti sull'"iter" formativo del volere, anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare. Conseguentemente, l'errore, se indotto da dolo, che rileva nell'ordinamento canonico ma non in quello italiano, se accertato come causa d'invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubendo. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto non delibabile per contrarietà assoluta all'ordine pubblico, una sentenza ecclesiastica che, nella formazione della volontà dei nubendi, aveva dato rilievo all'errore soggettivo, nel quale era incorso un coniuge per dolo dell'altro, che aveva negato una relazione prematrimoniale con altre persone).


 

 


 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile - Sentenza 20 luglio 1988, n. 4700


 

 


 

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici - Dichiarative della nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei "bona matrimonii" - Delibazione


 

 


 

Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullita` del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale di uno dei "bona matrimonii", manifestata all'altro coniuge, la delibazione, nella disciplina di cui agli artt. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847 (nel testo risultante a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 18 del 1982), deve ritenersi consentita anche se detta nullita` sia stata dichiarata su domanda proposta dopo il decorso di un anno dalla celebrazione, ovvero dopo il verificarsi della convivenza dei coniugi successivamente alla celebrazione stessa, in difformita` delle due disposizioni dettate dall'art. 123 secondo comma c. c. in tema d`impugnazione del matrimonio per simulazione, atteso che entrambe tali norme, pur avendo carattere imperativo, non configurano espressione di principi e regole fondamentali con le quali la costituzione e le leggi dello stato delineano l'istituto del matrimonio, e che, pertanto, la indicata difformita` non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano.


 

 


 

 


 

contra


 

 


 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile - Sentenza 20 gennaio 2011, n. 1343


 

 


 

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici - Sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio - Convivenza protrattasi lungamente - Delibazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


 

 


 

E ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario la convivenza prolungata dai coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio, in quanto essa è espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è incompatibile, quindi, l'esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge. (Nel caso di specie, la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., ha rigettato la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione del "bunum prolis", essendosi la convivenza protratta per quasi un ventennio).

 

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