Corte di Cassazione,
Sezione 1 civile - Sentenza 10 giugno 2011, n. 12738
Delibazione (giudizio di)
- Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali
ecclesiastici - Matrimonio concordatario - Nullità - Per
apposizione di condizione unilaterale viziante il
consenso - Pronuncia relativa dei tribunali
ecclesiastici - Dichiarazione di efficacia nella
Repubblica - Condizioni - Accertamento, da parte del
giudice dello Stato italiano, della conoscenza o
conoscibilità della condizione da parte dell'altro
coniuge - Necessità - Criteri - Particolare rigore -
Limiti - Fattispecie.
La delibazione della
sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del
matrimonio concordatario per l'apposizione di una
condizione al vincolo matrimoniale (nella specie
"condicio de futuro" relativa alla residenza familiare)
viziante il relativo consenso negoziale di uno dei
coniugi, trova ostacolo nel principio di ordine
pubblico, costituito dalla ineludibile tutela
dell'affidamento incolpevole dell'altro coniuge,
allorché l'apposizione della condizione sia rimasta
nella sfera psichica di uno dei nubendi, senza
manifestarsi (né comunque essere conosciuta o
conoscibile) all'altro coniuge. L'accertamento della
conoscenza o conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di
detta condizione deve essere compiuto dal giudice della
delibazione con piena autonomia rispetto al giudice
ecclesiastico e con particolare rigore, giacché detto
accertamento, pur tenendo conto del favore particolare
al riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con
il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984
modificativo del Concordato, attiene al rispetto di un
principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla
tutela di interessi della persona riguardanti la
costituzione di un rapporto, quello matrimoniale,
oggetto di rilievo e tutela costituzionali.
Corte di Cassazione,
Sezioni Unite civile - Ordinanza 6 luglio 2011, n. 14839
Giurisdizione civile -
Autorità giudiziarie ecclesiastiche e dello stato della
città del vaticano - Giudice ecclesiatico -
Comportamenti, non penalmente rilevanti, tenuti dal
predetto in un processo canonico per la dichiarazione di
nullità di un matrimonio canonico con effetti civili -
Domanda di risarcimento dei danni asseritamente arrecati
da tali comportamenti - Giurisdizione del giudice
italiano - Sussistenza - Esclusione.
Il giudice italiano
difetta di giurisdizione rispetto ad un'azione
risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti di
un giudice ecclesiastico per supposti comportamenti, non
penalmente rilevanti, produttivi di danno che il
predetto giudice avrebbe tenuto in un processo canonico
per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia
stato celebrato a norma dell'art. 8 dell'accordo di
Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con legge
25 marzo 1985, n. 121. Infatti, gli atti compiuti dal
giudice ecclesiastico nel processo canonico e la
conformità degli stessi al diritto canonico, in
generale, e alle regole processuali canoniche, in
particolare, in quanto funzionali all'attività
processuale ed interni al processo stesso, non possono
essere oggetto di un sindacato del giudice italiano, in
omaggio sia alla riserva esclusiva di giurisdizione
ecclesiastica sulla violazione delle leggi
ecclesiastiche, espressa dal canone 1401 c.i.c., sia
alla regola fondamentale della separazione ed
indipendenza degli ordini dello Stato e della Chiesa
cattolica, espressa dall'art. 7 Cost..
Corte di Cassazione,
Sezioni Unite civile - Sentenza 18 luglio 2008, n. 19809
Delibazione (giudizio di)
- Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali
ecclesiastici - Nullità del matrimonio - Vizio del
consenso - Configurazione nell'ordinamento canonico -
Configurazione dell'ordinamento interno - Diversità -
Errore indotto da dolo - Rilevanza nell'ordinamento
canonico - Ordine pubblico interno - Condizioni per il
rispetto - Conseguenze - Delibazione della sentenza
ecclesiastica - Limiti - Fattispecie concernente
l'errore in ordine all'infedeltà prematrimoniale.
Non ogni vizio del
consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di
nullità del matrimonio consente di riconoscerne
l'efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo
nell'ordinamento canonico, come incidenti sull'"iter"
formativo del volere, anche a motivi e al foro interno
non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico,
per il quale solo cause esterne e oggettive possono
incidere sulla formazione e manifestazione della volontà
dei nubendi, viziandola o facendola mancare.
Conseguentemente, l'errore, se indotto da dolo, che
rileva nell'ordinamento canonico ma non in quello
italiano, se accertato come causa d'invalidità in una
sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al
riconoscimento di questa in Italia, solo se sia
consistito in una falsa rappresentazione della realtà,
che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive,
incidenti su connotati stabili e permanenti,
qualificanti la persona dell'altro nubendo. (Nella
specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte
d'Appello che aveva ritenuto non delibabile per
contrarietà assoluta all'ordine pubblico, una sentenza
ecclesiastica che, nella formazione della volontà dei
nubendi, aveva dato rilievo all'errore soggettivo, nel
quale era incorso un coniuge per dolo dell'altro, che
aveva negato una relazione prematrimoniale con altre
persone).
Corte di Cassazione,
Sezioni Unite civile - Sentenza 20 luglio 1988, n. 4700
Delibazione (giudizio di)
- Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali
ecclesiastici - Dichiarative della nullità del
matrimonio concordatario per esclusione di uno dei "bona
matrimonii" - Delibazione
Con riguardo alla sentenza
del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullita`
del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale
di uno dei "bona matrimonii", manifestata all'altro
coniuge, la delibazione, nella disciplina di cui agli
artt. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e 17 della
legge 27 maggio 1929 n. 847 (nel testo risultante a
seguito della sentenza della corte costituzionale n. 18
del 1982), deve ritenersi consentita anche se detta
nullita` sia stata dichiarata su domanda proposta dopo
il decorso di un anno dalla celebrazione, ovvero dopo il
verificarsi della convivenza dei coniugi successivamente
alla celebrazione stessa, in difformita` delle due
disposizioni dettate dall'art. 123 secondo comma c. c.
in tema d`impugnazione del matrimonio per simulazione,
atteso che entrambe tali norme, pur avendo carattere
imperativo, non configurano espressione di principi e
regole fondamentali con le quali la costituzione e le
leggi dello stato delineano l'istituto del matrimonio, e
che, pertanto, la indicata difformita` non pone la
pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine
pubblico italiano.
contra
Corte di Cassazione,
Sezione 1 civile - Sentenza 20 gennaio 2011, n. 1343
Delibazione (giudizio di)
- Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali
ecclesiastici - Sentenza ecclesiastica dichiarativa
della nullità del matrimonio - Convivenza protrattasi
lungamente - Delibazione - Ammissibilità - Esclusione -
Fondamento - Fattispecie.
E ostativa alla
delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del
matrimonio concordatario la convivenza prolungata dai
coniugi successivamente alla celebrazione del
matrimonio, in quanto essa è espressiva di una volontà
di accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è
incompatibile, quindi, l'esercizio della facoltà di
rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla
legge. (Nel caso di specie, la Corte, decidendo nel
merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., ha
rigettato la domanda di delibazione della sentenza
ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio
concordatario per esclusione del "bunum prolis",
essendosi la convivenza protratta per quasi un
ventennio). |