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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E NOMINA DI UN AVVOCATO" - Trib. Varese 4/2/2012 - Giuseppe BUFFONE

 

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Trib. Varese, Ufficio Vo. Giur., decreto 4 febbraio 2012 (Giudice Tutelare, G. Buffone)


 

Amministrazione di sostegno – Decreto che esclude la capacità negoziale del beneficiario – Successiva nomina di un avvocato, da parte del beneficiario, per questioni stragiudiziali – Invalidità – Art. 412 c.c. - Sussiste


 

In merito ai rapporti tra decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno che esclude la capacità negoziale del beneficiario e diritto dello stesso alla designazione di un Avvocato, per quanto riguarda le nomine “fuori dal processo”, ogni volta che la Legge attribuisce al beneficiario la possibilità di compiere da solo un atto (ad es. 413, comma I, c.c.), quest’atto può essere compiuto con l’assistenza di un Avvocato, senza che i limiti del decreto di ADS possano ritenersi operativi, precludendolo, in questo caso, proprio il dato normativo. In tutti gli altri casi, al beneficiario è preclusa la nomina di un difensore e, dove ciò avvenga, il contratto di patrocinio stipulato è annullabile ex art. 412 c.c.

TESTO DECRETO


 

In data 24 ottobre 2011, con decreto n. . (reg. cron.), è stata istituita una amministrazione di sostegno in favore di GG, nato a .. (.. Varese) il … 1919. E’ stato designato amministratore di sostegno, l’Avv. GF. L’amministratore di sostegno, con relazione depositata in Cancelleria in data 2 febbraio 2012, riferisce che, in data 20 gennaio 2012, alle ore 16.47, è pervenuta presso il suo studio missiva degli Avvocati X e Y con cui questi riferiscono che il GG avrebbe loro conferito incarico legale per rappresentarlo nella pratica di successione ereditaria della defunta DD (la moglie, deceduta il 25 dicembre 2011). L’amministratore esprime perplessità per il conferimento dell’incarico e sottopone al GT la questione.


 

Giova premettere che l’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno possa “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”. Nel caso di specie, il procedimento giurisdizionale – in vista delle possibili limitazioni da apporre - è stato celebrato alla presenza dell’Avvocato della persona beneficiaria, Avv. S., con nomina che questo G.T. ha mantenuto vitale in pendenza di processo, così conformandosi al decisum della Suprema Corte (v. la sentenza n. 25366 del 2006 e v. Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128).


 

Il decreto istitutivo dell’amministrazione, in modo limpido e chiaro stabilisce che: “il beneficiario non potrà sottoscrivere contratti se non con la firma dell’amministratore” (v. dispositivo, capo A, terzo periodo). Se ciò nono bastasse, il decreto dispone “l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio” (v. pag. 6 del decreto). Il tessuto del decreto sin qui illustrato depone univocamente nel senso di limitare, con totale esclusione, la capacità negoziale del GG. La limitazione della capacità di concludere contratti, sul piano giuridico, recepisce fedelmente le indicazioni del CTU nominato in corso di processo, il Dott. ... Nella sua perizia del 5 settembre 2011, il perito, visitato il GG, riferisce, per quanto qui interesse: “il sig. GG non è in grado di compiere autonomamente senza l’ausilio dell’Amministratore di sostegno (…) la stipula o la modifica di contratti sia relativi alle utenze domestiche che di altro genere”.


 

Il contratto che si conclude tra cliente ed Avvocato ha natura negoziale e contenuto complesso (ancor più, attualmente, in conseguenza dell’introduzione dell’art. 9, comma II, decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, che introduce un contenuto aggiuntivo, e obbligatorio, alla fase propedeutica alla conclusione dell’accordo). Secondo quanto è pacifico, in Dottrina e Giurisprudenza, il mandato sostanziale tra difensore e assistito costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. civ., sez. II, sentenza 16 giugno 2006 n. 13963, Rv. 592970). Si tratta, dunque, a tutti gli effetti di un negozio contrattuale bilaterale a contenuto patrimoniale che, ovviamente, quindi, ricade nella limitazione apposta alla capacità negoziale e d’agire del GG, con il decreto istitutivo dell’Amministrazione di sostegno.


 

Il diritto alla difesa legale, peraltro, non viene ad essere preclusa al beneficiario: questo, infatti, “nel processo” (ma non “fuori dal processo”) può sempre attivare un procedimento inteso, ad esempio, ad agire per un conflitto di rappresentanza o per la revoca dell’amministrazione di sostegno. In particolare, ogni volta che la Legge attribuisce al beneficiario la possibilità di compiere da solo un atto (ad es. 413, comma I, c.c.), quest’atto può essere compiuto con l’assistenza di un Avvocato, senza che i limiti del decreto di ADS possano ritenersi operativi, precludendolo, in questo caso, proprio il dato normativo. Circostanza del tutto diversa, però, è quella in cui un soggetto incapace di agire e negoziare, sottoposto ad amministrazione di sostegno che gli preclude la capacità di concludere contratti, stipuli un accordo che riguarda un’attività diversa da quelle processuali legate al suo status. In questi casi, prevale (doverosamente) il regime di protezione per evitare che il beneficiario danneggi sé stesso con atti che non passano per il filtro dell’Amministrazione di sostegno e l’autorizzazione del Giudice tutelare.


 

Con il suo parere, il Pubblico Ministero chiede di esercitarsi l’azione di annullamento, ex art. 412, comma II, c.c. e riserva di proporla anche in caso di diversa opinione del G.T. L’opinione della Procura è del tutto condivisibile Gli atti posti in essere dal beneficiario, in violazione del decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno, sono annullabili su istanza anche dell’amministratore di sostegno.


 

Nel caso di specie, quindi, il contratto di patrocinio intercorso tra gli Avvocati X-Y e il GG è viziato da patologia contrattuale. Non riconoscendosi alcun effetto al negozio de quo – e, invero, non reputandosi nemmeno necessaria una rappresentanza legale esterna nel’ipotesi di specie, essendo ampiamente sufficiente la presenza dell’Amministratore – va dato mandato immediato all’amministratore come da dispositivo, per sperimentare una soluzione bonaria ovvero citare immediatamente a giudizio i contraenti per ottenere l’annullamento. Quanto alla soluzione bonaria, l’amministratore proporrà, con effetto retroattivo, un mutuo consenso risolutivo (per taluni: cd. mutuo dissenso), espressamente previsto dall’art. 1372, comma I, c.c. e identificabile anche tramite il comportamento “significativo” tenuto dai partners negoziali (Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2006, n. 8422 in Contratti, 2006, 11, 961). L’amministratore, dunque, proporrà una risoluzione bonaria dell’accordo, in forma scritta, che ovviamente non preveda alcun costo o spesa a carico del beneficiario che, anche per la sua incapacità, non poteva stipulare questo negozio.


 

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 412 c.c.

DISPONE che l’amministratore provveda, in via principale, a comunicare l’odierno decreto al beneficiario ed agli Avv.ti X-Y proponendo loro, per definire la questione per le vie amichevoli, una risoluzione consensuale dell’accordo, nei termini indicati in parte motiva.


 

DISPONE, in difetto di soluzione bonaria, che l’Amministratore di sostegno nomini un Avvocato esperto in contrattualistica per esercitare l’azione di annullamento ex art. 412, comma II, c.c. con contestuale richiesta, se necessario, del risarcimento del danno e, comunque, della refusione dei costi delle spese legali. Nella formulazione della domanda, l’avvocato valuti, in via primaria, la presentazione di un ricorso per procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c., essendo la causa documentale.

L’amministratore riferisca al GT entro il 28 febbraio 2012, sugli esiti.


 

Visto l’art. 741, comma II, c.p.c.,

DISPONE che il decreto abbia efficacia esecutiva immediata


 

Si comunichi all’amministratore di sostegno ed al PM


 

Varese, lì 4 febbraio 2012

IL GIUDICE TUTELARE

GIUSEPPE BUFFONE


 


 


 


 


 

 

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