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Trib. Varese, Ufficio Vo.
Giur., decreto 4 febbraio 2012 (Giudice Tutelare, G.
Buffone)
Amministrazione di
sostegno – Decreto che esclude la capacità negoziale del
beneficiario – Successiva nomina di un avvocato, da
parte del beneficiario, per questioni stragiudiziali –
Invalidità – Art. 412 c.c. - Sussiste
In merito ai rapporti tra
decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno che
esclude la capacità negoziale del beneficiario e diritto
dello stesso alla designazione di un Avvocato, per
quanto riguarda le nomine “fuori dal processo”, ogni
volta che la Legge attribuisce al beneficiario la
possibilità di compiere da solo un atto (ad es. 413,
comma I, c.c.), quest’atto può essere compiuto con
l’assistenza di un Avvocato, senza che i limiti del
decreto di ADS possano ritenersi operativi,
precludendolo, in questo caso, proprio il dato
normativo. In tutti gli altri casi, al beneficiario è
preclusa la nomina di un difensore e, dove ciò avvenga,
il contratto di patrocinio stipulato è annullabile ex
art. 412 c.c.
TESTO DECRETO
In data 24 ottobre
2011, con decreto n. . (reg. cron.), è stata istituita
una amministrazione di sostegno in favore di GG, nato a
.. (.. Varese) il … 1919. E’ stato designato
amministratore di sostegno, l’Avv. GF. L’amministratore
di sostegno, con relazione depositata in Cancelleria in
data 2 febbraio 2012, riferisce che, in data 20 gennaio
2012, alle ore 16.47, è pervenuta presso il suo studio
missiva degli Avvocati X e Y con cui questi riferiscono
che il GG avrebbe loro conferito incarico legale per
rappresentarlo nella pratica di successione ereditaria
della defunta DD (la moglie, deceduta il 25 dicembre
2011). L’amministratore esprime perplessità per il
conferimento dell’incarico e sottopone al GT la
questione.
Giova premettere che
l’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il
giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina
l'amministratore di sostegno possa “disporre che
determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti
da disposizioni di legge per l'interdetto o
l'inabilitato, si estendano al beneficiario
dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle
predette disposizioni”. Nel caso di specie, il
procedimento giurisdizionale – in vista delle possibili
limitazioni da apporre - è stato celebrato alla presenza
dell’Avvocato della persona beneficiaria, Avv. S., con
nomina che questo G.T. ha mantenuto vitale in pendenza
di processo, così conformandosi al decisum della Suprema
Corte (v. la sentenza n. 25366 del 2006 e v. Corte
cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128).
Il decreto istitutivo
dell’amministrazione, in modo limpido e chiaro
stabilisce che: “il beneficiario non potrà sottoscrivere
contratti se non con la firma dell’amministratore” (v.
dispositivo, capo A, terzo periodo). Se ciò nono
bastasse, il decreto dispone “l’ablazione della capacità
di agire del beneficiario per ogni negozio” (v. pag. 6
del decreto). Il tessuto del decreto sin qui illustrato
depone univocamente nel senso di limitare, con totale
esclusione, la capacità negoziale del GG. La limitazione
della capacità di concludere contratti, sul piano
giuridico, recepisce fedelmente le indicazioni del CTU
nominato in corso di processo, il Dott. ... Nella sua
perizia del 5 settembre 2011, il perito, visitato il GG,
riferisce, per quanto qui interesse: “il sig. GG non è
in grado di compiere autonomamente senza l’ausilio
dell’Amministratore di sostegno (…) la stipula o la
modifica di contratti sia relativi alle utenze
domestiche che di altro genere”.
Il contratto che si
conclude tra cliente ed Avvocato ha natura negoziale e
contenuto complesso (ancor più, attualmente, in
conseguenza dell’introduzione dell’art. 9, comma II,
decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, che introduce un
contenuto aggiuntivo, e obbligatorio, alla fase
propedeutica alla conclusione dell’accordo). Secondo
quanto è pacifico, in Dottrina e Giurisprudenza, il
mandato sostanziale tra difensore e assistito
costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto
di patrocinio) con il quale il professionista viene
incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio
del mandato, di svolgere la sua opera professionale in
favore della parte (Cass. civ., sez. II, sentenza 16
giugno 2006 n. 13963, Rv. 592970). Si tratta, dunque, a
tutti gli effetti di un negozio contrattuale bilaterale
a contenuto patrimoniale che, ovviamente, quindi, ricade
nella limitazione apposta alla capacità negoziale e
d’agire del GG, con il decreto istitutivo
dell’Amministrazione di sostegno.
Il diritto alla difesa
legale, peraltro, non viene ad essere preclusa al
beneficiario: questo, infatti, “nel processo” (ma non
“fuori dal processo”) può sempre attivare un
procedimento inteso, ad esempio, ad agire per un
conflitto di rappresentanza o per la revoca
dell’amministrazione di sostegno. In particolare, ogni
volta che la Legge attribuisce al beneficiario la
possibilità di compiere da solo un atto (ad es. 413,
comma I, c.c.), quest’atto può essere compiuto con
l’assistenza di un Avvocato, senza che i limiti del
decreto di ADS possano ritenersi operativi,
precludendolo, in questo caso, proprio il dato
normativo. Circostanza del tutto diversa, però, è quella
in cui un soggetto incapace di agire e negoziare,
sottoposto ad amministrazione di sostegno che gli
preclude la capacità di concludere contratti, stipuli un
accordo che riguarda un’attività diversa da quelle
processuali legate al suo status. In questi casi,
prevale (doverosamente) il regime di protezione per
evitare che il beneficiario danneggi sé stesso con atti
che non passano per il filtro dell’Amministrazione di
sostegno e l’autorizzazione del Giudice tutelare.
Con il suo parere, il
Pubblico Ministero chiede di esercitarsi l’azione di
annullamento, ex art. 412, comma II, c.c. e riserva di
proporla anche in caso di diversa opinione del G.T.
L’opinione della Procura è del tutto condivisibile Gli
atti posti in essere dal beneficiario, in violazione del
decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno,
sono annullabili su istanza anche dell’amministratore di
sostegno.
Nel caso di specie,
quindi, il contratto di patrocinio intercorso tra gli
Avvocati X-Y e il GG è viziato da patologia
contrattuale. Non riconoscendosi alcun effetto al
negozio de quo – e, invero, non reputandosi nemmeno
necessaria una rappresentanza legale esterna nel’ipotesi
di specie, essendo ampiamente sufficiente la presenza
dell’Amministratore – va dato mandato immediato
all’amministratore come da dispositivo, per sperimentare
una soluzione bonaria ovvero citare immediatamente a
giudizio i contraenti per ottenere l’annullamento.
Quanto alla soluzione bonaria, l’amministratore
proporrà, con effetto retroattivo, un mutuo consenso
risolutivo (per taluni: cd. mutuo dissenso),
espressamente previsto dall’art. 1372, comma I, c.c. e
identificabile anche tramite il comportamento
“significativo” tenuto dai partners negoziali (Cass.
civ., sez. III, 11 aprile 2006, n. 8422 in Contratti,
2006, 11, 961). L’amministratore, dunque, proporrà una
risoluzione bonaria dell’accordo, in forma scritta, che
ovviamente non preveda alcun costo o spesa a carico del
beneficiario che, anche per la sua incapacità, non
poteva stipulare questo negozio.
P.Q.M.
Letto ed applicato
l’art. 412 c.c.
DISPONE che
l’amministratore provveda, in via principale, a
comunicare l’odierno decreto al beneficiario ed agli
Avv.ti X-Y proponendo loro, per definire la questione
per le vie amichevoli, una risoluzione consensuale
dell’accordo, nei termini indicati in parte motiva.
DISPONE, in difetto di
soluzione bonaria, che l’Amministratore di sostegno
nomini un Avvocato esperto in contrattualistica per
esercitare l’azione di annullamento ex art. 412, comma
II, c.c. con contestuale richiesta, se necessario, del
risarcimento del danno e, comunque, della refusione dei
costi delle spese legali. Nella formulazione della
domanda, l’avvocato valuti, in via primaria, la
presentazione di un ricorso per procedimento sommario ex
art. 702-bis c.p.c., essendo la causa documentale.
L’amministratore
riferisca al GT entro il 28 febbraio 2012, sugli esiti.
Visto l’art. 741, comma
II, c.p.c.,
DISPONE che il decreto
abbia efficacia esecutiva immediata
Si comunichi
all’amministratore di sostegno ed al PM
Varese, lì 4 febbraio
2012
IL GIUDICE TUTELARE
GIUSEPPE BUFFONE
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