Con sentenza n. 430
depositata il 16 gennaio 2012, la Corte di cassazione ha
stabilito che in tema di disconoscimento della
paternità, né il padre naturale, né i suoi eredi sono
legittimati passivi nel giudizio di disconoscimento
della paternità. Pertanto la sentenza che accoglie la
domanda di disconoscimento è opponibile nei loro
confronti anche se non hanno preso parte al giudizio
anche se tale sentenza si riverbera sulla sentenza di
riconocimento dell apaternità. Come ha infatti
evidenziato la Suprema Corte, la pronuncia di
disconoscimento della paternità, è una sentenza
costitutiva, in base a quanto disposto dall'art. 235
c.c. e assume autorità di cosa giudicata erga omnes
essendo riferita ad uno status personale. Tale decisione
è quindi opponibile verso tali soggetti, anche se non
hanno preso parte al giudizio. "La paternità legittima -
spiega la Corte - non può essere messa in discussione e
neppure difesa da colui che è indicato come padre
naturale, il quale, allorché deduca che l'esito positivo
dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera
sull'azione di riconoscimento della paternità intentata
nei suoi confronti si limita in realtà a far valere un
pregiudizio di mero fatto, tanto da non poter agire
contro la sentenza di disconoscimento neppure con
l'opposizione di terzo, atteso che il rimedio
contemplato dall'articolo 404 Cpc, presuppone in capo
all'opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però
incompatibile con la situazione giuridica risultante
dalla sentenza impugnata".
- Autore: Luisa Foti)
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