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La cancellazione del
difensore dall'albo professionale per motivi
disciplinari, prevista dall'articolo 40 del r.d.l. 27
novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di
interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui
all'articolo 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle
espressamente previste della radiazione e della
sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della
chiusura della discussione, dopo la quale ha, invece,
rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma, c.p.c.,
determina automaticamente l'interruzione del processo,
ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano
avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti
successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.
Ed inoltre che il decesso del procuratore nel corso del
giudizio non determina l'interruzione del processo
quando però la parte provveda alla sua sostituzione con
il primo atto utile (nella specie: in sede di comparsa
conclusionale), anche se diverso da quelli indicati
nell'art. 83, comma terzo, c.p.c., purché evidenzi la
volontà di conferire la procura al nuovo difensore.
Cassazione, sez. III, 31
gennaio 2012, n. 1355
(Pres. Petti – Rel. Musso)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in
riassunzione ritualmente notificato in data 15.6.94,
T.C. ha convenuto innanzi il Tribunale Civile di Roma
R.P., F.S. e l'Assitalia s.p.a., in persona del legale
rapp.te p.t., nella qualità rispettivamente di
proprietario, conducente e impresa di assicurazione del
veicolo, chiedendone la condanna in solido al
risarcimento dei danni subiti all'autovettura di sua
proprietà a seguito dell'incidente verificatosi il
(omissis).
Si costituivano in
giudizio i convenuti e all'udienza del 12.2.2002 la
causa veniva trattenuta in decisione.
Parte attrice provvedeva
al deposito della comparsa conclusionale in data
13.4.2002, costituendosi con un nuovo difensore (nella
persona dell'avv. S.G.).
Con sentenza n.
31376/2002, il Tribunale di Roma, considerando che il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con
provvedimento del 14.1.97, aveva disposto la
cancellazione dall'Albo dell'avv. N. S., procuratore di
parte attrice e che tale provvedimento era divenuto
esecutivo in data 24.6.99, dichiarava interrotto il
processo e la nullità degli atti compiuti
successivamente a detto provvedimento.
Proponeva appello T.C. e,
costituitisi i convenuti, la Corte d'Appello di Roma,
con la decisione in esame, depositata in data 17.5.2006,
rigettava il gravame confermando quanto statuito in
primo grado, ritenendo la fattispecie in esame
disciplinata dall'art. 301 c.p.c. e che comunque la
nomina del nuovo difensore era avvenuta a distanza di
circa tre anni da detto provvedimento di cancellazione.
Ricorre per cassazione la
T. con unico articolato motivo, e relativo quesito;
resiste con controricorso Ina Assitalia.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di
ricorso si deduce violazione degli artt. 83, 301, 302 e
112 c.p.c.; si afferma che, con la comparsa
conclusionale depositata in data 13.4.2002, si è
determinata l'interruzione del processo ex art. 302
c.p.c..
Il ricorso non merita
accoglimento.
Non può che ribadirsi
quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, nn.
25641/2010, e 8409/1996), secondo cui la cancellazione
del difensore dall'albo professionale per motivi
disciplinari, prevista dall'articolo 40 del r.d.l. 27
novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di
interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui
all'articolo 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle
espressamente previste della radiazione e della
sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della
chiusura della discussione, dopo la quale ha, invece,
rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma, c.p.c.,
determina automaticamente l'interruzione del processo,
ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano
avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti
successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.
Ed inoltre che il decesso del procuratore nel corso del
giudizio non determina l'interruzione del processo
quando però la parte provveda alla sua sostituzione con
il primo atto utile (nella specie: in sede di comparsa
conclusionale), anche se diverso da quelli indicati
nell'art. 83, comma terzo, c.p.c., purché evidenzi la
volontà di conferire la procura al nuovo difensore.
Ne deriva che
correttamente la Corte di Roma, da un lato, ha affermato
che, in caso di cancellazione dall'albo professionale
dell'unico difensore con cui la parte è costituita nel
giudizio di merito, si determina ope legis,
automaticamente la interruzione del giudizio dal giorno
dell'evento e, dall'altro, che non può ritenersi che,
nella vicenda in esame, l'interruzione del processo non
si sia verificata per la nomina, da parte della T., di
un nuovo difensore, essendo la stessa avvenuta a
distanza di quasi tre anni dal provvedimento di
cancellazione. Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese della presente fase che liquida in complessivi
Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre
spese generali ed accessorie come per legge |