Il caso.it
Liquidazione del compenso
spettante all’avvocato – Abrogazione delle Tariffe
forensi – Art. 9 D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Fase
transitoria in attesa del decreto ministeriale –
Applicazione dell’art. 2225 c.c. – Sussiste –
Riferimento agli importi liquidati in precedenza –
Parametro di riferimento – Sussiste.
L’abrogazione delle
tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012,
comporta che il giudice, per la liquidazione del
compenso all’avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod.
civ. In applicazione della norma in esame, per la
quantificazione del compenso, il giudice può fare
riferimento agli standards liquidativi in precedenza
applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore
mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att.
c.p.c. Nella determinazione del compenso, occorre tenere
presente che il soggetto che esercita la professione
forense, indipendentemente dagli atti specifici
compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità e
quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di
giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare
la professione dell’avvocato non frustrandone la
funzione mediante un compenso inadeguato o
insufficiente. (Giuseppe Buffone) (riproduzione
riservata)
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