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L’abrogazione delle
tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9, d.l. 1/2012,
comporta che il giudice, per la liquidazione del
compenso all’Avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod.
civ; in applicazione della norma in esame, per la
quantificazione del compenso, il giudice può fare
riferimento agli standards liquidativi in precedenza
applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore
mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att.
c.p.c. Nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del
DM attuativo, è possibile fare anche riferimento alle
cd. “tabelle orientative” adottate, in modo condiviso.
E, infatti, le tabelle orientative di cui si discute –
largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari
– costituiscono una consolidata esperienza liquidatoria
che parte proprio da quei presupposti che l’art. 2225
c.c. tipizza e risponde, pertanto, all’esigenza di
quantificare il compenso del difensore secondo diritto e
non secondo equità.
(Fonte: Massimario.it -
5/2012)
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Tribunale di Varese
Sezione I Civile
Decreto 3 febbraio 2012,
n. 140
■ □ ■
§ Letto il ricorso
introduttivo 31 gennaio 2012
§ Visto il ricorso che
precede ed esaminate le fatture prodotte, accompagnate
da autentica notarile, nonché la produzione documentale
allegata che, per consistenza e per i dati risultati,
risulta idonea a fondare una ingiunzione di pagamento;
§ attesa la competenza, ai
sensi dell’art. 637, comma I, c.p.c.;
§ attesa la ricorrenza
delle condizioni previste dall’art. 633 c.p.c. per
pronunciare l’ingiunzione richiesta;
§ ritenuto, quanto alle
spese, che non possano applicarsi le Tariffe forensi di
cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, poiché abrogate
dall’art. 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in
G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), il quale, per la
liquidazione giudiziale, prevede l’entrata in vigore di
un Decreto Ministeriale ancora non emanato;
§ ritenuto che
l’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art.
9 d.l. 1/2012, comporti che il giudice, per la
liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare
l’art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in
esame, per la quantificazione del compenso, il giudice
può fare riferimento agli standards liquidativi in
precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso
difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75
disp. att. c.p.c. (v. Trib. Varese, sentenza 3 febbraio
2012; contra Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio 2012 in
www.cassazione.net);
§ ritenuto, in
particolare, che nel caso dei decreti ingiuntivi, in
assenza del DM attuativo, sia possibile fare anche
riferimento alle cd. “tabelle orientative” adottate, in
modo condiviso, da Ufficio giudiziario e Consiglio
dell’Ordine, come anche altri Tribunali hanno già
ritenuto (v. Trib. Verona, Ufficio della Presidenza,
circ. 1 febbraio 2012, est. Pres. G. Gilardi);
§ ritenuto, infatti, che
le tabelle orientativi di cui si discute – largamente
diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari –
costituiscano una consolidata esperienza liquidatoria
che parte proprio da quei presupposti che l’art. 2225
c.c. tipizza e risponde, pertanto, all’esigenza di
quantificare il compenso del difensore secondo diritto e
non secondo equità;
p.q.m.
letti ed applicati gli
artt. 633, 641 c.p.c.
ingiunge
al destinatario
dell’ingiunzione: ….
di pagare alla parte
ricorrente:
la somma di €. 5.153,60
oltre interessi come da ricorso.
Vanno, anche, riconosciute
le spese del procedimento che, atteso il valore del
credito il giudice
Liquida
per le spese e le
competenze ai sensi dell’art. 641, comma III, c.p.c. e
ne ingiunge il pagamento come segue: Euro 221,67 per
spese, Euro 729,00 per compenso, oltre CPA ed IVA come
per Legge, il tutto entro quaranta giorni dalla notifica
del presente decreto.
Avverte
Il destinatario
dell’ingiunzione che entro il termine di quaranta giorni
(40 gg) può essere proposta opposizione al decreto
ingiuntivo davanti a questo Ufficio giudiziario, ai
sensi dell’art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di
opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art.
641, comma I, c.p.c.).
Varese lì 3 febbraio 2012
Il Giudice
dott. Giuseppe Buffone |