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Condominio. Richiesta
“dati dei condomini” (nominativi ed indirizzi dei
condomini morosi) al fine di poter azionare il credito –
Rifiuto o dati incompleti – Comportamento illegittimo
.
Condominio
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI
DEI CONDOMINI MOROSI
AL TERZO CREDITORE
[Giudice di Pace di Napoli
Avv. Felice Alberto d’Onofrio,
sentenza del 20 gennaio
2012]
Richiesta “dati dei
condomini” (nominativi ed indirizzi dei condomini
morosi) al fine di poter azionare il credito – Rifiuto o
dati incompleti – Comportamento illegittimo //
Risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
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L’amministratore, ha
l’obbligo di fornire tutti i dati che il creditore
munito di titolo esecutivo ha legittimamente richiesto
ai fini di procedere in executivis.
E’ illegittimo il
comportamento omissivo dell’ amministratore che
rifiutandosi di fornire i dati, o producendoli in
maniera incompleta, ostacola l’esecuzione di un
provvedimento giudiziale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Giudice di Pace di
Napoli Avv. Felice Alberto D’Onofrio ,II Sezione,ha
pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento
incardinato con RG.N…..-11,riservato all’ udienza del
giorno 09.01.12
TRA
Kkk Xxxxx di Formazione e
Ricerca Coop. Sociale a.r.l., in persona del l. r. p.t.
Ax Tiziox, p. i. …. el.te dom.ta in …. , presso lo
studio dell’ Avv. Bx Cxx, difensore in virtù di mandato
a margine dell’ atto di citazione -Attrice-
E
CONDOMINIO di via Zzzz, …,
Napoli, in persona dell’amm. p.t Dx Meviox, nonchè
Meviox Dx, in proprio el.te dom.ti in Napoli, alla
piazza …., presso lo studio dell’ Avv. Ex De Fxx,
difensore in virtù di mandato a margine della comparsa
di costituzione e di risposta -Convenuti-
Oggetto: risarcimento
danni
Conclusioni: come da
verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione,
ritualmente notificato, l’istante citava i convenuti per
sentirli condannare alla consegna delle tabelle
millesimali e dei nominativi ed indirizzi dei condomini
morosi. Radicatosi il contraddittorio si costituivano i
convenuti che impugnavano la domanda chiedendone il
rigetto, su istanza di parte attrice veniva disposto
ordine di esibizione ex art 210 cpc che rimaneva
inevaso, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la
causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va
osservato che trattandosi di causa relativa ad un”
facere”, la controversia non rientra nella competenza
per materia ex art 7 del giudice adito ma in quella del
Tribunale. Tale incompetenza non è rilevabile di ufficio
ex art 38 cpc come mod. dalla l. n. 69/09; e pertanto
non essendo stata sollevata la relativa eccezione la
causa è stata trattenuta e decisa. Nel merito va
osservato che la controversia scaturisce dalla Sent.
delle Sezioni Unite della Cass. N. 9148/08 la quale
dirimendo il contrasto tra un orientamento
maggioritario, che riteneva la responsabilità solidale
dei singoli condomini verso i terzi per le obbligazioni
assunte dal condominio (Cass. N. 4558/93, N. 1510/99, N.
14593/04, N. 17563/05 ), ed un altro minoritario, che
aveva ritenuto il principio della parziarietà (Cass. civ.,
n. 8530/96), aderiva a quest’ultimo. Affermava, infatti,
che le obbligazioni assunte dall'amministratore, o
comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti
di terzi, in difetto di un'espressa previsione normativa
che stabilisca il principio della solidarietà, si
imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione
delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli
dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le
obbligazioni ereditarie. Dunque, conseguita nel processo
la condanna dell'amministratore, quale rappresentante
dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione
individualmente nei confronti dei singoli, secondo la
quota di ciascuno. Tale orientamento era volto alla
tutela dei debitori costretti ad anticipare somme anche
ingenti in seguito alla escussione del creditore, salvo
poi effettuare la rivalsa. Nel caso di specie la KKK
correttamente in seguito alla formazione del titolo
esecutivo (sentenza del Tribunale di Napoli n. 74…../08
cfr. fasc. parte attrice) dovendo intraprendere l’azione
esecutiva, alla luce del mancato pagamento delle somme
precettate, ha, invano, ripetutamente chiesto ( missive
in fasc. parte attrice), all’amministratore l’elenco
completo delle generalità dei condomini ed i relativi
millesimi. Ebbene, come sostenuto dalla predetta
sentenza, l'amministratore del condominio costituisce un
ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con
rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei
rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini,
delle disposizioni sul mandato. La rappresentanza, non
soltanto processuale, dell'amministratore del condominio
è circoscritta alle attribuzioni - ai compiti ed ai
poteri - stabilite dall'art. 1130 cod. civ. In giudizio
l'amministratore rappresenta i singoli condomini, i
quali sono parti in causa nei limiti della loro quota
(art. 1118 e 1123 cod. civ.). In ordine al diritto di
accesso è pacifico in giurisprudenza che (ex plurimis
Cass. 19210/11,1544/04, 15159/01, 8460/98) in tema di
comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha
la facoltà di richiedere e di ottenere
dall'amministratore del condominio l'esibizione dei
documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto,
in sede di rendiconto annuale e di approvazione del
bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di
specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a
prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché
l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo
all'attività di amministrazione, non sia contraria ai
principi di correttezza e non si risolva in un onere
economico per il condominio, dovendo i costi relativi
alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui
condomini richiedenti. Ebbene, se da un lato è pacifico
il diritto di accesso dei condomini, più volte affermato
dalla citata giurisprudenza, occorre verificare se
sussista analogo diritto da parte di terzi. Tale diritto
ad ottenere l’elenco dei condomini morosi completo
evidentemente delle generalità e dei millesimi ed il
corrispettivo obbligo da parte dell’amministratore a
rilasciarli scaturisce proprio dalla suindicata sentenza
delle Sezioni Unite che ha affermato il principio della
parziarietà delle obbligazioni. E’ evidente che
difficilmente il terzo che deve affrontare l’esecuzione
può essere a conoscenza dell’elenco dei condomini morosi
e delle relative quote millesimali e quindi è
indispensabile la collaborazione dell’amministratore, il
solo che per il corretto esercizio delle funzioni di
rappresentanza e di gestione attribuitegli dall’art.
1130 c.c. deve conservare le generalità complete dei
condomini, facendo, laddove necessario, espressa
richiesta di informazioni ai medesimi. Diversamente il
principio di parziarietà sarebbe di fatto inattuabile
con conseguente grave nocumento per il creditore.
L’amministratore, pertanto, ha l’obbligo di fornire
tutti i dati che il creditore munito di titolo esecutivo
ha legittimamente richiesto ai fini di procedere in
executivis. Sulla questione in data 26/09/08 è
intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale ha confermato la legittimità da
parte dell’ amministratore di comunicare i nominativi
dei condomini morosi, senza il previo consenso degli
interessati. Il Garante per la privacy ha precisato che
le informazioni riferite a ciascun condomino possono
essere trattate per finalità di gestione e
amministrazione del condominio come stabilito
dall’articolo 24, comma i, lettere a), b) e c) del
decreto legislativo 196/2003 e in ordine alla predetta
sentenza delle Sezioni Unite, non ha individuato alcun
ostacolo nella disciplina di protezione dei dati
personali riferiti ai singoli condomini. Il trattamento
dei dati può dunque essere effettuato dai fornitori di
beni e servizi comuni in assenza del consenso degli
interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti
da un contratto stipulato dai partecipanti al
condominio, ancorché tramite l’amministratore (articolo
24 comma i, lettera b) ed eventualmente per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria (articolo 24,
comma i, lettera f). Dunque è illegittimo il
comportamento omissivo dell’ amministratore che
rifiutandosi di fornire i dati, o producendoli in
maniera incompleta, ostacola l’esecuzione di un
provvedimento giudiziale. Nondimeno, alla luce del
principio di rappresentanza innanzi affermato tale
comportamento omissivo finisce per riverberarsi sul
condominio medesimo, il quale ne è responsabile nei
confronti dei terzi. Ne deriva che è il condominio e non
l’ amministratore in proprio a rispondere nei confronti
del creditore procedente; anzi paradossalmente è lo
stesso condominio in virtù del rapporto di mandato, che
potrebbe rivalersi sul proprio amministratore per
eventuali danni causati dalla mancata comunicazione dei
dati che potrebbe intendersi come cattiva gestione della
cosa condominiale. Va, inoltre, tenuto conto brocardo
“ad impossibilia nemo tenetur” e, pertanto, il creditore
procedente che ha tentato, senza alcun risultato, di
usufruire del diritto di accesso, ben potrebbe passare
ad escutere solidalmente un singolo condomino. Ed
invero, la predetta sentenza delle Sezioni Unite ha
fatto espresso riferimento ai criteri dettati dagli artt.
752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie.
Ebbene è pacifico in giurisprudenza (ex plurimis Cass.
25764/08,15592/07, 4461/06) che la norma di cui all'art.
754 cod. civ., secondo la quale gli eredi rispondono dei
debiti del "de cuius", in relazione al valore della
quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve
essere interpretata nel senso che il coerede convenuto
per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di
indicare al creditore la sua condizione di coobligato
passivo entro il limite della propria quota. Tale
dichiarazione integra gli estremi dell'istituto
processuale della eccezione propria, sicché la sua
mancata proposizione consente al creditore di chiedere,
legittimamente, il pagamento per l'intero. Dunque,
analogamente anche il condomino escusso per l’intero
dovrebbe indicare la sua quota di pertinenza, altrimenti
sarebbe tenuto al pagamento dell’ intera somma
richiesta, salvo ovviamente il diritto di rivalsa. Nella
fattispecie, a fronte di quanto asserito dai convenuti,
va osservato che appare quantomeno singolare che
l’amministratore riesca ad espletare compiutamente le
sue funzioni di rappresentanza e di gestione, senza
conservare le generalità complete di tutti i condomini,
e, persino, per alcuni essendo a conoscenza del solo
cognome. In particolare nella tabella versata in atti (cfr
fasc. parte convenuta) alcuni singoli proprietari sono
indicati soltanto con il cognome, altri riportano anche
l’ iniziale del nome di battesimo, pochi nome e cognome,
mentre mancano del tutto date, luoghi di nascita e
codici fiscali. In ogni caso, a fronte delle continue
richieste inviate dalla parte attrice, il Meviox non si
è nemmeno attivato per reperire i dati mancanti, e
nonostante l’ordine ex art 210 c.p.c., senza alcun
giustificato motivo e con comportamento valutabile ex
art 116 cpc, non ha esibito nè prodotto l’ultima
delibera di approvazione del bilancio consuntivo o
preventivo approvato. E’ evidente che l’istante non può
procedere all’ esecuzione sulla base dei dati incompleti
forniti dal condominio. La domanda, alla luce di quanto
asserito innanzi in virtù del principio della
rappresentanza va quindi accolta nei soli confronti del
condominio il quale è condannato a consegnare alla KKK
l‘elenco completo ed aggiornato di tutti i condomini
mentre va rigettata la domanda formulata nei confronti
del Meviox Dx “ in proprio” (non nella sua qualità di
amm. p. t.). Va accolta, infine,la domanda di
risarcimento danni ex art 96 cpc come integrato dalla l.
n. 69/09, atteso che il comportamento complessivo del
condominio, la ingiustificata mancata ottemperanza
all’ordine di esibizione, fanno ritenere la sussistenza
dei presupposti della responsabilità aggravata, e
pertanto il condominio va condannato alla somma
equitativamente determinata di euro 500,00. Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di
Napoli, II Sezione, definitivamente pronunziando sulla
domanda proposta cosi provvede:
- condanna il condominio
di via Zzzz … , Napoli a consegnare alla KKK XXXXX di
Formazione e Ricerca coop a. r. l. onlus l‘elenco
completo ed aggiornato di tutti i condomini con l’
indicazione dei relativi millesimi;
- condanna il predetto
condominio al pagamento nei confronti della parte
attrice della somma di euro 500,00 a titolo risarcimento
danni ex art 96 c.p.c.;
-Condanna, infine, il
predetto condominio al pagamento in favore dell’ Avv. Bx
Cxx, distrattario, delle spese di lite che liquida in
euro 37,00 per spese, euro 510,00 per diritti ed euro
415,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese,
oltre iva, cpa, rimb. spese forfettarie.
Napoli, 20.01.12
Il Giudice di Pace
Avv. Felice A. D’Onofrio
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