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Condominio. Richiesta “dati dei condomini” per azionare credito -GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, sentenza del 20 gennaio 2012

 

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Condominio. Richiesta “dati dei condomini” (nominativi ed indirizzi dei condomini morosi) al fine di poter azionare il credito – Rifiuto o dati incompleti – Comportamento illegittimo

.

Condominio

 

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI

DEI CONDOMINI MOROSI

AL TERZO CREDITORE

 

[Giudice di Pace di Napoli Avv. Felice Alberto d’Onofrio,

sentenza del 20 gennaio 2012]

 

Richiesta “dati dei condomini” (nominativi ed indirizzi dei condomini morosi) al fine di poter azionare il credito – Rifiuto o dati incompleti – Comportamento illegittimo // Risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.

 

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L’amministratore, ha l’obbligo di fornire tutti i dati che il creditore munito di titolo esecutivo ha legittimamente richiesto ai fini di procedere in executivis.

 

E’ illegittimo il comportamento omissivo dell’ amministratore che rifiutandosi di fornire i dati, o producendoli in maniera incompleta, ostacola l’esecuzione di un provvedimento giudiziale.

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Felice Alberto D’Onofrio ,II Sezione,ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento incardinato con RG.N…..-11,riservato all’ udienza del giorno 09.01.12

TRA

Kkk Xxxxx di Formazione e Ricerca Coop. Sociale a.r.l., in persona del l. r. p.t. Ax Tiziox, p. i. …. el.te dom.ta in …. , presso lo studio dell’ Avv. Bx Cxx, difensore in virtù di mandato a margine dell’ atto di citazione -Attrice-

E

CONDOMINIO di via Zzzz, …, Napoli, in persona dell’amm. p.t Dx Meviox, nonchè Meviox Dx, in proprio el.te dom.ti in Napoli, alla piazza …., presso lo studio dell’ Avv. Ex De Fxx, difensore in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposta -Convenuti-

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da verbali ed atti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’istante citava i convenuti per sentirli condannare alla consegna delle tabelle millesimali e dei nominativi ed indirizzi dei condomini morosi. Radicatosi il contraddittorio si costituivano i convenuti che impugnavano la domanda chiedendone il rigetto, su istanza di parte attrice veniva disposto ordine di esibizione ex art 210 cpc che rimaneva inevaso, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che trattandosi di causa relativa ad un” facere”, la controversia non rientra nella competenza per materia ex art 7 del giudice adito ma in quella del Tribunale. Tale incompetenza non è rilevabile di ufficio ex art 38 cpc come mod. dalla l. n. 69/09; e pertanto non essendo stata sollevata la relativa eccezione la causa è stata trattenuta e decisa. Nel merito va osservato che la controversia scaturisce dalla Sent. delle Sezioni Unite della Cass. N. 9148/08 la quale dirimendo il contrasto tra un orientamento maggioritario, che riteneva la responsabilità solidale dei singoli condomini verso i terzi per le obbligazioni assunte dal condominio (Cass. N. 4558/93, N. 1510/99, N. 14593/04, N. 17563/05 ), ed un altro minoritario, che aveva ritenuto il principio della parziarietà (Cass. civ., n. 8530/96), aderiva a quest’ultimo. Affermava, infatti, che le obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi, in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie. Dunque, conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno. Tale orientamento era volto alla tutela dei debitori costretti ad anticipare somme anche ingenti in seguito alla escussione del creditore, salvo poi effettuare la rivalsa. Nel caso di specie la KKK correttamente in seguito alla formazione del titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Napoli n. 74…../08 cfr. fasc. parte attrice) dovendo intraprendere l’azione esecutiva, alla luce del mancato pagamento delle somme precettate, ha, invano, ripetutamente chiesto ( missive in fasc. parte attrice), all’amministratore l’elenco completo delle generalità dei condomini ed i relativi millesimi. Ebbene, come sostenuto dalla predetta sentenza, l'amministratore del condominio costituisce un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. La rappresentanza, non soltanto processuale, dell'amministratore del condominio è circoscritta alle attribuzioni - ai compiti ed ai poteri - stabilite dall'art. 1130 cod. civ. In giudizio l'amministratore rappresenta i singoli condomini, i quali sono parti in causa nei limiti della loro quota (art. 1118 e 1123 cod. civ.). In ordine al diritto di accesso è pacifico in giurisprudenza che (ex plurimis Cass. 19210/11,1544/04, 15159/01, 8460/98) in tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà di richiedere e di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti. Ebbene, se da un lato è pacifico il diritto di accesso dei condomini, più volte affermato dalla citata giurisprudenza, occorre verificare se sussista analogo diritto da parte di terzi. Tale diritto ad ottenere l’elenco dei condomini morosi completo evidentemente delle generalità e dei millesimi ed il corrispettivo obbligo da parte dell’amministratore a rilasciarli scaturisce proprio dalla suindicata sentenza delle Sezioni Unite che ha affermato il principio della parziarietà delle obbligazioni. E’ evidente che difficilmente il terzo che deve affrontare l’esecuzione può essere a conoscenza dell’elenco dei condomini morosi e delle relative quote millesimali e quindi è indispensabile la collaborazione dell’amministratore, il solo che per il corretto esercizio delle funzioni di rappresentanza e di gestione attribuitegli dall’art. 1130 c.c. deve conservare le generalità complete dei condomini, facendo, laddove necessario, espressa richiesta di informazioni ai medesimi. Diversamente il principio di parziarietà sarebbe di fatto inattuabile con conseguente grave nocumento per il creditore. L’amministratore, pertanto, ha l’obbligo di fornire tutti i dati che il creditore munito di titolo esecutivo ha legittimamente richiesto ai fini di procedere in executivis. Sulla questione in data 26/09/08 è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha confermato la legittimità da parte dell’ amministratore di comunicare i nominativi dei condomini morosi, senza il previo consenso degli interessati. Il Garante per la privacy ha precisato che le informazioni riferite a ciascun condomino possono essere trattate per finalità di gestione e amministrazione del condominio come stabilito dall’articolo 24, comma i, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 196/2003 e in ordine alla predetta sentenza delle Sezioni Unite, non ha individuato alcun ostacolo nella disciplina di protezione dei dati personali riferiti ai singoli condomini. Il trattamento dei dati può dunque essere effettuato dai fornitori di beni e servizi comuni in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti al condominio, ancorché tramite l’amministratore (articolo 24 comma i, lettera b) ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (articolo 24, comma i, lettera f). Dunque è illegittimo il comportamento omissivo dell’ amministratore che rifiutandosi di fornire i dati, o producendoli in maniera incompleta, ostacola l’esecuzione di un provvedimento giudiziale. Nondimeno, alla luce del principio di rappresentanza innanzi affermato tale comportamento omissivo finisce per riverberarsi sul condominio medesimo, il quale ne è responsabile nei confronti dei terzi. Ne deriva che è il condominio e non l’ amministratore in proprio a rispondere nei confronti del creditore procedente; anzi paradossalmente è lo stesso condominio in virtù del rapporto di mandato, che potrebbe rivalersi sul proprio amministratore per eventuali danni causati dalla mancata comunicazione dei dati che potrebbe intendersi come cattiva gestione della cosa condominiale. Va, inoltre, tenuto conto brocardo “ad impossibilia nemo tenetur” e, pertanto, il creditore procedente che ha tentato, senza alcun risultato, di usufruire del diritto di accesso, ben potrebbe passare ad escutere solidalmente un singolo condomino. Ed invero, la predetta sentenza delle Sezioni Unite ha fatto espresso riferimento ai criteri dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie. Ebbene è pacifico in giurisprudenza (ex plurimis Cass. 25764/08,15592/07, 4461/06) che la norma di cui all'art. 754 cod. civ., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius", in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobligato passivo entro il limite della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, sicché la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per l'intero. Dunque, analogamente anche il condomino escusso per l’intero dovrebbe indicare la sua quota di pertinenza, altrimenti sarebbe tenuto al pagamento dell’ intera somma richiesta, salvo ovviamente il diritto di rivalsa. Nella fattispecie, a fronte di quanto asserito dai convenuti, va osservato che appare quantomeno singolare che l’amministratore riesca ad espletare compiutamente le sue funzioni di rappresentanza e di gestione, senza conservare le generalità complete di tutti i condomini, e, persino, per alcuni essendo a conoscenza del solo cognome. In particolare nella tabella versata in atti (cfr fasc. parte convenuta) alcuni singoli proprietari sono indicati soltanto con il cognome, altri riportano anche l’ iniziale del nome di battesimo, pochi nome e cognome, mentre mancano del tutto date, luoghi di nascita e codici fiscali. In ogni caso, a fronte delle continue richieste inviate dalla parte attrice, il Meviox non si è nemmeno attivato per reperire i dati mancanti, e nonostante l’ordine ex art 210 c.p.c., senza alcun giustificato motivo e con comportamento valutabile ex art 116 cpc, non ha esibito nè prodotto l’ultima delibera di approvazione del bilancio consuntivo o preventivo approvato. E’ evidente che l’istante non può procedere all’ esecuzione sulla base dei dati incompleti forniti dal condominio. La domanda, alla luce di quanto asserito innanzi in virtù del principio della rappresentanza va quindi accolta nei soli confronti del condominio il quale è condannato a consegnare alla KKK l‘elenco completo ed aggiornato di tutti i condomini mentre va rigettata la domanda formulata nei confronti del Meviox Dx “ in proprio” (non nella sua qualità di amm. p. t.). Va accolta, infine,la domanda di risarcimento danni ex art 96 cpc come integrato dalla l. n. 69/09, atteso che il comportamento complessivo del condominio, la ingiustificata mancata ottemperanza all’ordine di esibizione, fanno ritenere la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata, e pertanto il condominio va condannato alla somma equitativamente determinata di euro 500,00. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, II Sezione, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta cosi provvede:

- condanna il condominio di via Zzzz … , Napoli a consegnare alla KKK XXXXX di Formazione e Ricerca coop a. r. l. onlus l‘elenco completo ed aggiornato di tutti i condomini con l’ indicazione dei relativi millesimi;

- condanna il predetto condominio al pagamento nei confronti della parte attrice della somma di euro 500,00 a titolo risarcimento danni ex art 96 c.p.c.;

-Condanna, infine, il predetto condominio al pagamento in favore dell’ Avv. Bx Cxx, distrattario, delle spese di lite che liquida in euro 37,00 per spese, euro 510,00 per diritti ed euro 415,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese, oltre iva, cpa, rimb. spese forfettarie.

Napoli, 20.01.12

Il Giudice di Pace

Avv. Felice A. D’Onofrio

 

 

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