Persona e danno.it
Un’altra vittima (o forse due) di
un’equivoca (o volutamente scorretta) interpretazione di
principio di civiltà giuridica.
E’ un argomento che suscita sempre
grandi discussioni quello della legittima difesa, anche
nella sua versione (populista e da stato di guerra
permanente) basata su quelle presunzioni di
proporzionalità tra offesa e difesa introdotte nel 2006,
nei casi in cui ci si trovi nell’ambito del domicilio o
di quei luoghi ad esso equiparabili.
Il ricorrente era stato condannato
a cinque anni e quattro mesi di reclusione per aver
“sparato almeno due colpi con un revolver cal. 38 dal
balcone sito al primo piano, all’indirizzo di alcuni
soggetti intenti a rubare gasolio dai mezzi parcheggiati
in un attiguo cantiere”, così “provocando una
lacerazione della arteria femorale” del ladro.
Gli elementi raccolti riguardo alla
potenzialità dell’arma utilizzata, alla zona vitale
interessata, alle modalità della condotta (reiterazione
dei colpi) e all’illuminazione del luogo, portavano i
giudici di merito a concludere per un tentato omicidio
sorretto da dolo alternativo.
Totalmente disattesa la tesi della
legittima difesa, anche putativa.
La vittima non stava rubando nella
proprietà del pistolero, ma in un cantiere attiguo; non
offendeva o aggrediva chi gli ha sparato con coscienza,
volontà e lucidità. Il pistolero non aveva sparato per
difendersi, ma per “fare giustizia”: dopo aver sparato
dal balcone della sua proprietà era sceso anche al piano
terra e aveva ricaricato l’arma.
I Giudici di Piazza Cavour
confermano la decisione impugnata sottolineando
l’oggettiva circostanza delle modalità di esplosione dei
colpi da parte dell’imputato che stava sul balcone e
aveva sparato dall’alto verso il basso e direttamente in
direzione del ladro che “intendeva fermare con
l’indefettibile intenzionalità alternativa (omissis) di
ucciderlo o procurargli lesioni”.
Esclusa la ricorrenza dell’ipotesi
delineata dal c. 2 dell’art. 52 c.p. (la presunzione di
proporzionalità tra offesa e difesa nei casi di
violazione del domicilio o luogo equiparato) perché il
ladro si trovava su proprietà di altri rispetto a quella
del “giustiziere”. Esclusa la sussistenza del requisito
dell’attualità del pericolo: il ladro era stato colpito
alla schiena, quindi mentre fuggiva. Esclusa la
proporzionalità e l’indispensabilità della condotta (asseritamente)
difensiva.
Riflessioni e provocazioni sul tema
e sulle ripercussioni sociali, tra gli altri, su A.
Gasparre, Dal vittimismo al protagonismo, Scriptaweb
2011, pp. 97 ss., 291 ss |