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La lavoratrice era stata licenziata
per la (dichiarata) sopravvenuta impossibilità
dell’azienda a sostenere i costi di gestione
dell'appalto a cui era addetta la dipendente, anche se
la stessa era stata, poi, prontamente sostituta con un
lavoratore a progetto assunto una settimana prima del
licenziamento.
La Suprema Corte, rigettando il
ricorso del datore di lavoro e confermando la sentenza
del giudice del gravame, ha ritenuto non corrispondente
alla realtà dei fatti la motivazione del recesso offerta
dalla società, evidenziando come l'assunzione del
lavoratore a progetto fosse avvenuta inequivocabilmente
"in funzione" della sostituzione della dipendente.
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19
gennaio 2012, n. 755
Lavoro - Lavoro subordinato -
Estinzione del rapporto - Licenziamento - Giustificato
motivo - Soppressione del posto - Ridimensionamento
dell’appalto del committente - Non sussiste
Fatto e diritto
1. La (...) srl chiede
l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di
Torino, pubblicata il 30 ottobre 2008.
2. La Corte ha confermato la
sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso
della lavoratrice (...) dichiarato illegittimo il suo
licenziamento e condannato la società a reintegrarla nel
posto di lavoro e a risarcirle il danno.
3. Il ricorso è articolato in
quattro motivi.
4. La signora (...) si è difesa con
controricorso.
5. La lavoratrice fu licenziata con
la seguente motivazione: "tale decisione deriva dalla
impossibilità sopravvenuta da diversi mesi a sostenere i
notevoli costi di gestione dell'appalto a cui deve far
fronte la società con la sua presenza in servizio".
6. La Corte ha confermato la
decisione di primo grado che ritenne il licenziamento
non conforme alla disposizione che legittima il
licenziamento quando sia giustificato da "ragioni
inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa", ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966.
7. Nella sintesi della Corte, il
giudice di primo grado aveva ritenuto che "alla luce
delle testimonianze assunte (testi (...) e (...)e della
documentazione acquisita (fax consegnato dalla teste
(...)a lei inviato dalla (...) ... srl), risulti provata
l'avvenuta immediata sostituzione della (...) con altro
lavoratore legato da contratto di co.co.pro., come
l'azienda non abbia provato la cessazione del servizio
al quale la (...) era addetta ed infine non abbia
provato l'impossibilità di adempiere l'obbligo di
repechage nei confronti della (...)
8. La Corte esaminando il motivo di
appello concernente il giustificato motivo oggettivo, ha
affermato che lo stesso non sussiste in assenza di
comprovate ragioni attinenti alla riorganizzazione
dell'attività lavorativa perché: "è pacificamente emerso
all'esito della compiuta istruzione (testi (...) e (...)
e dalla documentazione prodotta (cfr. libro matricola
relativo alla sede operativa di Alessandria), sia che le
riduzioni di orario conseguenti alle variazioni
effettuate da Poste furono modeste e tali da non
comportare la sostanziale diminuzione del lavoro e la
soppressione dell'utilizzo di uno dei sei furgoni
impiegati dall'appaltatrice (...) sia che la (...) venne
sostituita attraverso l'impiego del signor (...) assunto
come co.co.pro. dall'appellante una settimana prima del
licenziamento intimato all'appellata").
9. La Corte ha poi ritenuto
assorbita la questione relativa all'obbligo di
“repechage” ed ha infine confermato la decisione in
ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali
necessari per l'applicazione della tutela reale,
condividendo la valutazione del primo giudice in ordine
al mancato adempimento dell'onere della prova da parte
della società.
10.Con il primo motivo la società
denunzia violazione e falsa applicazione del combinato
disposto degli artt. 3 e 5 L. 604 del 1966, assumendo
che la Corte avrebbe violato tali norme non limitandosi
a verificare l'esistenza del riassetto organizzativo
dedotto dal datore di lavoro, ma valutando la bontà e
l'utilità di tale scelta imprenditoriale.
11. Il principio di diritto da
affermare, per la ricorrente, secondo il quesito posto a
conclusione del motivo è che "è legittimo il
licenziamento quando la datrice di lavoro, a fronte di
una seppur non ingente diminuzione dei servizi gestiti
in appalto, affida il servizio prima svolto dalla
lavoratrice licenziata ad un collaboratore a progetto
già in forze presso la medesima impresa al fine di
effettuare un evidente risparmio sui costi del servizio
gestito in appalto. Dica poi se ha errato il giudice del
merito nel valutare l'opportunità della scelta
imprenditoriale dopo aver accertato la sussistenza e la
veridicità dei presupposti di fatto indicati nella
lettera di licenziamento".
12. Con il secondo motivo la
ricorrente ritorna sul medesimo tema denunziando omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, circa
l'accertamento della avvenuta diminuzione del lavoro e/o
dell'accertamento dell'avvenuta soppressione del posto
di lavoro occupato dalla lavoratrice licenziata. Nella
sintesi offerta a conclusione del motivo la ricorrente
precisa che il vizio di motivazione consisterebbe
nell'aver confuso la permanenza della necessità di
rendere il servizio mediante l'utilizzo contemporaneo di
sei furgoni, con "una certa diminuzione oraria dei
servizi" che "sebbene si trattasse di poche unità
orarie, avesse comportato la necessità di ridurre i
costi aziendali e di conseguenza di operare l'impugnato
licenziamento". "Completamente omessa" sarebbe stata poi
la motivazione del "convincimento secondo il quale tali
diminuzioni siano state troppo modeste per giustificare
il licenziamento".
13. I due motivi devono essere
esaminati congiuntamente perché insistono sul medesimo
tema.
14. La Corte d'appello, e prima il
Tribunale, avevano un compito preciso: quello di
verificare se la motivazione fornita dalla società a
spiegazione del "giustificato motivo oggettivo di
licenziamento" nella lettera di licenziamento
corrispondesse alla realtà dei fatti.
15. La motivazione del
licenziamento contenuta nella missiva di recesso, come
si è visto, era: "tale decisione deriva dalla
impossibilità sopravvenuta da diversi mesi a sostenere i
notevoli costi di gestione dell'appalto a cui deve far
fronte la società con la sua presenza in servizio".
16. Quindi "impossibilità" di
sostenere i costi dell'appalto di Poste italiane,
"sopravvenuta" da diversi mesi.
17. Il Tribunale ha svolto la
relativa istruttoria e non ha ritenuto provatala
sussistenza di tali presupposti. La Corte ha convenuto
su tale giudizio. In positivo, i due giudici di merito
hanno ritenuto provato che vi era stata solo una
“modesta” riduzione di lavoro appaltato da Poste
italiane spa, sicuramente non idonea a giustificare la
soppressione del posto di lavoro della (...)
8. Tale riduzione non aveva
comportato il venir meno della necessità del
contemporaneo utilizzo dei sei furgoni impiegati dalla
società e quindi dell'attività della (...) che del resto
non era stata soppressa, perché il suo posto era stato
preso da un collaboratore assunto con contratto di
lavoro a progetto.
19. La stessa società ricorrente
non contesta tale assunto perché in più punti del
ricorso ed, in particolare nel quesito del primo motivo,
parla di "non ingente" diminuzione dei servizi forniti
in appalto, utilizzando un'espressione (non ingente),
che è del tutto simile a quella utilizzata dalla Corte
(modesta).
20. Pertanto, l'assunto di fondo
posto a base dei due motivi e cioè che la Corte non
abbia rispettato i limiti del suo compito di controllo,
ma li abbia travalicati ingerendosi nelle scelte
imprenditoriali, è privo di fondamento, perché la Corte
sì è limitata a constatare che la motivazione della
società ricorrente a giustificazione del licenziamento
non corrispondeva alla realtà dei fatti.
21. Sempre nell'ambito del primo
motivo, la ricorrente modifica in parte il tema della
controversia, ponendo la questione della legittimità di
un licenziamento giustificato dalla scelta di sostituire
la lavoratrice licenziata con un collaboratore a
progetto.
22. Invero, nel ricorso per
cassazione si assume che il lavoratore a progetto era
già in forza alla società. In questa prospettazione, la
lavoratrice risultava eccedente rispetto ad un assetto
occupazionale aziendale idoneo a sostenere l'attività.
Al contrario, la Corte di merito ha accertato che
l'assunzione del lavoratore a progetto è avvenuta una
settimana prima del licenziamento e quindi,
inequivocabilmente, "in funzione" della sostituzione.
L'affermazione non è censurata nel ricorso. Questa
diversità determina di per sé l'infondatezza di questa
parte del motivo, che peraltro è, in radice,
inammissibile, perché l'oggetto della controversia non
era quello di stabilire se costituisca giustificato
motivo ridurre i costi aziendali mediante la
sostituzione di un lavoratore subordinato con un
lavoratore a progetto, bensì la conformità della
motivazione del licenziamento alla realtà dei fatti e
nella motivazione del licenziamento della (...) non si
faceva minimo cenno alla scelta di ridurre i costi
mediante la sua sostituzione con un lavoratore a
progetto.
23. Il terzo motivo, concernente il
tema del 'repechage' che è stato considerato assorbito
dalla Corte d'appello e giustamente, poiché il
licenziamento è comunque illegittimo per le ragioni
oggetto dei primi due motivi del ricorso e della prima
parte della sentenza.
24. Il quarto motivo concerne
invece i requisiti occupazionali per la tutela reale.
25. La Corte d'appello, premesso
che l'onere della prova gravava sulla società, ha
ritenuto che tale prova non sia stata fornita, in quanto
a fronte di un ordine di esibizione del libro paga e
matricola per tutti i dipendenti e per l'intero
territorio nazionale, la società ha prodotto, oltre ai
libri della sede di Alessandria allegati al ricorso di
primo grado, solo quelli della sede di Benevento, senza
documentare di non avere nel territorio nazionale altre
sedi operative (circostanza documentabile attraverso una
certificazione di Poste italiane spa) e senza esibire
quelli relativi alla sede legale di Napoli o documentare
attraverso una certificazione idonea di non avere
dipendenti in tale sede.
26. Il ragionamento è coerente,
condivisibile e conforme alla disciplina della materia
come interpretata dalle sezioni unite.
27. Nel motivo, del resto, non si
denunzia una violazione di legge, ma un preteso vizio di
motivazione: omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su di un fatto controverso e decisivo, che
si identifica con l'assolvimento dell'onere probatorio
inerente al requisito dimensionale.
28. La valutazione
dell'assolvimento o meno di un onere probatorio non è un
fatto ed quindi è inammissibile il ricorso per
cassazione sul punto ai sensi del n. 5 dell'art. 2697
cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo,
impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondano
(cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto
principale), purché controverso e decisivo".
29. Il ricorso, pertanto, deve
essere rigettato.
30. Le spese del giudizio di
legittimità, per legge, devono essere poste a carico
della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la
società ricorrente alla rifusione alla controricorrente
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
50,00 nonché 3.000,00 euro per onorari, oltre IVA, CPA e
spese generali. |