MASSIMA
1. L’art. 119, co. 2, c.p.a.,
laddove prevede il dimezzamento di “tutti i termini
processuali ordinari”, fa riferimento giusto ai termini
del rito ordinario e non anche a quelli previsti per i
riti speciali (cui è riconducibile il giudizio di
ottemperanza), sì che non è ipotizzabile un ulteriore
dimezzamento dei già dimezzati termini dell’ottemperanza
sol perché si rientra in una delle materie indicate al
comma 1 dell’art. 119.
2. Sia il “rito abbreviato” di cui
all’art. 119 che il “giudizio di ottemperanza” di cui
all’art. 112 e ss. c.p.a. sono disciplinati al Libro
quarto del Codice del processo amministrativo e la
previsione del dimezzamento dei termini ordinari recata
dal citato art. 119 (che ha di per sé carattere
eccezionale ed è perciò di stretta interpretazione), non
può intendersi riferita ad un rito già speciale (quale
quello di ottemperanza), la cui specifica disciplina già
risponde alla finalità specifica di accelerazione del
processo, propria di alcuni riti speciali, che un tale
dimezzamento persegue.
3. La domanda di conseguire
l’aggiudicazione ed il contratto è ammissibile in sede
di ottemperanza, perché diretta a definire una delle
possibili modalità di attuazione del giudicato, anche
quando “alcun’espressa domanda” era stata in tal senso
avanzata nel giudizio di cognizione. L’accoglimento di
tale domanda presuppone tuttavia, come già accennato, a
norma dell’art. 124 citato, la dichiarazione di
inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121,
comma 1 e 122 c.p.a.; in difetto della stessa, invero,
il contratto deve ritenersi valido ed efficace pur in
presenza di annullamento dell’aggiudicazione.
4. Il giudizio amministrativo di
ottemperanza mira, con l’individuazione delle misure
attuative del giudicato, alla reintegra effettiva del
bene della vita in concreto protetto dagli interessi
legittimi riconosciuti come lesi nella sentenza di
cognizione, che ha pronunciato sulla domanda di
annullamento dell’affidamento dell’appalto; ed attiene
appunto a tale reintegra la domanda del concorrente,
pretermesso dal contratto illecitamente, di essere
reintegrato nella sua posizione, con la privazione di
effetti del contratto eventualmente stipulato tra
l’Amministrazione aggiudicatrice con il concorrente alla
gara scelto in modo illegittimo.
5. L’annullamento
dell’aggiudicazione e la privazione degli effetti del
contratto sono entrambi oggetto di una cognizione piena
e diretta del giudice amministrativo, che, tenuto conto
del carattere tipicamente misto dei poteri del giudice
dell’ottemperanza (di cognizione e di esecuzione) e del
logico continuum in cui si pongono l’uno rispetto
all’altro il giudizio di cognizione e quello di
ottemperanza (che ha ad oggetto la verifica di
conformità dei comportamenti dovuti a seguito dei
precetti contenuti nella sentenza passata in cosa
giudicata), consente di individuare come giudice
dell’annullamento dell’aggiudicazione (da intendersi
allora come giudice del rapporto tra fase di evidenza
pubblica e stipula del contratto di appalto) anche il
giudice dell’ottemperanza chiamato a pronunciarsi sul
subentro del contratto a seguito di annullamento
dell’aggiudicazione quale ipotesi sostanziale di
risarcimento.
6. Ipotizzare che l’ammissibilità
di una domanda di conseguimento dell’aggiudicazione e
del contratto in fase esecutiva possa ritenersi
subordinata all’accertamento della relativa “condizione”
(la dichiarazione di inefficacia del contratto)
riservato alla fase di cognizione, significherebbe
comprimere irragionevolmente la soddisfazione delle
posizioni soggettive a tutela delle quali si è agito in
giudizio, in contrasto con il principio di effettività
delle azioni esercitate, cui sono con tutta evidenza
ispirate le vedute norme del codice del processo
amministrativo sull’esecuzione in forma specifica nella
materia dei contratti pubblici e, più in generale, sulla
proponibilità dell’azione risarcitòria nella sede
dell’ottemperanza.
TESTO DELLA SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III -
SENTENZA 19 dicembre 2011, n.6638 - Pres. Cirillo – est.
Cacace
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 5544 del 2011, proposto da:
- CROCE ROSSA ITALIANA,
in persona del legale
rappresentante p.t.;
- CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO
PROVINCIALE di FOGGIA,
in persona del Direttore Regionale
p.t.,
rappresentate e difese dall’avv.to
Michele Lioi ed elettivamente domiciliate presso lo
studio dello stesso, in Roma, piazza della Libertà, 20,
contro
- MINISTERO dell’INTERNO,
in persona del Ministro p.t.;
- PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO di Foggia,
costituitisi in giudizio, ex lege
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
- CONSORZIO CONNECTING PEOPLE –
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS,
in persona del legale
rappresentante p.t.,
costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Biagetti e
Pierfrancesco Alessi ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del primo, in Roma, via Antonio Bertoloni, 35
nei confronti di
Stefania Mele, Fabio Nunziata,
Leonardo La Gatta, Antonio Fiscarelli, Adele Squitieri,
Giuseppe Chinni, Vincenza Checchia, Gerardo Moscano,
Gerarda Maria Fabbiani, Marco Antonio Viola, Ponziana
Fabbiani, Angela Tenace, Giuseppe Padovani, Angelo Pio
La Sala ed Antonio Santangelo,
non costituitsi in giudizio,
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R.
PUGLIA – BARI - SEZIONE I n. 00822/2011, resa tra le
parti, concernente ESECUZIONE SENTENZA N. 3425/2010 TAR
PUGLIA - AGGIUDICAZIONE APPALTO GESTIONE CENTRO DI
ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI.
Visto il ricorso, con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Consorzio e dell’Amministrazione
dell’Interno appellati;
Visto che non si sono costituiti in
giudizio i cointeressati evocati;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive domande e difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica
udienza del 18 novembre 2011, la relazione del
Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv.
Michele Lioi per gli appellanti, l’avv. Giancarlo
Caselli dello Stato per l’Amministrazione dell’Interno e
l’avv. Vittorio Biagetti per il Consorzio appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – L’appellante Croce Rossa
Italiana ( anche nella sua articolazione territoriale )
chiede la riforma della decisione indicata in epigrafe,
con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, sede di Bari, ha respinto il ricorso da essa
proposto per l’esecuzione della sentenza dello stesso
T.A.R. n. 3425/2010, confermata dal Consiglio di Stato
con decisione della Sezione sesta n. 2492/2011.
Tale pronuncia, in accoglimento del
ricorso R.G. n. 73/2010 innanzi a detto T.A.R. proposto,
ha annullato l’atto di aggiudicazione, in favore del
Consorzio odierno appellato, della gara d’appalto
indetta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Foggia per la gestione del centro di
accoglienza per immigrati sito in località Borgo
Mezzanone.
In particolare, la decisione
passata in giudicato ha accertato l’illegittimità in
radice della disposta aggiudicazione per carenza
dell’offerta rispetto ad un “elemento essenziale” ai
fini della partecipazione e per inammissibile modifica
dell’offerta stessa in relazione alla plurima, diversa,
indicazione dei dati relativi al costo del lavoro.
La domanda di ottemperanza proposta
dinanzi al T.A.R. dalla ricorrente mira ad ottenere la
prescrizione delle modalità esecutive della sentenza
passata in giudicato, “ivi compreso la cessazione
dell’esecuzione, per sopravvenuta inefficacia, del
rapporto tra la Prefettura di Foggia e la Società
Connecting People, e la conseguente aggiudicazione in
capo alla seconda classificata, con stipula del nuovo
contratto con Croce Rossa – Comitato Provinciale di
Foggia …” ( così le relative conclusioni ).
Il Giudice di primo grado ha
respinto la domanda, sull’assunto che non è possibile
“allargare, nel giudizio di esecuzione, il thema
decidendum definito con la sentenza di primo grado”, non
avendo nel giudizio di cognizione la ricorrente
“formulato alcun’espressa domanda con la quale ha
chiesto di conseguire l'aggiudicazione e il contratto,
previa dichiarazione d’inefficacia del contratto
stipulato con la controinteressata” ( pagg. 8 – 9 sent.
).
Tali statuizioni sono contrastate
con l’atto di appello con tre motivi di impugnazione.
2. – Resistono al ricorso, anche
con successive memorie, l’originaria aggiudicataria e
l’Amministrazione appellata.
Non si sono costituiti, benché
ritualmente evocati, i cointeressati intervenuti ad
adiuvandum nel giudizio a quo.
Con memoria in data 9 novembre 2011
l’appellante ha svolto precisazioni in ordine ai motivi
di appello.
La causa è stata chiamata e
trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 18
novembre 2011.
2. - Va, preliminarmente,
dichiarata l’inammissibilità della memoria
dell’appellante in data 9 novembre 2011, per violazione
del termine perentorio, di cui all’art. 73 c.p.a.
(dimezzato nei giudizii di ottemperanza ai sensi
dell’art. 87, comma 3, c.p.a.), cui, ex art. 54 c.p.a.,
è possibile derogare, da parte del Collegio, solo su
richiesta di parte, nella fattispecie nemmeno
intervenuta.
Né detto términe può ritenersi
ulteriormente dimezzabile per effetto della disposizione
dell’art. 119, comma 2, c.p.a. (rientrando la
controversia de qua nel novero dei giudizi indicati al
relativo comma 1), giacché la citata norma, laddove
prevede il dimezzamento di “tutti i termini processuali
ordinari”, fa appunto riferimento ai termini del rito
ordinario e non anche a quelli previsti per i riti
speciali ( cui è riconducibile il giudizio di
ottemperanza ), sì che non è ad avviso del Collegio
ipotizzabile, per effetto del combinato disposto delle
indicate norme, un ulteriore dimezzamento dei già
dimezzati termini dell’ottemperanza sol perché si
rientra in una delle materie indicate al comma 1
dell’art. 119; del resto, sia il “rito abbreviato” di
cui all’art. 119 che il “giudizio di ottemperanza” di
cui all’art. 112 e ss. c.p.a. sono disciplinati al Libro
quarto del Codice del processo amministrativo e la
previsione del dimezzamento dei termini ordinarii recata
dal citato art. 119 (che ha di per sé carattere
eccezionale ed è perciò di stretta interpretazione), non
può intendersi riferita ad un rito già speciale ( quale
quello di ottemperanza ) la cui specifica disciplina già
risponde alla finalità specifica di accelerazione del
processo, propria di alcuni riti speciali, che un tale
dimezzamento persegue.
3. – Ciò posto, l’appello è fondato
e va accolto.
4. – La richiesta formulata dalla
società interessata ( qualificabile come domanda di
subentro ) mira ad ottenere l’aggiudicazione in suo
favore della gara di cui si tratta, una volta ch’è
passata in giudicato la pronuncia di annullamento
dell’aggiudicazione a suo tempo disposta
dall’Amministrazione in favore del Consorzio anch’esso
qui appellato.
Tale nuova attività amministrativa
presuppone l'accertamento della inefficacia del
contratto, dipendente dall'annullamento della
aggiudicazione ( Cons. St., III, 11 marzo 2011, n. 1570
).
In questa prospettiva, la domanda
di conseguire l’aggiudicazione ed il contratto, che la
ricorrente ha formulato con chiarezza già nel ricorso di
primo grado ( sì che infondata si rivela l’eccezione
formulata dall’Avvocatura Generale dello Stato nel senso
della sua proposizione per la prima volta in appello ),
si configura (rientrando pacificamente nei poteri del
Giudice quello di qualificare l’azione proposta) come
richiesta di risarcimento in forma specifica ( ex art.
124 c.p.a. ), proponibile nel processo di ottemperanza
ai sensi dell’art. 112, comma 4, c.p.a.
Si tratta allora di una domanda
ammissibile in sede di ottemperanza, perché diretta a
definire una delle possibili modalità di attuazione del
giudicato, anche quando, come appunto accade in fatto
nella fattispecie e come sul punto esattamente rilevato
dal T.A.R., “alcun’espressa domanda” ( non potendosi
certo considerare tale la allora sottolineata deduzione,
svolta nella qualità di precedente gestore del servizio,
di voler impedire la stipula del contratto di appalto
con il soggetto risultato aggiudicatario ai fini del
proseguimento in regime di prorogatio del rapporto ormai
esaurito ) era stata in tal senso avanzata nel giudizio
di cognizione.
L’accoglimento di tale domanda
presuppone tuttavia, come già accennato, a norma
dell’art. 124 citato, la dichiarazione di inefficacia
del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1 e 122
c.p.a.; in difetto della stessa, invero, il contratto
deve ritenersi valido ed efficace pur in presenza di
annullamento dell’aggiudicazione.
Infatti, dopo l'entrata in vigore
delle disposizioni attuative della direttiva comunitaria
2007/66/CE, ora trasfuse negli artt. 121 e 122 del
codice del processo amministrativo, in caso di
annullamento giudiziale dell'aggiudicazione di una
pubblica gara, spetta al giudice amministrativo il
potere di decidere discrezionalmente ( anche nei casi di
violazioni gravi ) se mantenere o meno l'efficacia del
contratto nel frattempo stipulato; il che significa che
l'inefficacia non è conseguenza automatica
dell'annullamento dell'aggiudicazione, che determina
solo il sorgere del potere in capo al giudice di
valutare se il contratto debba o meno continuare a
produrre effetti.
La privazione degli effetti del
contratto in conseguenza dell'annullamento
dell'aggiudicazione è dunque oggetto di una pronuncia
giurisdizionale tipica.
5. – Orbene, precisato che ( a
differenza di quanto con uno dei profili di impugnazione
sostiene l’appellante ) la fattispecie all’esame è
regolata dalla disciplina innovata dal recepimento della
direttiva ricorsi 2007/66/CE ( giacché il d. lgs. 20
marzo 2010, n. 53, in quanto norma processuale, in
difetto di diversa previsione transitoria, regola tutti
gli atti successivi alla sua entrata in vigore,
intervenuta il 27 aprile 2010, radicando la
giurisdizione del giudice amministrativo sulla sorte del
contratto anche per appalti come nella specie
aggiudicati anteriormente e trovando applicazione anche
in relazione ai giudizii, quale quello a quo, in corso a
tale data: Cons. St., VI, 15 giugno 2010, n. 3759 ), che
la relativa pronuncia del T.A.R. ( n. 3425/2010, di cui
qui si chiede l’esecuzione ) ha omesso ( senza esser
stata sul punto fatta oggetto di appello incidentale da
parte vincitrice ) qualsiasi riferimento esplicito alla
efficacia ed alla sorte del contratto e che dunque è
sicuramente incompatibile con il contenuto motivazionale
e dispositivo della sentenza stessa la prospettazione di
un effetto caducante del contratto promanante
dall’annullamento dell’aggiudicazione con la stessa
inequivocabilmente disposto, occorre qui dirimere la
questione se l’inefficacia del contratto, quale
condizione logica necessaria ed imprescindibile del
risarcimento in forma specifica legittimamente ( come
s’è visto ) perseguibile in sede di ottemperanza, possa
essere dichiarata, su domanda dell’interessato, dal
giudice dell’esecuzione in sede di individuazione delle
misure di attuazione del giudicato ritenute più
opportune per la soddisfazione dell’interesse del
ricorrente che ivi abbia proposto domanda di tutela in
forma specifica, o se invece, come ritenuto dal T.A.R.
con la sentenza impugnata, tale potere debba intendersi
riservato al Giudice di cognizione.
Ritiene in proposito la Sezione
che, una volta che il legislatore stesso ha
espressamente attribuito al giudice dell’ottemperanza
anche la cognizione della pretesa a conseguire
l’aggiudicazione dell’appalto in termini di risarcimento
in forma specifica, non possa dubitarsi che la
cognizione dello stesso si estenda in tal caso anche
all’accertamento costitutivo della relativa condizione,
data dall’inefficacia del contratto a séguito
dell’annullamento dell’aggiudicazione, disposto nella
precedente fase di cognizione; tanto perché la richiesta
di tutela risarcitoria in forma specifica si esplica e
realizza appunto con la domanda di caducazione del
contratto d’appalto concluso in attuazione della gara
svoltasi con procedura illegittima ( Cass., n. 2906/2010
).
Invero, nella materia di cui si
tratta, il giudizio amministrativo di ottemperanza mira,
con l’individuazione delle misure attuative del
giudicato, alla reintegra effettiva del bene della vita
in concreto protetto dagli interessi legittimi
riconosciuti come lesi nella sentenza di cognizione, che
ha pronunciato sulla domanda di annullamento
dell’affidamento dell’appalto; ed attiene appunto a tale
reintegra la domanda del concorrente, pretermesso dal
contratto illecitamente, di essere reintegrato nella sua
posizione, con la privazione di effetti del contratto
eventualmente stipulato tra l’Amministrazione
aggiudicatrice con il concorrente alla gara scelto in
modo illegittimo.
Del resto, il giudizio di
ottemperanza si caratterizza ( anche ) per essere
giurisdizione di mérito ( v. art. 134, comma 1, lett.
a), c.p.a. ), alla quale dunque ben possono essere
ricondotti gli incisivi poteri attribuiti al Giudice
dall’art. 122 c.p.a. in ordine alla valutazione,
all’opportunità ed alla convenienza di mantenere
l’efficacia del contratto ovvero di porla nel nulla,
eventualmente anche con effetto retroattivo.
Né osta ad una siffatta
ricostruzione interpretativa la lettera dell’art. 122
cit. laddove affida tale potere al giudice che annulla
l’aggiudicazione, dal momento che l’annullamento
dell’aggiudicazione e la privazione degli effetti del
contratto sono strettamente interconnessi, derivano da
una fattispecie unitaria e sono entrambi oggetto di una
cognizione piena e diretta del giudice amministrativo,
che, tenuto conto del carattere tipicamente misto dei
poteri del giudice dell’ottemperanza ( di cognizione e
di esecuzione ) e del logico continuum in cui si pongono
l’uno rispetto all’altro il giudizio di cognizione e
quello di ottemperanza ( che ha ad oggetto la verifica
di conformità dei comportamenti dovuti a seguito dei
precetti contenuti nella sentenza passata in cosa
giudicata ), consente di individuare come giudice
dell’annullamento dell’aggiudicazione ( da intendersi
allora come giudice del rapporto tra fase di evidenza
pubblica e stipula del contratto di appalto ) anche il
giudice dell’ottemperanza chiamato a pronunciarsi sul
subentro del contratto a seguito di annullamento
dell’aggiudicazione quale ipotesi sostanziale di
risarcimento.
D’altronde, la privazione degli
effetti del contratto è disposta sulla base di
determinati presupposti, in esito ad un’indagine che
riguarda specifiche condizioni stabilite dalle
proposizioni normative ed involge considerazioni di
opportunità, che si affiancano alle ragioni
dell’annullamento del titolo costituito
dall’aggiudicazione, cui sicuramente si estendono i
poteri cognitivi classici del giudice dell’ottemperanza,
sì da poterlo anche per tal verso ricomprendere nella
nozione di giudice dell’annullamento.
In ogni caso, ipotizzare che
l’ammissibilità di una domanda di conseguimento
dell’aggiudicazione e del contratto in fase esecutiva
possa ritenersi subordinata all’accertamento della
relativa “condizione” ( la dichiarazione di inefficacia
del contratto ) riservato alla fase di cognizione,
significherebbe comprimere irragionevolmente la
soddisfazione delle posizioni soggettive a tutela delle
quali si è agito in giudizio, in contrasto con il
principio di effettività delle azioni esercitate, cui
sono con tutta evidenza ispirate le vedute norme del
codice del processo amministrativo sull’esecuzione in
forma specifica nella materia dei contratti pubblici e,
più in generale, sulla proponibilità dell’azione
risarcitòria nella sede dell’ottemperanza.
6. – Tanto premesso, il Collegio
ritiene che la domanda di reintegrazione in forma
specifica avanzata dall’appellante col ricorso di primo
grado ed in questa sede ribadita, possa essere accolta,
sussistendo i presupposti per la dichiarazione di
inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. ( non
rientrando la fattispecie nell’ipotesi di annullamento
dell’aggiudicazione per gravi violazioni ex art. 121,
comma 1, c.p.a. ), dal momento che il vizio
dell’aggiudicazione non comporta l’obbligo per la
stazione appaltante di rinnovare la gara ma lo
scorrimento della graduatoria, nella quale la ricorrente
si è classificata seconda, con offerta peraltro
successivamente valutata come non anomala
dall’Amministrazione; a tale dichiarazione non ostano
poi né la natura dell’appalto ( di servizii, nel quale
classicamente un appaltatore può sostituirsi all’altro
nella esecuzione delle prestazioni di capitolato senza
particolari disfunzioni, peraltro in nessun modo emerse
nelle difese delle resistenti ), né lo stato di
esecuzione del contratto, la cui durata triennale verrà
a scadere, secondo le non contestate deduzioni
dell’appellante, nel febbraio 2013.
Il conseguente subentro nella
esecuzione dello stesso da parte della ricorrente è
interamente satisfattivo dei danni correlabili alla
quota di servizii ( residui ), che essa andrà a
eseguire.
Relativamente alla quota di
servizii già eseguiti da parte della controinteressatata
nulla è da statuirsi circa un eventuale risarcimento per
equivalente, non avendo la ricorrente proposto alcuna
domanda in tal senso.
Valutati gli interessi delle parti
e bilanciati gli stessi con l'interesse pubblico, si
ritiene giusto dichiarare l'inefficacia del contratto di
appalto a decorrere dal trentesimo giorno successivo a
quello di ricezione della comunicazione in via
amministrativa (o, se anteriore, a quello di notifica)
della presente decisione, con obbligo per
l’Amministrazione di procedere, entro detto termine,
alla stipula di contratto di appalto con l’odierna
appellante con scadenza uguale a quella del contratto
dichiarato inefficace, previa aggiudicazione in favore
della stessa e previa verifica dell’insussistenza a
carico dell’aggiudicatario di ogni eventuale impedimento
alla stipula.
7. – In conclusione, l’appello
dev’essere accolto, con conseguente accoglimento, nei
sensi di cui sopra ed in riforma della sentenza
impugnata, del ricorso di primo grado.
La novità delle questioni trattate
giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle
spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo
accoglie e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso
di primo grado ed in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara l’inefficacia del
contratto in corso stipulato tra la Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Foggia ed il Consorzio
Connecting People Soc. Coop. Soc. Onlus per la gestione
del Centro di accoglienza per immigrati in località
Borgo Mezzanone, a decorrere dal trentesimo giorno
successivo a quello di ricezione della comunicazione in
via amministrativa ( o, se anteriore, a quello di
notifica ) della presente decisione;
- accoglie la domanda della
ricorrente per l’aggiudicazione definitiva del servizio
ed il subentro nel contratto, con conseguente obbligo
per l’Amministrazione di procedere, entro il termine di
cui sopra, alla stipula di contratto di appalto con
l’odierna appellante con scadenza uguale a quella del
contratto dichiarato inefficace, previa aggiudicazione
in favore della stessa e previa verifica
dell’insussistenza a carico dell’aggiudicatario di ogni
eventuale impedimento alla stipula.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall’Autorità amministrativa. |