La
responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi,
nell’ambito di una prestazione di servizi quale
l’erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi
o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai
sensi delle disposizioni dell’art. 3 della direttiva del
Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in
materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi, come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999,
1999/34/CE, e causi in tal modo danni al destinatario
della prestazione non rientra nell’ambito di
applicazione di tale direttiva. Quest’ultima non osta,
pertanto, a che uno Stato membro istituisca un regime,
come quello di cui alla causa principale, che preveda la
responsabilità di un simile prestatore per i danni in
tal modo cagionati, anche in assenza di qualunque colpa
imputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia
fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il
suddetto prestatore di invocare la responsabilità del
produttore in base alla citata direttiva, qualora
risultino soddisfatte le condizioni previste dalla
medesima.
Pres.
Skouris, Rel. Schiemann
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. Un., 21/12/2011 Sentenza n.
C-495/10
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
21 dicembre 2011
«Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da
prodotti difettosi – Ambito di applicazione – Regime
nazionale che prevede, a carico delle strutture
sanitarie pubbliche, l’obbligo di risarcire i danni
subiti da un paziente a causa del malfunzionamento di un
apparecchio o di un prodotto utilizzato nell’ambito
delle cure fornite, anche in mancanza di colpa
imputabile a tali strutture»
Nel
procedimento C-495/10,
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Conseil
d’État (Francia), con decisione 4 ottobre 2010,
pervenuta in cancelleria il 15 ottobre 2010, nella causa
Centre
hospitalier universitaire de Besançon
contro
Thomas
Dutrueux,
Caisse
primaire d’assurance maladie du Jura,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta
dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano,
J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e M.
Safjan, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann
(relatore), E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Ilešic, J.-J.
Kasel, D. Šváby e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato
generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza
del 20 settembre 2011,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il Centre hospitalier universitaire de Besançon,
dall’avv. D. Le Prado, avocat;
–
per il governo francese, dalle sig.re E. Belliard e R.
Loosli-Surrans, nonché dai sigg. G. de Bergues e S.
Menez, in qualità di agenti;
–
per il governo tedesco, dal sig. T. Henze e dalla
sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
–
per il governo greco, dalle sig.re F. Dedousi e M.
Germani, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, dai sigg. G. Wilms e A.
Marghelis, in qualità di agenti,
sentite le
conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 27 ottobre 2011,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 25
luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L
210, pag. 29), come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999,
1999/34/CE (GU L 141, pag. 20; in prosieguo: la
«direttiva 85/374»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia che contrappone il Centre hospitalier
universitaire de Besançon (in prosieguo: il «CHU di
Besançon») al sig. Dutrueux ed alla Caisse primaire
d’assurance maladie du Jura in merito al risarcimento
per le ustioni causate al sig. Dutrueux da un materasso
riscaldante nel corso di un intervento chirurgico.
Contesto
normativo
La
direttiva 85/374
3 I
‘considerando’ primo, quarto, tredicesimo e diciottesimo
della direttiva 85/374 così recitano:
«considerando che il ravvicinamento delle legislazioni
nazionali in materia di responsabilità del produttore
per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi
prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra
tali legislazioni possono falsare il gioco della
concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle
merci all’interno del mercato comune determinando
disparità nel grado di protezione del consumatore contro
i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un
prodotto difettoso;
(...)
considerando che ai fini della protezione del
consumatore è necessario considerare responsabili tutti
i partecipanti al processo produttivo se il prodotto
finito o la parte componente o la materia prima da essi
fornita sono difettosi[;] che per lo stesso motivo è
necessario che sia impegnata la responsabilità
dell’importatore che introduca prodotti nella Comunità
europea e quella di chiunque si presenti come produttore
apponendo il suo nome, marchio o altro segno distintivo
o fornisca un prodotto il cui produttore non possa
essere identificato;
(...)
considerando che secondo i sistemi giuridici degli
[S]tati membri il danneggiato può avere diritto al
risarcimento in base alla responsabilità contrattuale o
ad un titolo fondato sulla responsabilità
extracontrattuale diverso da quello previsto dalla
presente direttiva; che, nella misura in cui tali
disposizioni perseguono anch’esse l’obiettivo di
un’efficace protezione dei consumatori, esse non devono
essere pregiudicate dalla presente direttiva; che, nella
misura in cui una protezione efficace dei consumatori
nel settore dei prodotti farmaceutici sia già garantita
in uno [S]tato membro anche mediante un regime speciale
di responsabilità, devono ugualmente continuare ad
essere possibili azioni basate su questo regime;
(...)
considerando che l’armonizzazione risultante dalla
presente direttiva non può per ora essere totale ma apre
la strada verso una maggiore armonizzazione; (...)».
4
La direttiva 85/374 dispone, all’art. 1, che «[i]l
produttore è responsabile del danno causato da un
difetto del suo prodotto».
5
L’art. 3 della direttiva 85/374 è così formulato:
«1.
Il termine “produttore” designa il fabbricante di un
prodotto finito, il produttore di una materia prima o il
fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona
che, apponendo il proprio nome, (…) marchio o altro
segno distintivo sul prodotto, si presenta come
produttore dello stesso.
2.
Senza pregiudizio della responsabilità del produttore,
chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai
fini della vendita, della locazione, del “leasing” o di
qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della
sua attività commerciale, è considerato produttore del
medesimo ai sensi della presente direttiva ed è
responsabile allo stesso titolo del produttore.
3.
Quando non può essere individuato il produttore del
prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che
quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine
ragionevole, l’identità del produttore o della persona
che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni
si applicano ad un prodotto importato, qualora questo
non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo
2, anche se è indicato il nome del produttore».
6
Ai sensi dell’art. 13 della direttiva 85/374:
«La
presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che
il danneggiato può esercitare in base al diritto
relativo alla responsabilità contrattuale o
extracontrattuale o in base ad un regime speciale di
responsabilità esistente al momento della notifica della
direttiva».
7
La direttiva 85/374 è stata notificata agli Stati
membri il 30 luglio 1985.
La
normativa nazionale
8
Gli artt. da 1386-1 a 1386-18 del code civil (codice
civile francese) recepiscono nel diritto interno le
disposizioni della direttiva 85/374.
9
Il giudice del rinvio indica che la responsabilità
delle strutture sanitarie pubbliche nei confronti dei
loro pazienti è oggetto, per sua parte, di un regime
particolare di responsabilità extracontrattuale fondato
sui rapporti specifici che si stabiliscono tra il
servizio pubblico ospedaliero e le persone che esso
prende in carico. Tale regime è disciplinato sia da
disposizioni legislative, sia da principi elaborati dal
giudice amministrativo.
10
Tra questi ultimi figura, in particolare, il principio
secondo cui una struttura ospedaliera pubblica è tenuta
a risarcire il danno subito da un paziente a causa del
malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto
impiegato nell’ambito delle cure fornite, anche in
assenza di colpa della struttura stessa.
Causa
principale e questioni pregiudiziali
11 Il
sig. Dutrueux, all’epoca tredicenne, è stato vittima,
nel corso di un intervento chirurgico praticato il 3
ottobre 2000 presso il CHU di Besançon, di ustioni
causate da un difetto del sistema di termoregolazione
del materasso riscaldante su cui era stato posto.
12
Con sentenza 27 marzo 2007 il Tribunal administratif de
Besançon ha condannato il CHU di Besançon a risarcire il
danno in tal modo arrecato al sig. Dutrueux con il
versamento, a quest’ultimo, di una somma di EUR 9 000,
nonché di una somma di EUR 5 974,99 alla Caisse primaire
d’assurance maladie du Jura.
13
Poiché l’appello proposto avverso tale sentenza dal CHU
di Besançon è stato respinto dalla Cour administrative
d’appel de Nancy con sentenza 26 febbraio 2009,
quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione dinanzi
al Conseil d’État.
14 A
sostegno di tale ricorso, il CHU di Besançon sostiene
che la Cour administrative d’appel de Nancy ha violato
la direttiva 85/374, in particolare il suo art. 13,
dichiarando che detta direttiva non osta
all’applicazione del principio giurisprudenziale secondo
cui il servizio pubblico ospedaliero è responsabile,
anche in assenza di sua colpa, delle conseguenze dannose
per gli utenti derivanti dal malfunzionamento di
prodotti o di apparecchi utilizzati nell’ambito delle
cure fornite. Dalla suddetta direttiva, come recepita
nel diritto interno francese, risulterebbe, infatti, che
il produttore del materasso dovrebbe essere considerato
l’unico responsabile, in quanto, nella fattispecie,
debitamente identificato.
15 Il
Conseil d’État rileva che il suddetto principio
giurisprudenziale è stato sancito nella sua
giurisprudenza con decisione 9 luglio 2003, vale a dire
successivamente alla notifica della direttiva 85/374
agli Stati membri. Tuttavia, poiché tale decisione è
stata adottata nell’ambito di una controversia sorta
anteriormente al termine stabilito per la trasposizione
di tale direttiva, il Conseil d’État ritiene che si
possa sostenere – alla luce delle disposizioni dell’art.
13 della medesima, le quali non pregiudicano «i diritti
che il danneggiato può esercitare in base al diritto
relativo alla responsabilità contrattuale o
extracontrattuale» – che tale principio, rientrante in
un regime di responsabilità avente un fondamento
specifico, distinto da quello del regime di
responsabilità istituito dalla suddetta direttiva, resta
applicabile ai danni di cui alla causa principale.
16 Se
così non fosse, ad avviso del suddetto giudice, l’esito
della controversia sottopostagli dipenderebbe dalla
possibilità di sussumere nel regime di responsabilità
definito dalla direttiva 85/374 i danni che un
utilizzatore del prodotto difettoso abbia cagionato ad
un terzo nell’ambito di una prestazione di servizi a
favore di quest’ultimo.
17 In
tale contesto il Conseil d’État ha deciso di sospendere
il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1)
Se, tenuto conto delle disposizioni del suo art. 13, la
direttiva [85/374] consenta l’attuazione di un regime di
responsabilità fondato sulla situazione particolare dei
pazienti delle strutture sanitarie pubbliche che
riconosca loro il diritto di ottenere da dette
strutture, anche senza colpa delle stesse, il
risarcimento dei danni causati dal malfunzionamento dei
prodotti e degli apparecchi da queste utilizzati, ferma
restando la possibilità per la struttura sanitaria di
esercitare un’azione di regresso contro il produttore.
2) Se
la direttiva [85/374] limiti la possibilità per gli
Stati membri di definire la responsabilità delle persone
che utilizzino apparecchi o prodotti difettosi nel
quadro di una prestazione di servizi, causando in tal
modo danni al destinatario della prestazione».
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla
seconda questione
18
Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per
prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la
responsabilità di un prestatore di servizi che,
nell’ambito di una prestazione di servizi quale
l’erogazione di cure in ambiente ospedaliero, utilizzi
apparecchi o prodotti difettosi e causi, in tal modo,
danni al destinatario di detta prestazione, rientri
nell’ambito di applicazione della direttiva 85/374, in
maniera tale che quest’ultima osti all’esistenza di un
regime nazionale, come quello di cui alla causa
principale, che prevede la responsabilità di un simile
prestatore per i danni così cagionati, anche in assenza
di qualunque colpa imputabile al medesimo.
19
Come emerge dal suo primo ‘considerando’, la direttiva
85/374 ha per oggetto il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di
responsabilità del produttore per i danni causati dal
carattere difettoso dei suoi prodotti.
20
Occorre ricordare che, come emerge da costante
giurisprudenza, la suddetta direttiva persegue, sugli
aspetti che disciplina, un’armonizzazione totale delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri (v., in particolare, sentenze 25
aprile 2002, causa C-52/00, Commissione/Francia, Racc.
pag. I-3827, punto 24, e causa C-154/00,
Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3879, punto 20, nonché
10 gennaio 2006, causa C-402/03, Skov e Bilka, Racc.
pag. I-199, punto 23).
21 La
direttiva 85/374 non aspira, invece, come risulta dal
suo diciottesimo ‘considerando’, ad un’armonizzazione
completa del settore della responsabilità per danno da
prodotti difettosi al di fuori degli aspetti che essa
disciplina (v. sentenza 4 giugno 2009, causa C-285/08,
Moteurs Leroy Somer, Racc. pag. I-4733, punti 24 e 25).
22 Il
regime armonizzato di responsabilità civile dei
produttori per i danni causati dai prodotti difettosi,
istituito dalla direttiva 85/374, risponde, come emerge
dal suo primo ‘considerando’, alla finalità di garantire
una concorrenza non falsata tra gli operatori economici,
di agevolare la libera circolazione delle merci e di
evitare differenze nel livello di tutela dei
consumatori. Le delimitazioni del campo di applicazione
della citata direttiva stabilite dal legislatore
dell’Unione sono il risultato di un complesso processo
di ponderazione compiuta, segnatamente, tra questi
differenti interessi (v., in tal senso, sentenze citate
Commissione/Francia, punti 17 e 29, nonché
Commissione/Grecia, punti 13 e 29).
23 A
tale riguardo, il quarto ‘considerando’ della direttiva
85/374 sottolinea che, ai fini della protezione del
consumatore, è necessario considerare responsabili tutti
i partecipanti al processo produttivo se il prodotto
finito o la parte componente o la materia prima da essi
fornita sono difettosi e che, per lo stesso motivo, è
necessario che sia impegnata la responsabilità
dell’importatore che introduca prodotti nella Comunità e
quella di chiunque si presenti come produttore apponendo
il suo nome, marchio o altro segno distintivo o fornisca
un prodotto il cui produttore non possa essere
identificato.
24
L’art. 1 della direttiva 85/374, che stabilisce il
principio secondo cui «[i]l produttore è responsabile
del danno causato da un difetto del suo prodotto», e
l’art. 3 della medesima, il quale precisa, in
particolare, le condizioni alle quali deve altresì
essere considerato produttore, ai sensi di tale
direttiva, la persona che si presenta come produttore,
l’importatore del prodotto nell’Unione o, ancora, il
fornitore del prodotto, devono essere letti alla luce
del primo e del quarto ‘considerando’ della direttiva in
esame.
25
Per quanto riguarda, più precisamente, le disposizioni
del suddetto art. 3, la Corte ha così già avuto
occasione di indicare, al termine di un esame dei lavori
preparatori che hanno condotto all’adozione della
direttiva 85/374, che dopo aver ponderato i ruoli
rispettivi dei vari operatori economici che intervengono
nelle catene di fabbricazione e di commercializzazione è
stata operata la scelta di imputare in linea di
principio al produttore, e unicamente in taluni casi
delimitati all’importatore e al fornitore, l’onere della
responsabilità per i danni causati dai prodotti
difettosi nel regime giuridico istituito dalla direttiva
in parola (sentenza Skov e Bilka, cit., punto 29).
26 La
Corte ha inoltre escluso che la direttiva 85/374
realizzi un’armonizzazione totale solamente con
riferimento alla responsabilità del produttore per danno
da prodotti difettosi, senza disciplinare, invece, la
responsabilità del fornitore. A tale riguardo, essa ha
dichiarato che gli artt. 1 e 3 di detta direttiva, i
quali definiscono la nozione di «produttore», non si
limitano a disciplinare la responsabilità del produttore
di un prodotto difettoso, ma determinano, tra gli
operatori che hanno partecipato ai processi di
fabbricazione e di commercializzazione, quello che dovrà
assumere la responsabilità istituita dalla direttiva, e
che la cerchia dei responsabili contro i quali il
danneggiato ha il diritto di intentare un’azione in base
al regime di responsabilità previsto dalla direttiva
medesima è, a tale riguardo, definita esaustivamente ai
summenzionati artt. 1 e 3 (sentenza Skov e Bilka, cit.,
punti 24, 26, 30, 32 e 33).
27
Nella fattispecie, si deve rilevare che la
responsabilità che può gravare su un utilizzatore il
quale, come il CHU di Besançon, impieghi, nell’ambito di
una prestazione di cure in favore di un paziente, un
prodotto o un apparecchio precedentemente acquistato,
come un materasso riscaldante, non rientra tra gli
aspetti disciplinati dalla direttiva 85/374 ed esula
quindi dal suo ambito di applicazione.
28
Infatti, come sostenuto dai governi francese e greco
nonché dalla Commissione europea e come altresì rilevato
dall’avvocato generale ai paragrafi 27-32 delle sue
conclusioni, siffatto utilizzatore non può essere
considerato quale partecipante alla catena di
fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in
questione, alla quale, come si è appena ricordato, fa
riferimento la definizione di «produttore» enunciata
all’art. 3 della direttiva 85/374 né, pertanto – e
contrariamente a quanto sostenuto dal CHU di Besançon –
essere qualificato come fornitore di tale prodotto ai
sensi del n. 3 di detto articolo. In particolare, non si
può affermare che, nella causa principale, il CHU di
Besançon ha fornito al paziente un prodotto destinato ad
essere utilizzato da quest’ultimo.
29
Peraltro, la mera coesistenza, accanto al regime di
responsabilità del produttore istituito dalla direttiva
85/374, di un regime nazionale che prevede la
responsabilità oggettiva del prestatore di servizi il
quale, nell’ambito di una prestazione di cure
ospedaliere, abbia causato un danno al destinatario di
tale prestazione derivante dall’uso di un prodotto
difettoso, non è idonea a pregiudicare né l’efficacia
del suddetto regime di responsabilità del produttore né
gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione
attraverso quest’ultimo regime.
30 A
tale riguardo, è necessario precisare, in primo luogo,
che una siffatta responsabilità del prestatore di
servizi, quando sia prevista dal diritto di uno Stato
membro, può comunque essere istituita – come
sottolineato, in particolare, sia dai governi francese,
tedesco e greco sia dall’avvocato generale al paragrafo
45 delle sue conclusioni – solamente a condizione di non
pregiudicare il regime stabilito dalla direttiva 85/374.
L’applicazione delle norme nazionali, infatti, non deve
compromettere il suo effetto utile (sentenza 10 maggio
2001, causa C-203/99, Veedfald, Racc. pag. I-3569, punto
27). Deve inoltre essere preservata la possibilità di
far valere la responsabilità del produttore qualora
sussistano le condizioni alle quali la direttiva in
esame subordina l’esistenza di una tale responsabilità.
Tale possibilità deve quindi essere concessa non solo
alla vittima, ma anche al prestatore di servizi, il
quale deve dunque, a tal fine, poter disporre in
particolare di un meccanismo simile all’azione di
regresso menzionata dal giudice del rinvio nella sua
prima questione.
31
Quanto, in secondo luogo, agli obiettivi perseguiti dal
regime di responsabilità del produttore istituito dalla
direttiva 85/374, si è già ricordato, ai punti 22 e 23
della presente sentenza, che quest’ultima mira, in
particolare, ad agevolare la libera circolazione delle
merci nonché a garantire tanto una concorrenza non
falsata tra gli operatori economici interessati, quanto
la tutela dei consumatori.
32 A
tale riguardo, si deve anzitutto rilevare che il testo
della direttiva 85/374 non consente in alcun modo di
concludere che il legislatore dell’Unione, istituendo
una responsabilità del produttore per danno da prodotti
difettosi, abbia voluto sottrarre agli Stati membri, in
nome dell’obiettivo di garantire una concorrenza non
falsata e di agevolare la libera circolazione delle
merci, la facoltà di istituire, relativamente al
risarcimento dei danni cagionati da un prodotto
difettoso nell’ambito di una prestazione di servizi come
quella di cui alla causa principale, un regime di
responsabilità del prestatore che corrisponda,
eventualmente, a quello instaurato dalla suddetta
direttiva (v., per analogia, sentenza Moteurs Leroy
Somer, cit., punto 30).
33
Inoltre, come dedotto dal governo greco, se, da un
lato, la libera circolazione delle merci dipende,
anzitutto, dall’attività dei produttori, degli
importatori e dei fornitori di tali merci, e le
disparità dei regimi nazionali relativi alla
responsabilità di tali operatori sono, pertanto,
manifestamente in grado di incidere su detta libera
circolazione, peraltro l’attività dei prestatori di
servizi che, avendo acquistato merci, le utilizzino
nell’ambito delle prestazioni che essi effettuano in
favore di terzi presenta, a tale riguardo, differenze
significative e non può, di conseguenza, essere
assimilata a quella dei suddetti produttori, importatori
e fornitori.
34
Peraltro, si deve altresì sottolineare che, dal momento
che un’eventuale responsabilità oggettiva del prestatore
di servizi derivante dal diritto nazionale può essere
istituita, come indicato al punto 30 della presente
sentenza, solamente a condizione che sia fatta salva la
responsabilità del produttore quale risulta dalla
direttiva 85/374, una simile responsabilità del
prestatore di servizi non pare idonea a falsare la
concorrenza tra gli operatori della catena di produzione
e di commercializzazione.
35
Infine, l’eventuale responsabilità oggettiva del
prestatore di servizi, potendo tutt’al più aggiungersi
alla responsabilità del produttore derivante dalla
direttiva 85/374, è idonea a contribuire ad un
rafforzamento della tutela del consumatore, come
rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 45 e 46
delle sue conclusioni.
36
Quanto ai punti 12 e 17 della citata sentenza Veedfald,
richiamati nel corso del procedimento dinanzi alla
Corte, si deve rammentare che la prima questione posta
nell’ambito della causa all’origine di detta sentenza
era relativa ad un’ipotesi nella quale «[il produttore
di] un prodotto difettoso (...), nell’ambito della
prestazione concreta di un servizio medico, lo fabbrica
e lo applica su un organo umano» ed era unicamente volta
a determinare se, in una simile ipotesi, il prodotto
difettoso in parola potesse o meno essere considerato
«messo in circolazione» ai sensi dell’art. 7, lett. a),
della direttiva 85/374.
37
Come dedotto dal governo francese e come altresì
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle
sue conclusioni, ne consegue che, poiché la persona
giuridica la cui responsabilità era chiamata in causa
era non solo prestatore del servizio interessato, ma
anche «produttore» ai sensi delle disposizioni della
direttiva 85/374, non si poneva affatto, nell’ambito
della suddetta causa, la questione se tale direttiva
potesse riguardare anche la responsabilità di un
prestatore di servizi che utilizzi prodotti difettosi di
cui non sia il produttore.
38
Pertanto, la citata sentenza Veedfald non può essere
interpretata nel senso che essa avrebbe risolto tale
questione. Peraltro, come rilevato dall’avvocato
generale ai paragrafi 39 e 40 delle sue conclusioni, la
Corte non si è pronunciata su tale questione neppure
nella sentenza 25 aprile 2002, causa C-183/00, González
Sánchez (Racc. pag. I-3901).
39
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre
risolvere la seconda questione dichiarando che la
responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi,
nell’ambito di una prestazione di servizi quale
l’erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi
o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai
sensi delle disposizioni dell’art. 3 della direttiva
85/374 e causi in tal modo danni al destinatario della
prestazione non rientra nell’ambito di applicazione di
tale direttiva. Quest’ultima non osta, pertanto, a che
uno Stato membro istituisca un regime, come quello di
cui alla causa principale, che preveda la responsabilità
di un simile prestatore per i danni in tal modo
cagionati, anche in assenza di qualunque colpa
imputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia
fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il
suddetto prestatore di invocare la responsabilità del
produttore in base alla citata direttiva, qualora
risultino soddisfatte le condizioni previste dalla
medesima.
Sulla
prima questione
40 In
considerazione della soluzione fornita alla seconda
questione posta dal giudice del rinvio, non occorre
esaminare la prima questione.
Sulle
spese
41
Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
La
responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi,
nell’ambito di una prestazione di servizi quale
l’erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi
o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai
sensi delle disposizioni dell’art. 3 della direttiva del
Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in
materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi, come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999,
1999/34/CE, e causi in tal modo danni al destinatario
della prestazione non rientra nell’ambito di
applicazione di tale direttiva. Quest’ultima non osta,
pertanto, a che uno Stato membro istituisca un regime,
come quello di cui alla causa principale, che preveda la
responsabilità di un simile prestatore per i danni in
tal modo cagionati, anche in assenza di qualunque colpa
imputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia
fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il
suddetto prestatore di invocare la responsabilità del
produttore in base alla citata direttiva, qualora
risultino soddisfatte le condizioni previste dalla
medesima.
Firme
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